Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20688 del 01/10/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20688 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 25876-2011 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato
GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende giusta
2014
delega a margine;
– ricorrente –
1651
contro
SVILUPPO TURISTICO PER METAPONTO SPA in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
Data pubblicazione: 01/10/2014
studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO
CORVACE GIUSEPPE giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro
–
intimato
–
avverso la sentenza n. 302/2010 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 16/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO
CORVACE che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
EQUITALIA GERIT SPA;
Svolgimento del processo
La società Sviluppo Turistico per Metaponto spa
Provinciale di Matera la cartella di pagamento
dei contributi obbligatori dovuti al Consorzio
di Bonifica di Bradano e Metaponto, in relazione
all’anno 2006, per la bonifica ed il
miglioramento
fondiario
degli
immobili
di
proprietà della ricorrente ricompresi nel
perimetro di bonifica, deducendo l’inesistenza
del presupposto impositivo per il mancato
conseguimento di un beneficio diretto e
specifico derivante dall’inclusione dei beni nel
comprensorio di bonifica indicato nel piano di
classifica.
La Commissione Tributaria provinciale di Matera
rigettò il ricorso con sentenza successivamente
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Basilicata.
Il Giudice di Appello motivava nel merito
sull’assunto che il Consorzio fondava il suo
potere impositivo esclusivamente nell’inclusione
1
impugnò davanti alla Commissione Tributaria
dei
terreni
nel
comprensorio
di
bonifica e che il presupposto dell’obbligazione
tributaria non poteva risiedeva unicamente nella
qualità di proprietario dell’immobile incluso
nel comprensorio di bonifica, a prescindere
beneficio effettivo derivante dall’opera di
bonifica per la proprietà della ricorrente.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Basilicata ha proposto ricorso
per cassazione il Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto con due motivi e la società
Sviluppo Turistico per Metaponto spa ha
resistito con controricorso. Il ricorrente ha
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto
lamenta violazione e falsa applicazione
dalla esecuzione delle opere e dal vantaggio e
dell’art. 2697 cc e dei principi sull’onere
della prova ex art. 360 nr.3 cpc in quanto il
giudice di appello ha ritenuto come presupposto
del potere impositivo la configurabilità di un
vantaggio effettivo e non solo potenziale
derivante dall’inclusione dell’immobile nel
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e
consorzio
di
bonifica onerando
così il Consorzio dall’onere probatorio in
ordine al beneficio fondiario derivante dalle
opere e dalle attività di bonifica svolte in
favore degli immobili di controparte.
lamenta vizio di motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc, in quanto il
giudice di appello non ha valutato gli atti ed i
documenti provenienti dallo stesso Consorzio e
prodotti in giudizio dal ricorrente a
dimostrazione del beneficio goduto dalla
contribuente derivante dall’inclusione nel Piano
di Classifica nonché dalle opere di bonifica
effettuate e dalla loro corretta manutenzione
gestione e funzionamento.
Il ricorso proposto è fondato e deve quindi
essere accolto in ordine al primo motivo
assorbito il secondo.
Il primo motivo attiene infatti a questione già
affrontata e risolta da questa Corte con unanime
giurisprudenza secondo la quale la adozione del
cd. “perimetro di contribuenza” esonera il
Consorzio dall’onere della prova della esistenza
3
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
dei
concreti
benefici derivati
a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr.
Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5
sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008 n. 26009;
id. 5 sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n.
della inefficacia dei fatti costitutivi della
pretesa, ovvero la estinzione o modificazione
del diritto di credito vantato dal Consorzio. La
indicata interpretazione della regola di riparto
ha ricevuto ulteriore precisazione nelle
decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn.
26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza
delle SSUU 14.5.2010 n. 1 1722 che hanno
circoscritto la presunzione di persistenza del
diritto del Consorzio, avente titolo nel
provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in
cui il consorziato non contesti specificamente
la legittimità del Piano di classificazione e
riparto o la inesattezza del suo contenuto: in
tal caso, infatti, venendo meno il presupposto
che determina la presunzione di legittimità
della pretesa contributiva viene
conseguentemente meno anche la giustificazione
dell’inversione dell’onere probatorio che fa
gravare sul consorziato la prova della
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11722) riversandosi sul contribuente la prova
difformità
della
pretesa
rispetto
all'”an” od al “quantum” dovuto in base ai
criteri stabiliti dagli atti amministrativi
presupposti: ne consegue che nella ipotesi in
questione ritorna in vigore la ordinaria
cui colui che intende far valere un diritto (il
Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti
costitutivi della pretesa. Poiché nella
fattispecie concreta sottoposta all’esame di
questa Corte non risultano denunciati vizi di
legittimità del Piano di classificazione o del
provvedimento di perimetrazione ma la censura si
risolve in generiche contestazioni circa
l’assenza di benefici derivanti dalle opere di
urbanizzazione per cui deriverebbe la mancata
realizzazione del presupposto impositivo (e cioè
il nesso di derivazione causale dalle opere di
bonifica del concreto e diretto vantaggio per il
fondo di proprietà del contribuente) ne consegue
disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo
che, non essendo stata contestata dalla
consorziata la corrispondenza tra atto
presupposto (Piano di classificazione e riparto)
ed atto consequenziale (atto impositivo),
persiste la attuale presunzione di legittimità
della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio,
5
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fondata
sul
presupposto
impositivo del conseguimento o della
conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del
1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non
dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori
infatti l’onere della prova contraria si
trasferisce sul consorziato il quale, ove
contesti la inesistenza dei fatti costitutivi
del diritto di credito (come nella specie, per
assenza di un concreto vantaggio conseguito dal
fondo per mancato funzionamento degli impianti
di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente
all’onere di allegazione, formulando la
contestazione in modo specifico, nonché
all’onere di indicare ed esperire i relativi
mezzi di prova ( Cass. sez.V nr.9100 del
7/3/2012).
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in ordine al primo motivo, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR anche per le
spese.
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elementi probatori del credito. In tal caso
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito
ad altra sezione della CTR della Basilicata
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera
della V sezione civile il 6/5/2014
di consiglio
il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia