Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20686 del 13/10/2016
Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22441-2010 proposto da:
B.A., (c.f. (OMISSIS)), R.S. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott.
ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA SERRA,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, BANCO DI SICILIA S.P.A.;
– intimati –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’UFFICIO LEGALE INPS, rappresentato e difeso
dagli avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta
procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il
10/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per il resistente, l’Avvocato MATANO GIUSEPPE, con delega
SGROI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
ritenuto che il provvedimento impugnato è stato pronunciato all’esito di un reclamo notificato alla curatela del fallimento, all’Inps e al banco di Sicilia, i quali dunque sono stati parti del relativo giudizio;
– che il ricorso per cassazione, spedito in notifica nei riguardi di tutti e tre gli intimati, è stato notificato soltanto all’Inps;
– che, trattandosi di litisconsorzio processuale, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di coloro – curatela e banca – che non sono stati raggiunti da notifica;
– che per tale ragione la causa va rinviata a nuovo ruolo.
PQM
– ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento e del banco di Sicilia;
assegna all’uopo termine di comunicazione della presente ordinanza;
– rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016