Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20684 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14441/2018 proposto da:

O.J.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei

Consoli n. 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica,

rappresentato e difeso dall’avvocato Paolinelli Lucia, con procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1564/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona respinse il ricorso di O.J.E. – cittadino nigeriano – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona di diniego del riconoscimento della protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e umanitaria. Lo O. propose appello, rigettato dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 25.10.17, osservando che: non erano emersi elementi idonei a qualificare un rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rimpatrio, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; dal rapporto di Amnesty International era emerso che le violenze dei gruppi armati terroristici non avevano riguardato la zona di provenienza del ricorrente nella misura tale da configurare violenza indiscriminata costituente minaccia grave per il ricorrente e per i civili in genere.

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Conv. di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, nonchè vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente si duole che: la Corte d’appello, a differenza del Tribunale, aveva valutato la situazione socio-politica della Nigeria solo con riferimento alle singole regioni del Paese in violazione dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; la Corte d’appello non aveva adeguatamente motivato sui presupposti della protezione internazionale, sia per la mancata acquisizione di adeguate informazioni, sia perchè non aveva tenuto conto delle ricerche compiute dal Tribunale; il permesso umanitario era riconoscibile anche sulla base della critica situazione di povertà economica della Nigeria.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, nonchè vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale valutato la corrispondenza tra la situazione rappresentata dal ricorrente e quella effettivamente in atto in Nigeria, nè esaminato le informazioni rese dal Ministero degli Esteri (attraverso il sito (OMISSIS)) e da Amnesty International circa la sicurezza nel Paese.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno cui il ricorso fu notificato a mezzo posta il 27.4.2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (Cass., n. 28433/18; n. 2294/12) secondo cui in tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste.

Nel caso concreto, le doglianze del ricorrente riguardano l’asserita inadeguata o superficiale valutazione della credibilità del racconto

reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e della situazione socio-politica della Nigeria, ma ciò appare incidere sul riesame del merito, avendo peraltro la Corte d’appello motivato in maniera esaustiva.

Circa la protezione umanitaria, va osservato che il ricorrente si è limitato ad allegare la grave situazione economica che, di per sè, non può legittimare il riconoscimento del permesso umanitario, non essendo stata allegata alcuna situazione di vulnerabilità, neppure fondata sulla comparazione della situazione in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro in Nigeria con quella attuale esistente in Italia (cfr. Cass., n. 4455/18: “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”).

Il secondo motivo è parimenti infondato non emergendo alcun omesso esame di fatti decisivi; in particolare, la Corte d’appello ha affermato di aver utilizzato informazioni attinte dal sito informatico del Ministero degli Esteri, costantemente aggiornato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero; data l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non è applicabile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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