Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20682 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 18/07/2017, dep.31/08/2017),  n. 20682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14740-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAVIO

STILICONE 264, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIACANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO CAMPIONE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HOTEL DEL SANTUARIO SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il

20/04/2016; R.G. n. 6635/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato R.A. proponeva ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 al Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione delle competenza professionali maturate nei conforti dell’Hotel del Santuario S.r.l., per la difesa prestata in tre diversi procedimenti giudiziari, ritenendo dovuta la complessiva somma di Euro 13.915,12.

Si costituiva la resistente la quale contestava la fondatezza della pretesa e chiedeva fissarsi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Il Tribunale adito con ordinanza del 20 aprile 2016, dichiarava il ricorso improcedibile.

Osservava che stante l’inapplicabilità al sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, applicabile per la liquidazione delle competenze degli avvocati, ai sensi della previsione di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, della possibilità di procedere alla conversione del rito da sommario in ordinario, poichè le difese sollevate dalla società imponevano lo svolgimento di un’istruttoria non sommaria, che era da reputarsi incompatibile con le regole del procedimento sommario, atteso che investivano anche l’an della pretesa azionata, andava dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso R.A. sulla base di un motivo.

La società intimata non ha svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, della L. n. 69 del 2009, artt. 51 e 54, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14e degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c..

Si deduce che, alla luce della specifica disciplina del procedimento sommario come dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011 che non consente la convertibilità del procedimento sommario in quello di cognizione ordinaria, laddove l’istruttoria di si palesi complessa, ed avendo il legislatore sottoposto la domanda di pagamento delle competenze dell’avvocato per prestazioni giudiziali alla specifica disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, si manifesta l’erroneità del provvedimento impugnato, che, ritenendo la causa proposta meritevole di attività istruttoria, che investiva non solo il quantum della pretesa, ma anche l’an, è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità.

Ritiene il Collegio che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 13272/2017 del 25/5/2017, con la quale si è ritenuto opportuno la risoluzione del contrasto in merito all’attrazione nell’ambito di applicazione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 non solo delle controversie che attengano al quantum, ma anche di quelle che investano l’an debeatur.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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