Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20683 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20683 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 17624-2017 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dalla
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, con
ordinanza emessa 1’8/3/2017 (r.g. n. 1043/17) nella causa tra:
PUZZANGARA DIEGO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

RISCOSSIONE SE.RI.T. SICILIA S.P.A.;

733

Data pubblicazione: 09/08/2018

- resistente non costituitasi in questa fase Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/02/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

regolando la giurisdizione,

che ha concluso affinché la Corte,

ritenga sussistere quella del giudice

ordinario.

RITENUTO IN FATTO
Diego Puzzangara proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di
Agrigento avverso cartella esattoriale n. 291 2015 0011937977000 di
C 2.889,15 con la quale la Er.GO. Azienda regionale per il diritto agli
studi superiori, avente sede in Bologna, richiedeva il recupero della
somma a seguito della revoca della borsa di studio assegnata per
l’anno accademico 2008/2009.
Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza del 15
giugno 2016, declinava la giurisdizione ritenendo la natura tributaria
del provvedimento di revoca della borsa di studio, individuando quale
giudice competente la Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, la quale – investita della lite con atto in riassunzione – con
ordinanza n. 1043 del 08.03/12.07.2017 (ritualmente comunicata),
ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che
la controversia ha ad oggetto un finanziamento riconosciuto
direttamente dalla legge, demandato alla pubblica amministrazione
soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti
per il suo conferimento, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in
persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De
Augustinis, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario,
mentre le parti non hanno spiegato difese.

Ric. 2017 n. 17624 sez. SU – ud. 13-02-2018

-2-

UNDERTO IDE AUGUSTINIS,

CONSIDERATO IN DIRITTO
La tesi del giudice rimettente è fondata.
In applicazione del principio (da lungo tempo consolidato nella
giurisprudenza di queste sezioni unite: ex plurimis, Cass. Sez. Un. n.

2015; Cass. Sez. Un. n. 22747, n. 198905 e n. 15941 del 2014;
Cass. Sez. Un. n. 17776 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 15877 del 2011;
Cass. Sez. Un. n. 3766 del 2010; Cass. Sez. Un. n. 14169 del 2004)
secondo cui sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo
statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto
direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è
demandato il solo compito di verificare l’effettiva esistenza dei
presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale
in ordine all’an, al quid ed al quomodo dell’erogazione, sia, in
particolare, quando la revoca discenda dall’accertamento di un
inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in
sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di
sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Di
converso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine
alle controversie sulla revoca del contributo quando occorra sindacare
il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in
sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti
intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una
fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale
attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla
concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o
per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per
inadempienze del beneficiario.

Ric. 2017 n. 17624 sez. SU – ud. 13-02-2018

-3-

11371 e n. 3057 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 25211 e n. 15147 del

In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nel
cui ambito rientrano i conferimenti delle borse di studio, quali
finanziamenti concessi a studenti che non dispongono di mezzi
economici per proseguire gli studi quale premio per risultati ottenuti,
il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (prima
ipotesi); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un
interesse legittimo (seconda ipotesi).
Nel caso in esame, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario,
perché ricorre l’ipotesi di revoca disposta per comportamenti contrari
agli obblighi nascenti dalla concessione del contributo (v. pag. 2
ultima parte della presente ordinanza di rimessione). Infatti ove la
revoca sia motivata su asseriti inadempimenti del precettore del
contributo, per la dedotta violazione di obblighi nascenti dall’atto
concessorio del finanziamento, la situazione soggettiva fatta valere
dal beneficiario rimane di diritto soggettivo e la pubblica
amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità (in senso
stretto) nell’apprezzamento di detti inadempimenti. Sono i dedotti
inadempimenti a costituire la causa della disposta revoca.
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al
quale va rimessa la causa.
Nulla per le spese, data la natura officiosa del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione
richiesto d’ufficio dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al
giudice ordinario, e, conseguentemente, cassa la sentenza del Giudice
di pace di Agrigento del 15 giugno 2016 declinatoria della

Ric. 2017 n. 17624 sez. SU – ud. 13-02-2018

-4-

si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità

giurisdizione, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
13 febbraio 2018.

11, AN SL
e

Paola Frances..

Il Presidente

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