Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20685 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28001/2010 proposto da:

A.G.B., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 195, presso l’avvocato LUIGI MAZZEI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANO DOLCE giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, ENRICO MITTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1954/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

depositata il 20/11/2U99 r.g.n. 2415/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avv. POILCASTRO LUCIA per delega verbale Avvocato LANZETTA

ELISABETTA;

udito il P.M., in Persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo con sentenze del 5.5.2005 e del 17.3.2006 ha dichiarato illegittimi il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ed il provvedimento di prosecuzione di detta sospensione adottati, rispettivamente il (OMISSIS), dall’INPS nei confronti di A.G.B., ispettore di vigilanza dell’ente, in considerazione dell’assenza dello stato di detenzione del dipendente e di un provvedimento di rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento penale promosso per il delitto di concussione.

Con sentenza depositata il 20.11.2009 la Corte di appello di Palermo, a seguito di riunione degli appelli, ha riformato le sentenze del giudice di primo grado ritenendo che, in forza dell’art. 13, comma 10, della Raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare, il licenziamento disciplinare adottato dall’ente in data (OMISSIS) (a seguito della definizione del procedimento penale con condanna irrevocabile per concussione) retroagisce alla data di adozione della sospensione cautelare con conseguente infondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione.

Per la cassazione della sentenza impugna l’ A. affidandosi a un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta nullità della sentenza nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto rilevante e decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare la legittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare e di prosecuzione di detta sospensione adottati dall’INPS (legittimità esclusa dalle sentenze del Tribunale di Palermo), disamina ineludibile al fine di applicare l’art. 13, comma 10 della Raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare e di attribuire efficacia ex tunc al licenziamento del dipendente.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

L’art. 13, comma 10 della Raccolta coordinata delle norme in materia disciplinare dispone che: “Quando, in ragione della definizione del procedimento penale, il procedimento disciplinare viene riassunto e si conclude con l’inflizione del licenziamento, la sanzione espulsiva produce i suoi effetti fin dalla data di adozione della sospensione cautelare dal servizio, ancorchè sia nel frattempo intervenuta la riammissione nell’attività lavorativa, per effetto del maturato quinquennio di sospensione ai sensi del menzionato L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, punto 2”. Trattasi di atto che non ha natura normativa, nemmeno di rango secondario, bensì di atto negoziale (adottato unilateralmente dall’ente o concordato con le parti sociali, la natura dell’atto non è accennata in ricorso).

La Corte territoriale ha interpretato la disposizione negoziale ritenendo che, in caso di riassunzione del procedimento disciplinare (a seguito di definizione del procedimento penale concorrente) e di adozione di un provvedimento espulsivo, il licenziamento produca i suoi effetti fin dalla data di adozione della sospensione cautelare dal servizio. Il giudice del gravame ha svolto un’opera di interpretazione dell’art. 13, comma 10 rinvenendo, nel tenore lessicale della disposizione, la volontà di una efficacia retroattiva del provvedimento disciplinare adottato dall’INPS, a prescindere da un’indagine su profili dl legittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare intervenuti precedentemente.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, trattandosi di fonte pattizia, e non di disposizione di rango normativo (o di contratto collettivo di livello nazionale), il vizio di errata interpretazione (vizio in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) doveva essere denunciato mediante la violazione della regola ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e ss. e richiedeva la trascrizione integrale delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare l’erronea applicazione della disciplina negoziale (Cass. nn. 25728/2013, 2560/2007, 24461/2005).

Inoltre, in caso di denuncia in Cassazione della violazione di una norma processuale (nella specie, omessa pronuncia sui profili di illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare e di prosecuzione della sospensione adottati dall’INPS), il requisito della specificità dei motivi di Impugnazione dettato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, richiedeva l’indicazione dei profili di illegittimità dei provvedimenti di sospensione in modo da consentire alla Corte di apprezzarne l’incidenza sul provvedimento di licenziamento.

Il ricorso omette completamente l’indicazione di tali elementi, limitandosi a richiamare l’accertamento del giudice di primo grado sulla illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare adottati dall’ente previdenziale ed a rinviare all’art. 13, commi 1, 2 e 10 della Raccolta disciplinare, senza – in particolare – trascrivere le disposizioni negoziali che si intendono violate (il citato art. 13 e, più in generale, la c.d. Raccolta coordinata di norme in materia disciplinare) e che vengono solo meramente invocate e senza Illustrare l’eventuale fraintendimento interpretativo che la Corte territoriale avrebbe – a suo dire – commesso.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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