Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20686 del 10/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20686 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 23152-2012 proposto da:
FALLIMENTO DELLA SURAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f.
04892021009),

in persona del Curatore dott.

GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 10/09/2013

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso l’avvocato
LONGO RUGGERO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013
1137

MONOPOLI PIETRO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

VENTRIGLIA RENATO;
– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO,
depositato il 19/09/2012;v.,5215

CI- ;

udita la relazione della causa svolta nella

Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RUGGERO LONGO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con decreto del 19.9.012, ha accolto l’opposizione ex art. 98
I.fall. proposta da Renato Ventriglia contro il provvedimento del giudice delegato che
aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 101 u. comma della medesima
legge, la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento della SURAL

Per ciò che nella presente sede interessa, il giudice del merito ha rilevato che il
credito del Ventriglia nasceva da un rapporto di lavoro risoltosi dopo oltre otto mesi
dalla data di dichiarazione del fallimento e che pertanto, considerate le difficoltà
(attestate dal patronato) connesse alla sua concreta determinazione e tenuto conto
dei gravissimi problemi familiari che avevano afflitto il ricorrente dopo aver perso il
posto di lavoro, il ritardo di circa due mesi con il quale era stata presentata la
domanda rispetto al termine massimo contemplato dall’art. 101 I comma I. fall.
doveva ritenersi giustificato.
La sentenza è stata impugnata dal Fallimento della SURAL con ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.
Renato Ventriglia non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 99 comma 2° nn. 3 e 4 I.
fall., il ricorrente lamenta che il tribunale abbia fondato la decisione su di una
circostanza di fatto (le difficoltà connesse al calcolo del T.F.R.) non enunciata nella
domanda di insinuazione, ma dedotta tardivamente dal Ventriglia in una nota
difensiva depositata “a chiarimenti” in corso di causa, e che abbia, inoltre, tenuto
conto di un documento della Confartigianato, allegato alla nota, la cui produzione
era da ritenersi altrettanto tardiva.
2) Col secondo motivo il Fallimento osserva, sotto altro profilo, che la domanda
fondata sulla circostanza dedotta per la prima volta nella nota a chiarimenti,
configurante una nuova causa petendi , avrebbe dovuto essere considerata nuova e

s. p. a.

pertanto inammissibile.
3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte del giudice del
merito della documentazione prodotta dallo stesso opponente, dalla quale, a suo
dire, si evinceva in maniera incontrovertibile che il ritardo nella presentazione della
domanda era dipeso dalla negligenza di questi.

fall, ribadisce che, alla luce degli elementi di fatto già evidenziati, non ricorrevano i
presupposti per l’ammissione del Ventriglia allo stato passivo.
Conviene partire, per ragioni di priorità logica, dall’esame degli ultimi due motivi
che, in quanto fra loro strettamente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
I motivi vanno dichiarati inammissibili.
Va innanzi tutto rilevato che il quarto mezzo di censura, pur se apparentemente volto
a denunciare, secondo quanto richiesto dall’art. 360 I comma n. 3 c.p.c., l’erronea
ricognizione, da parte del giudice del merito, della astratta fattispecie normativa
disciplinata dall’u. comma dell’ari 101 I. fall. – owero a sollevare un problema di
interpretazione della disposizione – si risolve, in realtà, nella contestazione
dell’applicabilità della norma in questione alla concreta fattispecie dedotta in giudizio,
in ragione dell’errata valutazione delle risultanze di causa.
Anche tale mezzo, al pari di quello che lo precede (e del quale è sostanzialmente
una ripetizione) va dunque esaminato esclusivamente sotto il profilo del vizio di
motivazione.
Ciò premesso, va considerato che la questione concernente la ricorrenza di una
causa di inimputabilità del ritardo con il quale il creditore ha proposto la domanda
tardiva implica un accertamento in fatto, tipicamente rimesso alla valutazione del
giudice del merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al
sindacato di legittimità.
Nel caso di specie il tribunale ha dato puntualmente conto della propria decisione,

4) Con il quarto motivo il Fallimento, denunciando violazione dell’art. 101 u. comma I.

indicando specificamente le circostanze (una grave malattia della figlia, il
concomitante sfratto per morosità, lo scarso tempo a disposizione per presentare la
domanda) che, a suo avviso, concretavano quei fattori, estranei alla volontà del
Ventriglia, che non gli avevano consentito di presentare la domanda entro il termine
(di un anno dalla chiusura dello stato passivo) previsto dalla legge.

complessiva, ed oggettiva, gravità della situazione documentata), può assumere
rilevanza decisiva il fatto che l’intimazione di sfratto sia stata notificata al lavoratore
in data prossima alla scadenza del predetto termine o che (secondo quanto asserito
dal ricorrente, ma per il vero non ricavabile dalla domanda ex art. 101 del Ventriglia)
la malattia della figlia sia stata ufficialmente diagnosticata addirittura in data
successiva: è infatti evidente che lo sfratto costituisce solo l’ultimo e definitivo atto usualmente preceduto da avvisi di mora ed intimazioni di pagamento – di una
situazione innescatasi a causa del pregresso, mancato versamento dei canoni di
locazione, e che, anche per giungere alla diagnosi dell’esistenza di una grave
malattia, sono necessari visite ed esami di laboratorio o di radiologia di per sé
sufficienti a determinare necessità di assistenza, anche psicologica, del paziente da
parte dei suoi più stretti familiari.
In definitiva – alla luce delle contestazioni mosse dal Fallimento a quella parte della
motivazione del decreto che si fonda sull’emersione di gravi problemi familiari del
Ventriglia, sorti nel medesimo, ridotto periodo posto a sua disposizione per
presentare la domanda – ben può dirsi che i mezzi di censura in esame si risolvano
nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile
nella presente sede di legittimità.
Va a questo punto dichiarata l’inammissibilità anche dei primi due motivi del ricorso,
atteso che, come si è appena detto, le motivazioni del decreto non poggiano
esclusivamente sull’affermata difficoltà di calcolo del credito insinuato e che il
ricorrente è privo di interesse ad impugnare il provvedimento in relazione ad un

Né, sul punto, al fine di ribaltare il giudizio del tribunale (che ha valutato la

accertamento di cui non ha dedotto la decisività.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato esonera questo
giudice dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 giugno 2013.

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