Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20686 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20605/2018 proposto da:

M.L.K.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

dei Consoli n. 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica,

rappresentato e difeso dall’avvocato Paolinelli Lucia, con procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/04/2019 dal Cons.re. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona respinse il ricorso di M.L.K.M.- cittadino del Bangladesh – volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento della Commissione territoriale di Ancona di diniego di ogni forma di protezione internazionale.

Il L. propose appello, rigettato dalla Corte d’appello con sentenza del 10.1.18 osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile, come già osservato dalla Commissione territoriale, considerando che lo stesso era generico ed inverosimile nella parte in cui era stato manifestato il timore di subire violenze dagli esponenti dei due partiti operanti in Bangladesh, in caso di ritorno in patria, non essendo stata indicata la ragione per la quale il ricorrente non aveva insistito nel denunciare alle Autorità tali minacce e violenze; non era emersa una situazione di violenza generalizzata tale da concretizzare un pericolo individuale per il ricorrente.

Il L. ricorre in cassazione formulando due motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Conv. di Ginevra, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e atr. 8, comma 3, art. 11 non avendo la Corte d’appello applicato correttamente i criteri di valutazione della credibilità del richiedente, nè ottemperato ai propri doveri di cooperazione istruttoria, peraltro aderendo acriticamente alla motivazione del Tribunale.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, nonchè vizio di motivazione, non avendo la Corte d’appello valutato la corrispondenza tra la situazione rappresentata dal ricorrente e quella effettivamente in atto in Bangladesh, nè esaminato le informazioni rese dal Ministero degli Esteri (attraverso il sito (OMISSIS)) e da Amnesty International circa la sicurezza nel Paese.

Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Quanto alla vicenda personale del richiedente, il giudice d’appello ha motivato la valutazione di non credibilità della narrazione del ricorrente e il ricorso non indica specifiche ragioni di non conformità “bei criteri di legge.

Quanto, invece, alla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, la Corte d’appello ha motivato per relationem agli accertamenti del primo giudice ed affermando che questi non erano stati smentiti dalle allegazioni istruttorie dell’appellante. A tali statuizioni il ricorrente non oppone specifiche censure di legittimità, bensì critiche di merito inammissibili in questa sede.

Al riguardo, va osservato che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento. Ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass., n. 33096/18; n. 16925/18).

La censura, poi, riguardante il diniego della protezione umanitaria non supera la genericità della richiesta già evidenziata dalla Corte territoriale tanto più considerato il mancato accoglimento, di cui sopra, delle censure rivolte alla valutazione di non credibilità del racconto della vicenda personale del ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile perchè non viene in realtà indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame da parte della Corte d’appello, nè le ragioni della eventuale decisività, ma si svolgono critiche di merito in ordine all’utilizzazione delle informazioni attinte dal Ministero degli Esteri.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma lquater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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