Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20686 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22441-2010 proposto da:

B.A., (c.f. (OMISSIS)), R.S. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott.

ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA SERRA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, BANCO DI SICILIA S.P.A.;

– intimati –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’UFFICIO LEGALE INPS, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il

10/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il resistente, l’Avvocato MATANO GIUSEPPE, con delega

SGROI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che il provvedimento impugnato è stato pronunciato all’esito di un reclamo notificato alla curatela del fallimento, all’Inps e al banco di Sicilia, i quali dunque sono stati parti del relativo giudizio;

– che il ricorso per cassazione, spedito in notifica nei riguardi di tutti e tre gli intimati, è stato notificato soltanto all’Inps;

– che, trattandosi di litisconsorzio processuale, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di coloro – curatela e banca – che non sono stati raggiunti da notifica;

– che per tale ragione la causa va rinviata a nuovo ruolo.

PQM

– ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento e del banco di Sicilia;

assegna all’uopo termine di comunicazione della presente ordinanza;

– rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA