Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20682 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3505/2017 proposto da:

B.I., elett.te domiciliato in presso l’avvocato Fraternale

Antonio dal quale è rappresentato e difeso, con procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1576/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2019 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6.12.2016 la Corte d’appello di Ancona dichiarò inammissibile il gravame proposto dal sig. B.I. avverso l’ordinanza, comunicatagli il 22 gennaio 2016, con cui il Tribunale aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale, rilevando: l’erroneità della proposizione dell’appello mediante atto di citazione, notificato il 22 febbraio, anzichè con ricorso da depositare nel termine previsto per l’impugnazione; che neppure il principio di conservazione degli atti processuali giovasse all’appellante, essendo stato l’atto di appello depositato in cancelleria il 26 febbraio 2016, oltre il termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si è costituito il Ministero con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del suddetto art. 19, comma 9 in quanto: attesa l’abrogazione dei commi 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 le impugnazioni avverso le ordinanze emesse con il rito sommario vanno proposte con appello ex art. 702quater c.p.c.; nel silenzio della legge in merito alla forma della proposizione dell’appello, è da ritenere l’applicabilità della disciplina ordinaria sull’appello, di cui agli artt. 339 c.p.c. e ss.; dall’art. 19 predetto non si desume alcuna norma riguardo alla forma dell’appello, sicchè non potrebbe ritenersi, in via interpretativa, che il legislatore abbia voluto consapevolmente mutare il regime procedimentale del giudizio d’appello da introdurre con ricorso, anzichè con citazione.

Il ricorso è fondato. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 28575/2018) hanno chiarito che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

Tuttavia, tale sentenza ha aggiunto che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale, cui si applica il principio, già enunciato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 15144 del 2011, della disapplicazione degli effetti preclusivi processuali, derivanti dalla nuova interpretazione, ai fatti verificatisi come nella specie – in epoca anteriore all’affermazione di quest’ultima.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale considererà tempestivo l’appello dell’attuale ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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