Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20688 del 01/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 07/04/2017, dep.01/09/2017), n. 20688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29350-2014 proposto da:
COMUNE DI CENTURIPE, in persona del Commissario Straordinario e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
DI NATALI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CRIMI;
– ricorrente –
contro
D.G., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLLO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIROLAMO CALANDRA;
– controricorrenti –
e contro
COOPERATIVA EDILIZIA ARL LA CASA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 235/2013 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 16/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Enna condannò il Comune di Centuripe e la Coop. Edilizia La Casa (quest’ultima pro-quota) al risarcimento dei danni subiti da D.G. ed A. per la perdita di un terreno di loro comune proprietà, occupato ed irreversibilmente trasformato, in parte dal solo Comune e, successivamente, per altra parte, dalla cooperativa (in forza di apposita autorizzazione sindacale) nell’ambito di un procedimento espropriativo interamente annullato dal G.A..
La sentenza fu appellata in via principale dai D. ed in via incidentale dalle due parti soccombenti.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza dell’ottobre 2013, ha parzialmente accolto tutti gli appelli.
Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte del merito: ha ribadito l’infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva, di improponibilità e/o inammissibilità della domanda e di prescrizione del diritto dei D., riproposte dal Comune nel grado; ha liquidato il danno aderendo alle conclusioni del secondo dei ctu nominati in corso di causa, che aveva stimato il terreno sulla scorta del criterio analitico; ha respinto la domanda di rivalsa svolta dall’ente nei confronti della cooperativa. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Centuripe con ricorso per cassazione affidato a due motivi, il secondo dei quali articolato in numerose censure, cui D.G. ed A. hanno resistito con controricorso.
La Coop. Edilizia la Casa non ha svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed hanno entrambe depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia rilevato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria.
2) Col secondo motivo si duole, in primo luogo, del rigetto di tutte le eccezioni svolte in rito (difetto di legittimazione passiva, improponibilità e/o inammissibilità della domanda, prescrizione); assume, inoltre, che il giudice del merito avrebbe illegittimamente dichiarato inammissibile la sua domanda di rivalsa verso la cooperativa; denuncia, infine, il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla stima del valore del terreno.
3) Tutte le censure sono inammissibili.
3.1) Non risulta che in sede d’appello il Comune abbia eccepito il difetto di giurisdizione dell’A.G.O.: la relativa questione era pertanto coperta da giudicato implicito e non poteva essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità (Cass. n. 19792/011).
3.2) Il ricorrente non ha dedotto nuovi argomenti atti a contrastare la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sentenza impugnata, in base alla quale la corte del merito ha respinto le eccezioni di improponibilità dell’azione e di difetto di legittimazione passiva.
3.3) Le statuizioni di rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione dell’azione sono contestate in via meramente assertiva, senza che vengano prospettate le ragioni di erroneità delle predette decisioni.
3.4) La domanda di rivalsa non è stata dichiarata inammissibile, ma è stata respinta in base all’incontestabile rilievo dell’inesistenza del relativo diritto, versandosi in tema di obbligazione solidale risarcitoria, che avrebbe, se mai, giustificato la domanda di regresso del Comune.
3.5) Le censure svolte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al valore del terreno, non indicano quale sia il fatto storico decisivo, ignorato dal giudice a quo, che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito del giudizio e si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 15.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorri di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugna.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017