Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20685 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2445-2015 proposto da:

M.P., S.G.; P.A., P.V.,

P.G. nella qualità di eredi di PI.RO., domiciliati

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8311/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 1746/2010.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 8311 del 2013, ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei confronti di M.P., S.G., e nella qualità di eredi di Pi.Ro., P.A., P.V. e P.G., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli.

Come affermato nella sentenza di appello, il Tribunale aveva accertato il diritto dei lavoratori all’inquadramento nella superiore qualifica richiesta con decorrenza dal 28 febbraio 1997, e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento in loro favore delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi in separata sede.

2. I lavoratori, premesso di essere inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di agente qualificato di produzione, di cui al D.M. 31 marzo 1982, avevano lamentato il mancato riconoscimento a decorrere dal 28 febbraio 1997 delle mansioni proprie del profilo operatore professionale ex V q.f. di cui al D.M. 31 marzo 1982, e del profilo di operatore posizione economica B2 di cui all’art. 54 del CCNL Comparto aziende personale non dirigente del 24 maggio 2000, avendo di fatto svolto le relative mansioni.

Avevano chiesto, quindi, che fosse dichiarato l’effettivo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti a quelle proprie del profilo di operatore professionale V q.f., a decorrere dal 28 febbraio 1997, e per l’effetto che l’Amministrazione fosse condannata a corrispondere in loro favore le relative differenze di tipo retributivo, accessorio e pensionistico, da quantificarsi in separato giudizio.

3. La Corte d’Appello, dopo avere richiamato il principio del cd. procedimento trifasico, ha riportato le declaratorie contrattuali della qualifica di inquadramento confrontandola con quella superiore che era stata richiesta.

In ragione della documentazione in atti e dalle risultanze della prova testimoniale, la Corte d’Appello ha escluso lo svolgimento delle mansioni superiori.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando quattro motivi di ricorso.

5. Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2699-2720 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., nonchè del D.M. 31 marzo 1982, e del CCNL comparto aziende personale non dirigente del 24 maggio 2000, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti si dolgono che la Corte d’Appello non ha tenuto conto della documentazione in atti, che richiamano nel corso del motivo (in particolare ordini di servizio), che costituiva prova documentale legale la cui efficacia probatoria è predeterminata in astratto dal legislatore, come si può rilevare dalla disciplina richiamata e dalla relativa giurisprudenza.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., S.U., n. 34469 del 2019).

I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (cfr., Cass. S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U. n. 25038 del 2013).

Nella specie, tali oneri non sono stati adempiuti dai ricorrenti con conseguente inammissibilità della censura.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sotto tale diverso profilo i ricorrenti censurano il mancato esame da parte del giudice del merito della documentazione e delle deposizioni testimoniali.

4. La censura è inammissibile.

Oltre alle considerazioni già svolte nella trattazione del primo motivo di ricorso, va considerato, nella specie, la mancata riproduzione nel motivo delle deposizioni testimoniali che sarebbero state disattese, necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della doglianza; si rileva, altresì, che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.

E’ applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, vizi che non sono rilevabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Poichè i ricorrenti assumono violato il contenuto delle declaratorie contrattuali (in particolare, pag. 21 e pag. 23, penultimo capoverso, del ricorso) in ragione del mancato rilievo attribuito alle risultanze istruttorie, anche tale parte della censura è inammissibile.

5. Con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione art. 112 c.p.c.

Assumono i ricorrenti che l’Amministrazione aveva denunciato in appello la lesione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti all’inquadramento nella superiore qualifica in luogo della mera pronuncia di condanna al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’Appello aveva accolto tale censura affermando che la domanda di superiore inquadramento non era stata richiesta.

Ciò tuttavia era dovuto a mero errore materiale del giudice di primo grado, che comunque aveva emesso sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive, con sostanziale corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo l’interpretazione dell’art. 112 c.p.c. data dalla giurisprudenza di legittimità.

6. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti pur incentrando il motivo di ricorso sulla sentenza di primo grado, non riproducono nè i passaggi della stessa ritenuti rilevanti in relazione alla domanda introduttiva del giudizio, nè quest’ultima e il motivo di appello del Ministero, con conseguente carenza del motivo quanto agli elementi necessari al vaglio di rilevanza dello stesso, e conseguente inammissibilità dello stesso.

7. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assumono i ricorrenti che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 riconosce il diritto del lavoratore impegnato in compiti non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, secondo la contrattazione, al superiore trattamento economico.

Il giudice deve confrontare la mansioni in concreto espletate con quelle pattiziamente stabilite in ordine alla qualifica e alla categoria rivendicate, ciò attraverso un procedimento logico giuridico trifasico, e operando una ricognizione dei caratteri generali e astratti delle singole categorie e qualifiche.

Espongono quindi che le mansioni assegnate hanno comportato l’assunzione di responsabilità e l’esercizio dell’autonomia e dell’iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, vi sarebbe stata la coesistenza tra le mansioni del proprio livello di inquadramento e quelle del livello rivendicato.

Nella specie, risultavano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza per riconoscere il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori. Nè occorreva una particolare idoneità professionale. Tale diritto discende, inoltre, dall’art. 36 Cost.

8. Il motivo non è fondato.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. (Cass., 2102 del 2019).

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, che deve essere operato dal giudice di merito, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

Ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass., n. 30580 del 2019).

Nella specie, la Corte d’Appello, dopo aver richiamato la disciplina relativa all’espletamento delle mansioni superiori nel pubblico impiego, ed in particolare il D.Lgs., n. 165 del 2001, art. 32 (recte: 52), ha proceduto a svolgere il cd. ragionamento trifasico, riportando la qualifica di inquadramento e quella relativa alla qualifica superiore indicata in relazione alle mansioni superiori, con specifico riguardo alla posizione dei lavoratori, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità in materia, rigettando la domanda dei lavoratori in esito all’accertamento di fatto svolto in ragione delle risultanze istruttorie. Pertanto, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione della norma invocata dal ricorrente, secondo i principi enunciati da questa Corte.

9. Il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

 

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