Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20686 del 09/08/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 20686 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA

sul ricorso 4749-2017 proposto da:
ARABA FENICE ENERGY S.P.A. (già BIOPOWER S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo
studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARISTIDE POLICE;
– ricorrente contro

BIOPOWER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 09/08/2018

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la
rappresenta e difende;
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE, in persona del Sindaco

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUIGI ADINOLFI;

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO MARZOCCH ELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti nonchè contro
BKW ITALIA S.P.A., STC S.P.A.;

– intimati avverso la sentenza n. 3001/2016 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 06/07/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/07/2018 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale LUCIO
SALVATO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Mario Nuzzo, Aristide Police e Rosanna Panariello per
delega dell’avvocato Angelo Marzocchella.
FATTI DI CAUSA
1. – La Biopower S.p.A. otteneva dalla Regione Campania, in
data 9 agosto 2007 (decreto dirigenziale n. 399/2007),
l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003,
per la costruzione e l’esercizio di una centrale elettrica alimentata a
biomassa combustibile nel territorio del Comune di Pignataro
Maggiore, con fissazione di inizio e completamento lavori, in base a
progetto finanziato con risorse pubbliche, stabiliti da un decreto

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REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente

dirigenziale rispettivamente entro 220 e 460 giorni dalla ammissione
al contributo.
1.1. – La stessa Biopower rinunciava, successivamente, al
finanziamento pubblico del progetto e, stante anche l’esistenza di un
sequestro penale preventivo gravante sulla centrale in costruzione,
chiedeva alla Regione di fissare il termine di ultimazione dei lavori

380 del 2001, con sospensione del termine a far data dall’adozione di
detto sequestro (6 maggio 2009).
1.2. – La Regione Campania riteneva di non poter provvedere
sino alla conclusione del procedimento penale e tale determinazione
veniva impugnata dalla Biopower S.p.A., dinanzi al TAR per la
Campania, con ricorso n. 2290/2010; il TAR adito, con ordinanza n.
860/2011, in ragione del venir meno del sequestro penale
sull’impianto, ordinava alla Regione di riesaminare l’istanza, la quale
veniva accolta dalla Regione, con decreto dirigenziale n. 275 del 10
giugno 2011, che fissava anche la sospensione del termine di
ultimazione dei lavori “per il periodo di 329 giorni, pari alla durata del
sequestro penale (dal 6.5.2009 al 31.3.2011)”.
1.3. – Tale decreto veniva impugnato dal Comune di Pignataro
Maggiore (con ricorso n. 5325/2011) dinanzi al medesimo TAR per la
Campania, che lo sospendeva in via cautelare con ordinanza n.
1738/2011; la Regione Campania con provvedimento n. 984673 del
28 dicembre 2011, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, dichiarava
decaduta la Biopower S.p.A. dall’autorizzazione alla costruzione
dell’impianto.
1.4. – Tale ultimo provvedimento era impugnato, dinanzi al TAR
per la Campania (con ricorso n. 911/2012), dalla stessa Biopower e
l’adito TAR, con sentenza n. 3873/2012, previa riunione dei tre
ricorsi: dichiarava improcedibile il primo (n. 2290/2010) proposto
dalla società Biopower; accoglieva quello proposto dal Comune di

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entro tre anni dal loro inizio, in applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n.

Pignataro Maggiore (n. 5235/2011), annullando, per l’effetto, il
decreto n. 275/2011; rigettava il terzo proposto dalla medesima
Biopower (n. 911/2012), con la connessa domanda risarcitoria.
2. – A seguito di appello della Biopower S.p.A. (che in corso di
giudizio mutava la propria ragione sociale in Araba Fenice Energy
S.p.A.), il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1042/2015, dichiarava

Maggiore e, in accoglimento del ricorso della già Biopower (n.
911/2012), annullava il provvedimento regionale n. 984673/2011 e
condannava la Regione Campania al risarcimento del danno patito
dalla società ricorrente, che liquidava nella misura complessiva di
euro 5 milioni, oltre accessori.
3.

– La Regione Campania proponeva, quindi, ricorso per

revocazione, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, primo
comma, n. 4, c.p.c., che il Consiglio di Stato, con sentenza resa
pubblica il 6 luglio 2016, accoglieva, annullando la decisione n.
1042/2015 e, in sede rescissoria, rigettando il ricorso in appello (n.
8362/2012) della stessa Araba Fenice Energy S.p.A.
3.1. – Il Consiglio di Stato riteneva fondato il ricorso per
l’evocazione quanto al primo motivo (con assorbimento dei restanti
tre), in punto di sussistenza dell’errore di fatto sul termine di
completamento delle opere”, con conseguente “insussistenza del
danno riconducibile alla nota del 28.12.2011 prot. 984673 che
dichiarava la decadenza dall’autorizzazione”.
3.2. – A tal riguardo, il giudice adito nel giudizio per revocazione
osservava che la responsabilità risarcitoria della Regione Campania,
“per il mancato completamento e la mancata entrata in esercizio
dell’impianto”, era stata affermata “per effetto di un errore di fatto
risultante dagli elementi della causa” e, segnatamente, per aver la
sentenza di appello rilevato l’esistenza di “un nesso eziologico fra
l’adozione della nota regionale in data 28 dicembre 2011”, di

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inammissibile il ricorso n. 5235/2011 del Comune di Pignataro

decadenza del titolo autorizzatorio, “e la ritrazione del danno”
anzidetto, supponendo “un fatto in realtà insussistente”, in “contrasto
con le risultanze in atti”, giacché, allorquando la Regione adottò il
provvedimento in data 28 dicembre 2011, “il termine per la
realizzazione dell’impianto (pur computato secondo le benigne
modalità fissate dalla sentenza oggetto di impugnativa) era già ormai

ulteriore proroga”, posto che i lavori erano iniziati il 25 settembre
2007 e “l’ordinario termine per il loro completamento sarebbe venuto
a scadenza il 25 settembre 2010”.
Peraltro, anche “computando in favore della ricorrente …
l’ulteriore periodo (pari a 329 giorni) durante il quale l’impianto era
stato sottoposto a sequestro penale”, se ne deduceva che “i lavori
avrebbero dovuto essere completati al massimo entro il 19 agosto
2011”, essendo quindi tale termine ampiamente scaduto allorquando
la Regione aveva adottato il provvedimento del 28 dicembre 2011.
3.3. – Il Consiglio di Stato riteneva, inoltre (e sebbene “la
questione revocatoria già sia da intendersi risolta nei sensi
anzidetti”), di non poter convenire con “il diverso calcolo” della
società ricorrente, che indicava la “più cospicua durata di 1.789
giorni”, non avendo la sentenza oggetto di revocazione
“espressamente statuito in ordine alla determinazione e alla
computabilità del richiamato termine di durata del sequestro
(essendosi invece incentrata sulla diversa questione dell’applicabilità
del termine triennale di cui al richiamato articolo 15 del d.P.R. 380 del
2001)”.
Peraltro, ove fosse stata affrontata l’anzidetta questione in
punto di diritto, l’esito non avrebbe potuto essere favorevole alla
società ricorrente, giacché il dissequestro era stato disposto solo dopo
alcune variazioni del progetto di elementi strutturali “inizialmente
difformi rispetto alla normativa antisismica”.

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irrimediabilmente scaduto, senza che fosse intervenuta alcuna

In ogni caso, ove fosse stato computabile in favore della società
ricorrente “il periodo del sequestro del cantiere, tale periodo risultava
agli atti di soli 329 giorni, come indicato nel decreto regionale n. 275
del 2011 (decreto che non risulta in parte qua impugnato)” e dalla
stessa sentenza oggetto di revocazione, non avendo l’Araba Fenice
Energy “censurato nelle forme di legge un eventuale errore insito in

Ne conseguiva, secondo il giudice della revocazione, che anche
computando il periodo di 329 giorni anzidetto, la scadenza del
termine di ultimazione dei lavori di completamento dell’impianto
sarebbe stato in data 19 agosto 2011, dunque antecedente a quello
di adozione del decreto n. 275 del 2011.
3.4. – Il giudice della revocazione, dunque, concludeva, sul
piano rescindente, che “non era dato supporre che il provvedimento
regionale avesse sortito una valenza causale determinante al fine di
impedire il completamento e l’entrata in servizio dell’impianto e, in
via mediata, alla determinazione del danno lamentato dalla
ricorrente”. Di qui l’annullamento dell’impugnata sentenza n.
1042/2015.
3.5. – Il medesimo giudice, sul piano rescissorio, rilevava, per le
stesse anzidette ragioni, l’infondatezza della domanda risarcitoria,
che, dunque respingeva.
4. – L’Araba Fenice Energy S.p.A. ha impugnato tale sentenza
con ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 111, ottavo comma, Cost. e 362 c.p.c., affidato a
tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Comune di Pignataro Maggiore e
la Regione Campania; la Biopower Italia s.r.l. in liquidazione ha
depositato controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente
principale.

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tale determinazione temporale”.

Il procuratore generale ha depositato, nel temine di cui all’art.
378 c.p.c., requisitoria scritta con cui ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso; conclusioni ribadite oralmente in udienza pubblica, ai
sensi dell’art. 379 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di

controricorrenti Regione Campania e Comune di Pignataro Maggiore.
1.1. – La Regione, anzitutto, ha eccepito la tardività della
proposizione dell’impugnazione sia rispetto al termine semestrale di
cui al vigente art. 327 c.p.c. (applicabile ratione temporis per essere i
giudizi amministrativi, poi riuniti, iniziati dopo l’entrata in vigore della
legge n. 69 del 2009), sia rispetto al termine di giorni 60 di cui all’art.
326 c.p.c., che fa decorrere dalla notifica, in data 12 ottobre 2016,
del ricorso per errore materiale della sentenza n. 3001/2016 proposto
dalla stessa Araba Fenice Energy S.p.A. e rigettato con ordinanza del
15 dicembre 2016.
1.1.1. – L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili dedotti.
Il termine lungo semestrale, infatti, risulta rispettato dalla
ricorrente, che, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata
in data 6 luglio 2016, ha spedito, a mezzo posta, la notificazione del
ricorso in data 6 febbraio 2017, ossia nel termine di sei mesi, tenuto
conto della sospensione del termine nel periodo feriale, dal

10 al 31

agosto (in base alla modifica, con decorrenza dall’anno 2015, dell’art.
1 della legge n. 742 del 1969 ad opera dell’art. 16, comma 1, del d.l.
n. 132 del 2014, convertito, con modificazione, dalla legge n. 162 del
2014).
La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della
sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve

ex art. 325

c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del
procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il

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inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposte dai

principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la
notifica dell’impugnazione equivale, sul piano della “conoscenza
legale” da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza
impugnata (tra le altre, Cass., S.U., 28 febbraio 2017, n. 5053).
1.2. – Entrambe le parti controricorrenti hanno, quindi, eccepito
la nullità/inesistenza della notificazione del ricorso al Comune di

difensore domiciliatario nel giudizio di appello, che non poteva essere
posto in relazione con detto Comune nel giudizio di revocazione, nel
quale l’ente territoriale era rimasto contumace.
1.2.1. – L’eccezione è infondata, in quanto non solo l’ipotesi
dedotta attiene non già all’inesistenza, bensì alla nullità della
notificazione (essendo vizio relativo alla individuazione del luogo di
notificazione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento
col destinatario), sanabile, con efficacia

ex tunc,

o per

raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte
intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (Cass.,
S.U., 20 luglio 2016, n. 14916); ma, inoltre, si tratta di notificazione
nei confronti di un litisconsorte necessario, per cui si sarebbe dovuto
comunque disporre l’integrazione del contraddittorio, resasi inutile per
effetto della costituzione del Comune controricorrente.
1.3. – La Regione Campania ha, poi, eccepito l’inammissibilità
del ricorso per “contrasto col giudicato interno sulla giurisdizione” del
giudice amministrativo e, quindi per “carenza di interesse della
ricorrente”, la quale, sin dall’instaurazione del giudizio dinanzi al TAR
per la Campania, non ha mai contestato detta giurisdizione.
1.3.1. – L’eccezione è infondata, poiché il ricorso dell’Araba
Fenice Energy S.p.A. non denuncia il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario,
rispetto al thema decidendum originariamente veicolato con i ricorsi
che instavano per l’annullamento delle delibere regionali ritenute

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Pignataro maggiore, essendo stata effettuata presso l’avv. Adinolfi,

illegittime e per il conseguente risarcimento del danno, bensì il difetto
assoluto di giurisdizione del giudice della revocazione per asseriti vizi,
attinenti a questo giudizio, che prescindono, dunque, dal profilo
dedotto dalla controricorrente.
1.4. — Il Comune di Pignataro ha, infine, eccepito
l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’ordinanza

correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata in questa
sede, per aver il giudice della revocazione “esteso l’annullamento al
complesso delle statuizioni” di detta sentenza e non, invece, essersi
“limitato al solo capo relativo al risarcimento del danno”. Il
controricorrente assume che siffatta pronuncia avrebbe valore di
sentenza e avrebbe reso l’operato del giudice delle revocazione
“conforme a legge, anche con riferimento ai limiti interni ed esterni
alla giurisdizione”.
1.4.1. – L’eccezione è infondata, poiché, a mente dell’art. 288
c.p.c. (applicabile nella specie in base all’art. 39 c.p.a. ed all’assenza
di disciplina sul punto da parte dell’art. 86 c.p.a., trattandosi di
principio di carattere generale in ragione della natura amministrativa
del procedimento di correzione dell’errore materiale), il rigetto
dell’istanza di correzione dell’errore materiale, privo di natura
decisoria (Cass., S.U., 1° dicembre 2009, n. 25260), non immuta la
portata originaria del provvedimento cui si riferisce, che è soltanto
ribadita in quanto tale e siccome non affetta da errore materiale, ma
non già mondata dei vizi di “giudizio” che la parte ritenga di ascrivere
al provvedimento stesso e che, quindi, ne possono facoltizzare
l’impugnazione, senza che possa di per sé, in ragione del rigetto di
detta istanza (quali ne siano le ragioni), predicarsi una conformità “a
legge”.
2. – Con il primo mezzo è denunciato difetto assoluto di
giurisdizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 d.lgs. n.

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collegiale n. 5427/2016, con cui è stata rigettata l’istanza di

104 del 2010, 48 del t.u. n. 1054 del 1924, 360, comma primo, n. 1
e 362, comma primo, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 395,
primo comma, n. 4, c.p.c., per aver il Consiglio di Stato, nel decidere
in sede di giudizio di revocazione su questioni controverge, trattate
dalle parti nella precedente fase del giudizio e già decise dalla
sentenza poi revocata, esercitato un potere di riesame del merito

conseguente vizio di difetto assoluto di giurisdizione in assenza di
qualsiasi potere rescissorio, escluso dall’ordinamento in capo a
qualsiasi giudice.
Il Consiglio di Stato avrebbe, infatti, operato una rivalutazione
sia del calcolo del termine per il completamento dei lavori
dell’impianto già autorizzato in capo alla Biopower, avendo la
sentenza revocanda n. 1042/2015 dato invece prevalenza “alla
volontà della Regione oltreché al dato testuale del provvedimento”,
per cui l’intera durata del sequestro era di 694 giorni (dal 29.5.2009
al 31.3.2011); sia del / nesso eziologico tra provvedimento
amministrativo e mancato completamento di detti lavori.
3. – Con il secondo mezzo è dedotto difetto assoluto di
giurisdizione, per violazione del giudicato, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 110 d.lgs. n. 104 del 2010, 48 del t.u. n. 1054 del
1924, 360, comma primo, n. 1 e 362, comma primo, c.p.c. e 111
Cost. in relazione agli artt. 395, primo comma, n. 4, 324, 112 c.p.c. e
2909 c.c.
Il Consiglio di Stato, nell’annullare, in sede di giudizio di
revocazione, l’intera sentenza n. 1042/2015, si sarebbe pronunciata
in ordine a questioni (modifica del termine di ultimazione dei lavori;
illegittimità del provvedimento regionale di decadenza
dall’autorizzazione; colpa della P.A., illegittimità della sua azione e
sussistenza del nesso eziologico con il danno) non fatte oggetto di
impugnazione, ossia sulla dichiarata inammissibilità del ricorso del

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della controversia “espressamente escluso dall’art. 395 c.p.c.”, con

Comune di Pignataro Maggiore e sull’annullamento della delibera
regionale n. 984673/2011 (con cui era stata dichiarata decaduta la
Biopower dall’autorizzazione alla costruzione dell’impianto
energetico), rispetto alle quali non aveva più potere decisorio in
quanto oramai formatosi il giudicato.
3.1. – I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati,

Il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni
del giudice amministrativo è circoscritto ai motivi inerenti alla
giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in
generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con
esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione
giurisdizionale, cui attengono invece gli errori

in iudicando e in

procedendo, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di
sussistenza degli indici definitori della materia ed investono
l’accertamento della fondatezza o meno della domanda (tra le molte,
Cass., S.U., 18 gennaio 2005, n. 847, Cass., S.U., 16 febbraio 2009,
n. 3688; Cass., S.U., 23 luglio 2015, n. 15476; Cass., S.U., 29
dicembre 2017, n. 31226; Cass., S.U., 27 aprile 2018, n. 10264). E
ciò quale che sia la gravità della violazione, anche ove essa attinga
alla soglia del c.d. stravolgimento delle norme di riferimento,
sostanziali o processuali, applicate (Corte cost., sent. n. 6 del 2018).
Avuto, poi, riguardo, nello specifico, al ricorso per cassazione
avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su
impugnazione per revocazione, giova rammentare che la questione di
giurisdizione può sorgere solo con riferimento al potere giurisdizionale
in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni
diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una
violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice
amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in
sede di legittimità (Cass., S.U., 27 gennaio 2016, n. 1520).

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sono inammissibili.

In ogni caso, è da escludere che possa dar luogo alla violazione
dei limiti esterni alla giurisdizione il vizio di ultrapetizione (Cass.,
S.U., 22 aprile 2013, n. 9687) ovvero la violazione del giudicato
interno (Cass., S.U., 21 novembre 2008, n. 27618, Cass., S.U., 30
marzo 2017, n. 8245), concretandosi essi in un error in procedendo.
Ne consegue che le doglianze di parte ricorrente, lungi dal

Consiglio di Stato in sede di giudizio di revocazione, ai sensi del n. 4
del primo comma dell’art. 395 c.p.c., sono orientate,
inammissibilmente, ad evidenziare unicamente degli

errores in

procedendo, non solo concernenti le ipotesi anzidette di vizio di
ultrapetizione e di violazione del supposto giudicato interno già
formatosi, ma anche in riferimento alla stessa individuazione
dell’errore revocatorio rilevante ai fini della rescissione della sentenza
impugnata.
Le censure, infatti, convergono nel mettere in risalto uno
stravolgimento dell’anzidetta norma processuale che, tuttavia, non
può, come detto, solo in ragione della gravità della violazione,
ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del
giudice adito in revocazione, là dove, peraltro, il Consiglio di Stato (al
di là poi di ulteriori argomentazioni rese soltanto ad abundantiam) ha
resecato l’errore di fatto all’esito di una interpretazione delle
risultanze processuali (cfr., segnatamente, p. 10 della sentenza,
nonché sintesi al § 3.2. dei “Fatti di causa”), siccome ad esso rimessa
nell’ambito dei poteri di cognizione propri del giudizio revocatorio.
4. – Con il terzo mezzo è prospettato difetto assoluto di
giurisdizione, per diniego di giustizia, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 110 d.lgs. n. 104 del 2010, 48 del t.u. n. 1054 del 1924,
360, comma primo, n. 1 e 362, comma primo, c.p.c. e 111 Cost. in
relazione all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

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prospettare la violazione di limiti esterni alla giurisdizione del

Il Consiglio di Stato, nel ritenere non evidenti, né condivisibili,
in riferimento alla durata del sequestro penale, “le ragioni per cui il
periodo di tre anni decorrente dal 25 settembre 2007 non avrebbe
avuto la durata di (365×3)= 1.095 giorni, bensì la più cospicua durata
di 1.789″, non avrebbe censurato tanto la sentenza revocanda n.
1042/2015, quanto, piuttosto, la delibera n. 275/2011 della Regione

discrezionale, il suddetto sequestro penale come giusta causa di
sospensione del termine per il completamento dei lavori estendendolo
idi un numero di giorni pari a quello della misura cautelare (1.789)”.
In tal modo il giudice della revocazione avrebbe sostituito la
propria valutazione di opportunità della sospensione dei lavori a
quella della P.A., peraltro essendo smentita (dal giudice penale in
sede di dissequestro) anche l’affermazione che la misura cautelare
sarebbe venuta meno solo a seguito di variazioni di elementi
strutturali del progetto da parte di Biopower.
In definitiva, il Consiglio di Stato avrebbe sovvertito i
provvedimenti amministrativi n. 257/2011 e n. 984673/2011
“attraverso un uso distorto del ricorso per revocazione” e tale error in

procedendo,

in quanto stravolgente le norme di rito, avrebbe

determinato un evidente diniego di giustizia.
4.1. – Il motivo è inammissibile, giacché (in disparte la stessa
mancata effettiva prospettazione di una violazione di limiti esterni alla
giurisdizione sindacabile in questa sede) con esso non è attinta
l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Questa, infatti, si arresta all’affermazione (cfr. in particolare,
pp. 9/11, sino al capoverso: “A riguardo si può osservare, per quanto
la questione revocatoria già sia da intendere risolta nei sensi
anzidetti :”) della sussistenza dell’errore revocatorio in ragione della
scadenza del termine di ultimazione dei lavori, risultante dalle
emergenze processuali, prima dell’adozione del provvedimento

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Campania, che “aveva valutato, nell’esercizio del proprio potere

regionale del 28 dicembre 2011, con conseguente venire meno del
nesso eziologico tra condotta illegittima della P.A. e danno da
mancato completamento dell’impianto energetico a biomasse.
Le censure, dunque, investono argomentazioni ulteriori (pur
sempre formulate in base ad un giudizio ipotetico), con valenza
soltanto rafforzativa dell’anzidetto ragionamento decisorio, che,

Peraltro, anche ove si intendesse, semmai, ascrivere alla parte
di motivazione qui censurata natura di ratio decidendi, sarebbe pur
sempre una ratio autonoma rispetto a quella impugnata con i primi
due motivi e che si è ormai cristallizzata a seguito della declaratoria
di inammissibilità delle veicolate censure, per cui l’impugnazione di
questa ulteriore

ratio

non potrebbe produrre in nessun caso

l’annullamento della sentenza (tra le tante, Cass., S.U., 29 marzo
2013, n. 7931).
5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società
ricorrente, in solido con la controricorrente Biopower Italia s.r.l. in
liquidazione – che ne ha sorretto, con il controricorso adesivo, le
ragioni di impugnazione – condannate, in solido tra loro, al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo, in favore della Regione Campania e del Comune di
Pignataro Maggiore.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’Araba Fenice Energy S.p.A., in solido con la
Biopower Italia s.r.l. in liquidazione, al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00, per compensi, in
favore della Regione Campania e in euro 12.000,00, per compensi, in
favore del Comune di Pignataro Maggiore, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e

Ric. 2017 n. 04749 sez. SU – ud. 17-07-2018

-14-

pertanto, risultano comunque sviluppate ad abundantiam.

agli accessori di legge, in favore di entrambe dette parti
controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni
Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

del citato art. 13.

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