Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20685 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 20/07/2021), n.20685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Newlat s.p.a. (già Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici Spa), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale conferita in margine al ricorso,

dall’Avv.to Livia Salvini, che ha indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale

Giuseppe Mazzini n. 11 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 7849, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 19.3.2014

e pubblicata il 18.9.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici Spa, poi Newlat Spa, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente a maggiore Irap, in relazione all’anno 2004 (maggior reddito imponibile conseguito nell’anno 2003), per l’importo di Euro 1.111.450,00, con riferimento al tributo Irap.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che accoglieva il ricorso solo parzialmente, annullando l’avviso di accertamento in relazione alle sanzioni irrogate.

3. La contribuente proponeva gravame avverso la decisione assunta dalla Ctp, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, e rinnovava le proprie contestazioni, assumendo di non essere debitrice dell’Irap in relazione all’anno in contestazione, in quanto l’attribuzione patrimoniale in questione, attinente ad un contributo pubblico erogato per la riparazione di impianti produttivi danneggiati dal sisma, ai sensi della L. n. 219 del 1981, era stato concesso nell’anno 1991, e doveva essere pertanto imputato ai fini fiscali, seguendosi il principio di competenza, alla contabilità di quell’anno, quando l’Irap era imposta neppure istituita. L’Amministrazione finanziaria si costituiva e resisteva, ma non impugnava la pronuncia di primo grado in relazione all’annullamento delle sanzioni. La Ctr riteneva fondata la tesi prospettata dalla ricorrente, ed annullava integralmente l’atto impositivo.

4. Avverso la decisione adottata dalla Ctr della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante ampio controricorso la società. L’Ente impositore ha pure depositato memoria, così come la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Amministrazione finanziaria contesta con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in cui è incorsa la decisione adottata dall’impugnato giudice dell’appello per aver omesso di pronunciare in ordine “al momento fiscalmente impositivo del contributo” (ric., p. 3), e comunque per non aver tenuto conto delle deduzioni dell’Ufficio, il che ha comportato pure “un evidente vizio di motivazione” (ric., p. 5).

2. Mediante il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore critica la decisione adottata dalla Ctr per essere incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nonché della L. n. 289 del 2002, art. 5 e della L. n. 219 del 1981, art. 32, avendo trascurato che il contributo per cui è causa era stato assegnato nell’anno 1991 soltanto a titolo provvisorio, mentre la definitiva attribuzione, che individua l’anno di riferimento ai fini fiscali, è intervenuta solo nell’anno 2003.

3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, in quanto mediante entrambi l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per aver omesso di pronunciare, e comunque per non aver pronunciato ai sensi di legge, anche in relazione al profilo del vizio di motivazione, circa il momento fiscalmente impositivo del contributo, che “e’ da ritenersi a decorrere dal 2003, anno nel quale il contributo ha conseguito i requisiti di certezza nell’ammontare e di definitività del titolo di concessione” (ric., p. 3).

L’analisi delle contestazioni introdotte dall’Agenzia delle entrate richiede che si ricostruisca, sia pure nel massimo sforzo di sintesi, l’articolata vicenda sottesa al presente giudizio. La Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici Spa, poi Newlat Spa, ha fruito di un contributo statuale per la ricostruzione degli impianti produttivi situati in aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980, noto come terremoto dell’Irpinia, ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 21. Il contributo è stato deliberato dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio atto n. 136 del 28.2.1991, nell’importo, convertito in Euro, di 45.409.472,85. Nel momento in cui questo decreto è stato emanato, la società aveva pacificamente già ricevuto anticipazioni nella misura di Lire 27.132.000.000 (controric., p. 39). La normativa vigente prevedeva l’erogazione della metà del contributo in occasione dell’inizio dei lavori, ed il pagamento del saldo dopo l’ultimazione e previo collaudo. Di fatto, risulta incontestato che il contributo è stato corrisposto in più rate, ciascuna pari a svariati miliardi di lire, poi milioni di Euro, negli anni 1982, 1985, 1991, 2002. L’ultimo conguaglio è stato erogato nell’anno 2003 per l’importo di Euro 8.250.683,13. Il contributo complessivamente erogato è risultato pari ad Euro 44.438.432,89 (controric., p. 12). Secondo il disposto di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 32, pur essendo stato deliberato il riconoscimento del contributo, qualora, nei termini fissati, “l’opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato”. L’ipotesi, evidentemente, non si è verificata nel caso di specie.

All’epoca in cui è stata deliberata la concessione del contributo, nel 1991, il tributo oggetto del presente giudizio, l’Irap, non era stato ancora istituito (1997), ed è pacifico che all’epoca le somme erogate per la ricostruzione non fossero assoggettate neppure al pagamento dell’Ilor. Ne discende che, se il contributo doveva essere contabilizzato nell’anno 1991, risulta effettivamente superflua l’analisi della questione relativa al se il versamento dell’Irap sarebbe stato dovuto qualora il contributo avesse dovuto essere contabilizzato nell’anno 2003, come sostenuto dalla odierna controricorrente stante la natura straordinaria del contributo ai fini della contabilità aziendale. La Ctr ha ritenuto di non esaminare la questione, evidentemente valutandola assorbita in considerazione della decisione assunta, che è necessario riassumere.

L’impugnata Ctr ha ritenuto che, ai fini fiscali, occorre in primo luogo definire quando la società abbia “conseguito il contributo di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 21… nel 1991 oppure nell’anno 2003” (sent. Ctr, p. 4). Nel decreto del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 136 del 1991, che ha deliberato l’assegnazione del contributo, si legge (art. 2) che “la ditta Pezzullo… è ammessa provvisoriamente al contributo… per l’investimento di Lire 117.232.800.000, corrispondente ad un contributo di Lire 87.925.000.000…”. Osserva quindi la Ctr che “il contributo in questione doveva essere… contabilizzato secondo il principio della competenza economica, a prescindere, quindi, dall’effettivo incasso dello stesso… il diritto al contributo, quindi, trae origine con il decreto del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 136/27 del 28.2.1991… ne deriva che il contributo assegnato alla società appellante nell’anno 1991 beneficiava dell’esenzione ILOR e conseguentemente non è assoggettabile ad IRAP… l’individuazione del momento impositivo dei contributi deve riferirsi, nel caso di specie, all’anno 1991 e non all’anno 2003” (sent. Ctr, p. 5 s.).

3.1. Può allora raggiungersi una prima conclusione, la contestazione dell’Agenzia delle entrate relativa all’omessa pronuncia del giudice dell’appello circa l’epoca in cui il contributo doveva essere contabilizzato è infondata, perché la Ctr si pronuncia con chiarezza sul punto, e ritiene che il contributo dovesse essere contabilizzato nell’anno 1991, quando è stato concesso. Questa conclusione non risulta smentita, ma rimane anzi confermata, dal passaggio della decisione in cui il giudice dell’appello scrive che “se la concessione del contributo è sottoposta a condizione sospensiva, rileva il momento in cui il soggetto erogante (Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) accerta il verificarsi delle condizioni per emettere il decreto di concessione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge. Il diritto al contributo, quindi trae origine con il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 136/27 del 28.02.1991” (sent. Ctr, p. 5), anche se occorrerà operare qualche precisazione circa la natura della “condizione” in parola.

Ad ulteriore riscontro del significato delle affermazioni della Ctr, invero, sembra opportuno ricordare che l’ulteriore provvedimento ministeriale emesso nell’anno 2003, a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di legge da parte della società, è stato emanato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e non dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che aveva emanato il provvedimento di concessione del contributo, a seguito delle varie vicende delle attribuzioni ministeriali in materia, ricostruite dalla controricorrente nel suo atto difensivo.

L’Agenzia delle entrate contesta comunque questa conclusione affermando, pure nella sua memoria di replica, che il contributo inizialmente deliberato dal Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno era stato attribuito soltanto a titolo “provvisorio”, come si legge nel decreto, e la stessa definitiva quantità del contributo da erogare, dovendo essere calcolato come una percentuale delle spese sostenute dalla società, non ha potuto che essere determinato dopo la conclusione delle opere.

3.2. Ricordato che la gran parte del contributo è stato concretamente erogato prima della conclusione delle opere, appare necessario definire la natura della condizione cui la definitiva attribuzione del contributo risultava sottoposta. Occorre cioè determinare la natura sospensiva oppure risolutiva di detta condizione. Poiché la normativa vigente non prevedeva che il contributo non potesse essere riconosciuto se non qualora la società avesse dimostrato di aver rispettato le previsioni di legge, bensì che potesse essere pronunciata la decadenza del contributo se tale prova non fosse stata assicurata, derivandone quale conseguenza che il contributo, già assegnato (e per larga parte erogato), avrebbe dovuto essere revocato, la condizione in parola aveva natura risolutiva. Questa valutazione trova un condivisile precedente nella decisione con la quale questa Corte di legittimità ha statuito che “in tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1, convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461, ai fini della determinazione della base imponibile, i contributi erogati ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 21, per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle Regioni Basilicata e Campania, toccate dagli eventi sismici del 1980 e 1981, alla stregua della stessa legge, art. 32 – che, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento dell’opera, “sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato” -, vanno ritenuti immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell’ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo”, Cass. Sez. V, 4.10.2004, n. 19765.

Ne discende che le contestazioni introdotte dall’Agenzia delle entrate risultano infondate, ed il suo ricorso deve essere pertanto respinto.

Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto: “in tema di Irap, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici erogati, ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 21, in conseguenza degli eventi sismici del 1980 e 1981, in considerazione del disposto di cui alla stessa legge, art. 32 – liddove, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento dell’opera, “sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato” -, i contributi concessi devono ritenersi immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell’ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo; ne discende che il contributo pubblico, in ossequio al principio della competenza, deve essere contabilizzato nell’anno in cui il contributo è stato deliberato, e non quando lo stesso è stato effettivamente erogato, oppure quando, terminate le verifiche, il contributo non risulta più soggetto alla possibilità della revoca”.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

La Corte.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Newlat s.p.a. (già Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici s.p.a.), e le liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre al 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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