Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20684 del 10/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20684 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 30291-2011 proposto da:
RAGNI ALDO (C.F. RGNLDA76B09L858U), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso
l’avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 10/09/2013

dall’avvocato VIOLANTE ANDREA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ADRIATIC FOOD S.A.S. DI
KUBIAK PIOTR PAWEL & C. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.I.

1

03265410716), CURATELA DEL FALLIMENTO DI KUBIAK
PIOTR PAWEL (c.f. KBKPRP79H13Z1271) – nella qualità
di socio accomandatario e liquidatore della
ADRIATIC FOOD S.A.S. di KUBIAK PIOTR PAWEL & C. IN
LIQUIDAZIONE, e CURATELA DEL FALLIMENTO DI RAGNI

Curatore

avv.

GIUSEPPE

elettivamente

FRASCA,

domiciliate in ROMA, VIA A. RIBOTY l, presso
l’avvocato

GUARCIARIELLO

(STUDIO

ILARIA

DGDF

LEGAL), rappresentate e difese dall’avvocato NOBILE
CARLANTONIO,

giusta

procura

in

calce

al

controricorso;
LILLO S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 29, presso l’avvocato CONTI
ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI
LEO CLEMENTE STEFANO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controrícorrenti –

ALDO (c.f. RGNLDA76B09L858U), tutte in persona del

contro

BIZERBA S.P.A.;
– intimata-

avverso la sentenza n.

988/2011 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella

2

pubblica udienza del 29/05/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato VIOLANTE
ANDREA che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente

Soc.

LILLO,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

l’Avvocato DI LEO CLEMENTE STEFANO che si riporta;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 3.11.011, ha respinto il reclamo
proposto da Aldo Ragni contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 25.5.011 che,
ai sensi dell’art. 147 I. fall., aveva dichiarato il suo fallimento in estensione di quello
della Adriatic Food s.a.s. di Kubiak Piotr Pavel & C., quale socio accomandatario

La Corte territoriale, riesaminato il materiale istruttorio acquisito agli atti, ha ritenuto
che la prova che il Ragni (precedente accomandatario della Adriatic Food,
formalmente receduto dalla società il 9.12.09) avesse continuato a gestire la società
poteva trarsi: dall’avvenuta costituzione, da parte di suoi familiari, di una società
denominata Market Food s.r.l. cui, attraverso operazioni triangolari con una terza
società, avvenute fra il marzo ed il maggio 2010, era stato sostanzialmente ceduto il
patrimonio di Adriatic Food; dal suo coinvolgimento personale nelle trattative
intercorse con una creditrice della s.a.s., per concordare un piano di ristrutturazione
del debito e di ridefinizione degli accordi commerciali di affiliazione.
La sentenza è stata impugnata da Aldo Ragni con ricorso per cassazione affidato a
tre motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, la creditrice istante Lillo
s.p.a. ed il curatore dei Fallimenti della Adriatic Food s.a.s., di Kubiak Piotr Pavel e di
Ragni Aldo.
L’altra creditrice istante, Bizerba s.p.a., non ha svolto attività difensiva.
Il Fallimento ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso Aldo Ragni denuncia vizio di motivazione della
sentenza impugnata rilevando come, secondo la ricostruzione della stessa corte
territoriale, le circostanze inerenti le operazioni di triangolazione intervenute per
dissipare il patrimonio della Adriatic Food sono state poste in essere da soggetti
terzi (i suoi familiari, altre società) e non possano pertanto costituire prova della sua
protratta ingerenza nella gestione societaria.

occulto della società.

2) Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. ed
ulteriore vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale ha erroneamente dato

“sostanzialmente per ammesso” che, dopo le sue formali dimissioni dalla carica di
accomandatario, egli si fosse personalmente recato presso la sede della Lillo s.p.a.
per concordare un piano di ristrutturazione dei debiti della Adriatic Food, ancorché la

fermamente contestata, formasse oggetto di un capitolo di prova testimoniale
rispetto al quale egli aveva richiesto l’ammissione di prova contraria.
I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente
esaminati, sono fondati e devono essere accolti.
La decisione della corte territoriale si fonda, da un lato, sul rilievo che la moglie ed
altri parenti del Ragni, in concomitanza col dissesto della Adriatic Food, avevano
costituito la Market Group s.r.l. , interessata ad una serie di operazioni triangolari di
“reso fornitura” e rifatturazione tra una terza società e la s.a.s. poi fallita, per effetto
delle quali si era appropriata di beni di quest’ultima e, dall’altro, sull’affermato,
avvenuto riconoscimento da parte dell’opponente/appellante della sua protratta
ingerenza nella gestione della società, manifestatasi attraverso lo svolgimento di
trattative con la Lillo s.p.a., per concordare il ripianamento del debito e per ridefinire
gli accordi commerciali già esistenti.
La prima circostanza, tuttavia, vale soltanto ad attribuire a soggetti terzi (i parenti del
Ragni, altre società) la responsabilità della dispersione del patrimonio della Adriatic
Food, senza che (al di là della sintetica, e poco chiara, descrizione del meccanismo
da costoro escogitato allo scopo) sia in alcun modo chiarito se e come l’odierno
ricorrente abbia partecipato all’operazione e se vi siano risultanze istruttorie atte a
dimostrare non solo che egli l’ha architettata e diretta, ma che, per portarla a
compimento, ha continuato a gestire l’Adriatic Food in luogo del cittadino polacco
formalmente succedutogli nella carica: resta, in sostanza, incomprensibile il percorso
logico che ha condotto il giudice del merito a trarre dai fatti sommariamente descritti

circostanza, meramente allegata dalla creditrice nell’istanza di fallimento e da lui

elementi di prova della perdurante qualità del Ragni di socio accomandatario
(occulto) della fallita.
La seconda circostanza, invece, non poteva ritenersi pacifica fra le parti, atteso che
il Ragni aveva espressamente contestato di aver tenuto “i comportamenti descritti”
dalla curatela e dalla Lillo s.p.a. “in epoca successiva all’abbandono della sua qualità

che tale contestazione era stata ribadita attraverso la richiesta di ammissione di
prova contraria alla prova testimoniale articolata sul punto dalla creditrice istante, il
cui espletamento è stato erroneamente ritenuto superfluo dalla corte territoriale.
3) Va invece dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso: la corte territoriale,
con accertamento che non è stato oggetto di impugnazione incidentale da parte del
Fallimento e della Lillo s.p.a., ha infatti escluso che la prova dell’ingerenza del Ragni
nella gestione della Adriatic Food potesse ricavarsi dalla circostanza che questi, in
data successiva alla sua fuoriuscita dalla compagine societaria, aveva emesso un
assegno in nome e per conto della società.
Il ricorrente difetta, pertanto, di interesse ad impugnare il predetto capo della
decisione, ormai coperto da giudicato interno, per il solo fatto che il giudice del
merito, pur dando atto che egli aveva formalmente disconosciuto la propria
sottoscrizione, non ha rilevato che, in mancanza di verificazione, il titolo non avrebbe
potuto neppure essere valutato come elemento di prova.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Bari
in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo
motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte
d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 29 maggio 2013.

di socio” (ovvero di aver trattato con la Lillo in nome e per conto dell’Adriatic Food) e

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