Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20687 del 01/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.01/09/2017),  n. 20687

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22124-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1700/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2011 R.G.N. 3537/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.6.2011, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Lecce lo aveva condannato al ripristino dell’assegno di invalidità in favore di R.M.; che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un unico motivo in cui si lamenta violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv. con L. n. 248 del 2005), in relazione agli artt. 417,285 e 170 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità del gravame per decorso del termine breve di decadenza nonostante che la notifica della sentenza impugnata fosse stata effettuata alla sede INPS di Lecce, in persona del legale rapp.te pro tempore, invece che ai funzionari che avevano assunto la difesa dell’ente in primo grado; che R.M. è rimasta intimata;

che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv. con L. n. 248 del 2005), nel prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificati all’INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170 c.p.c., comma 3, ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. n. 18154 del 2016); che pertanto ha errato la Corte di merito a ritenere che la notifica effettuata alla sede legale dell’INPS di Lecce, invece che ai funzionari che avevano assunto la difesa dell’Istituto in primo grado, fosse idonea a consentire il decorso del termine breve per impugnare; che conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017

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