Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20685 del 31/07/2019
Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15077/2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria
civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Antonella Natale, con procura speciale allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello
Stato che lo rappres. e difende;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 1583/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 30/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/04/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona respinse il ricorso di B.M. – cittadino senegalese – volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento della Commissione territoriale di Ancona che aveva negato il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale.
Il M. propose appello, che fu rigettato dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 30.10.17, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile, come già osservato dalla Commissione territoriale, considerando che lo stesso non era riferito ad atti di persecuzione politica o religiosa e che i timori espressi dal ricorrente esulavano dall’ambito della questione dello status di rifugiato.
Il M. ricorre in cassazione formulando unico motivo.
Resiste il Ministero con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13,27, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e degli artt. 6, 8, 13 Conv. CEDU, art. 47 Carta dei dir. fond. UE e art. 46 Direttiva Eur. n. 2013/32.
Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d’appello di ancona (allo stesso modo del Tribunale), trascendendo il contenuto delle dichiarazioni rese, non avrebbe esercitato i poteri istruttori ufficiosi per accertare se le Autorità senegalesi erano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente in relazione ai lamentati atti persecutori e, dunque, per accertare l’effettiva credibilità delle suddette dichiarazioni, peraltro considerando quanto emerso dai rapporti di Amnesty International e dal sito ministeriale “(OMISSIS)” in ordine alla situazione generale di pericolosità ed insicurezza riguardante il Senegal.
Il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 3, n. 3.
Invero, la sentenza impugnata, depositata in copia autentica, è priva delle pagine nn. 8 e 9. Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – la produzione di una copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione quando non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste alla base della pronuncia (Cass., n. 3254/05; n. 14426/18).
Nel caso concreto, la mancanza delle due pagine in questione rende incomprensibile, nella sua interezza, la motivazione del provvedimento impugnato (che, dopo l’esposizione dei fatti di causa, è sviluppata da pag. 6 a pag. 10) e, dunque, essa equivale all’omesso deposito dello stessa sentenza.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019