Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20687 del 13/10/2016
Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Z.A. – Z.M. elettivamente domiciliati in Roma,
presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentati e
difesi dall’avv. Silvano Pietro Rissio (p.e.c.
silvanorissio-pec.rissio.it), giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AVV. D.P.A., QUALE CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
Z.Y. elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della
Corte di cassazione; rappresentata e difese dall’avv. Monica Maria
Friolo, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APEPLLO DI TORINO, ASSESSORE
ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE DEL COMUNE DI TORINO,
QUALE TUTORE PROVVISORIO DELLA PREDETTA MINORE;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, Sezione per i
Minorenni, n. 22, depositata in data 6 luglio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Pietro Campanile;
Viste le richieste del Procuratore Generale, il quale ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso; in subordine del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Z.Y.;
Richiamato il principio secondo cui i genitori del minore sono litisconsorti necessari in tale giudizio (Cass., 22 luglio 2015, n. 15369; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24482);
Constatato che alla madre della minore, B.I., che per altro aveva partecipato al giudizio di merito, in qualità di appellante, il ricorso non risulta notificato;
Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta B..
PQM
La Corte ordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.I., assegnando all’uopo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016