Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20682 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18914-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

I.M., D.F.G., DE.FR.GI. in

qualità di eredi di D.F.U., domiciliati ope legis in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9512/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/01/2015 R.G.N. 2651/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli, previa dichiarazione di contumacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha parzialmente accolto l’appello proposto da I.M., D.F.G. e D.F.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale, tempestivamente proposta dall’Università, ed aveva condannato quest’ultima al pagamento dei soli interessi legali maturati sulla somma di Euro 1.360,80, corrisposta dall’Ateneo in data 13 marzo 2005 ad integrazione dell’importo già liquidato a titolo di equo indennizzo dovuto a D.F.U., dante causa degli attori, deceduto l'(OMISSIS);

2. la Corte territoriale ha premesso che la domanda di equo indennizzo, presentata in data 8 novembre 1988, era stata accolta il 17 dicembre 2002, dopo che il TAR Campania aveva annullato l’originario decreto di rigetto;

3. successivamente l’Università aveva liquidato, in date 3 giugno 2003 e 17 marzo 2005, supplementi, dovuti sulla base delle previsioni del c.c.n.l. 13 maggio 2003 e del c.c.n.l. 27 gennaio 2005, ma non aveva mai liquidato gli interessi legali maturati sulla sorte capitale, rivendicati dagli eredi con ricorso del 29 gennaio 2009;

4. il giudice d’appello ha qualificato la prestazione di natura previdenziale ed ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10955 del 2002 secondo cui il diritto a percepire gli interessi sui ratei delle prestazioni assistenziali spettante agli invalidi civili si prescrive in 10 anni e decorre dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

5. ha conseguentemente ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 29.1.2009, avesse interrotto il decorso del termine decennale ed ha quantificato il credito in Euro 22.702,87, oltre agli ulteriori interessi maturati su detta somma dal 1 gennaio 2009 al saldo, precisando che gli interessi andavano calcolati a far tempo dal 120 giorno successivo al 28 novembre 1991, data di presentazione dell’unica domanda amministrativa con la quale era stato richiesto anche il riconoscimento dell’equo indennizzo;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Napoli Federico II sulla base di due motivi, ai quali i litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’Università ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c.” e sostiene che non poteva essere dichiarata la contumacia dell’appellata perchè il ricorso in appello era stato notificato solo il 4 dicembre 2014 e, quindi, non era stato rispettato il termine minimo di comparizione;

2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 2948 c.c., n. 4” perchè avrebbe errato nel ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione anzichè quello quinquennale previsto per i crediti previdenziali dalla L. n. 335 del 1995 e per gli interessi dall’art. 2948 c.c., n. 4;

2.1. la ricorrente aggiunge, richiamando giurisprudenza amministrativa, che in materia di ritardato pagamento dell’equo indennizzo la sorte capitale produce interessi corrispettivi solo dalla data di adozione del decreto ministeriale e, pertanto, nella fattispecie solo a partire dal 17 dicembre 2002 o, al più, dalla sentenza del 21 ottobre 2002 che aveva annullato l’originario provvedimento di diniego;

2.2. rileva, inoltre, l’Università che non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva agli atti inviati unicamente al Ministero dell’Istruzione, ossia ad un’amministrazione diversa da quella tenuta alla liquidazione dell’equo indennizzo;

3. il primo motivo è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

3.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

3.3. il ricorso non riporta il contenuto della relazione di notifica dell’appello nè del decreto ex art. 435 c.p.c. e, quindi, non fornisce i dati necessari per valutare la sussistenza del denunciato error in procedendo;

4. la seconda censura è inammissibile, nella parte in cui svolge considerazioni in ordine alla non spettanza della rivalutazione monetaria, ed infondata per il resto;

4.1. nella motivazione della pronuncia gravata sono menzionati solo gli interessi legali (a pag. 1 si precisa che gli appellanti avevano lamentato “la mancata corresponsione degli interessi legali”; a pag. 2 si fa riferimento alla “condanna al pagamento degli interessi legali dal 120 giorno successivo alla data del 28.11.1991”; il dispositivo condanna l’Università al pagamento della somma di Euro 22.702,87, con interessi legali sulla predetta somma dall’1.01.2009 al saldo) sicchè era onere della ricorrente allegare e dimostrare che il conteggio, redatto dagli appellanti e fatto proprio dalla Corte territoriale, in realtà si riferiva ad entrambi gli accessori del credito che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, non possono essere cumulati per il divieto posto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36;

4.2. in difetto di detta necessaria allegazione opera il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione l’motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr.fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

5. per il resto il ricorso è infondato perchè la doglianza, con la quale si invoca il termine quinquennale di prescrizione in luogo di quello decennale applicato dal giudice d’appello, fa leva su un presupposto erroneo, ossia sulla natura previdenziale e non retributiva dell’equo indennizzo;

5.1. al contrario questa Corte da tempo ha affermato che il beneficio, volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del servizio prestato alle dipendenze della P.A., ha natura retributiva in senso lato e non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo rispetto a quello di impiego pubblico, bensì trova titolo diretto ed immediato in tale rapporto e si inserisce nell’ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (cfr. Cass. S.U. n. 21605/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

5.2. va detto, poi, che l’art. 429 c.p.c., comma 3, applicabile per quanto sopra detto anche all’equo indennizzo, detta per i crediti di lavoro un regime giuridico speciale rispetto a quello, generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia a quello proprio della responsabilità civile da inadempimento, e disponendo che il giudice, anche di ufficio, deve applicare un meccanismo di adeguamento monetario tale da garantire che, tendenzialmente, il creditore riceva la prestazione con neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell’adempimento, ancorchè non imputabile a colpa del debitore (Cass. n. 13213/2008; Cass. S.U. n. 16036/2010; Cass. n. 18558/2014);

5.3. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, spettanti al lavoratore ex art. 429 c.p.c., in cumulo fra loro per l’impiego privato, in alternativa nell’impiego pubblico contrattualizzato, non hanno la natura di veri e propri “accessori” del credito “principale”, bensì costituiscono componenti essenziali di una prestazione unitaria, con la conseguenza, da un lato, che il pagamento del solo credito originario viene a configurarsi come adempimento parziale della prestazione e, dall’altro, che la porzione del credito contabilmente imputabile agli interessi o alla rivalutazione monetaria, in ragione dell’omogeneità di natura, non può essere assoggettata ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della sorte capitale (cfr. in motivazione Cass. S.U. n. 10955/2002 che, seppure in tema di prestazioni assistenziali, svolge considerazioni riferibili anche ai crediti di lavoro, espressamente richiamati);

5.4. ne discende che, quanto agli interessi maturati sull’importo dovuto a titolo di equo indennizzo, non può essere invocato il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. perchè, esclusa per le ragioni dette l’applicabilità del n. 4, nella parte in cui si riferisce agli accessori del credito, nessun’altra ipotesi prevista dalla disposizione in commento si attaglia alla prestazione qui in discussione, che non è periodica nè è legata alla cessazione del rapporto di lavoro;

5.5. il termine di prescrizione, pertanto, è quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. per le azioni di adempimento contrattuale;

6. infine è infondata anche la censura con la quale si sostiene che il diritto all’equo indennizzo sorge solo al momento dell’adozione del decreto ministeriale o della pronuncia giudiziale che abbia annullato il provvedimento di diniego e, pertanto, prima di detta data non possono maturare interessi sulla sorte capitale;

6.1. questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che in tema di equo indennizzo occorre tenere distinta la disciplina sostanziale da quella procedimentale e non confondere il momento in cui il diritto sorge, perchè ne ricorrono gli elementi costitutivi, con quello in cui lo stesso può essere validamente esercitato, in quanto sono stati posti in essere gli atti del procedimento che costituiscono il presupposto necessario per la liquidazione del beneficio (Cass. n. 675/2018);

6.2. la dipendenza da causa di servizio, che condiziona la nascita del diritto all’equo indennizzo, è sussistente a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa, tanto che, ove venga erroneamente esclusa, può essere accertata in sede giudiziale e la sentenza che la riconosca, disattendendo la diversa valutazione espressa in sede amministrativa, ha natura accertativa e non costitutiva del diritto;

6.3. l’adozione del provvedimento amministrativo, quindi, rileva solo ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, perchè è quell’atto che, ledendo il diritto, fa sorgere la res litigiosa (Cass. S.U. n. 7504/2012), ma non può essere valorizzata nè per individuare la disciplina applicabile ratione temporis (Cass. n. 8707/2017 e Cass. n. 675/2018) nè ai fini della liquidazione della prestazione, la quale deve essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito al momento della presentazione della domanda (Cass. n. 21512/2017, Cass. n. 3800/2012), momento a partire dal quale vanno calcolati anche gli interessi sulla sorte capitale (Cass. n. 7307/2007 e Cass. n. 10663/2000);

7. nel caso di specie, pertanto, poichè è in discussione la sola quantificazione degli interessi legali ed è preclusa ogni valutazione sui criteri seguiti per la determinazione della sorte capitale, deve essere confermata con diversa motivazione, ex art. 384 c.p.c., comma 4, la sentenza impugnata, perchè la Corte territoriale, pur errando nel ritenere la natura previdenziale della prestazione, ha correttamente ritenuto il termine di prescrizione decennale e valorizzato, quale dies a quo ai fini del calcolo degli interessi, la data della domanda amministrativa;

7.1. va aggiunto al riguardo che la pronuncia non è stata oggetto di censura da parte degli attuali controricorrenti quanto allo spatium deliberandi di 120 giorni e, pertanto, detta statuizione non può essere modificata giacchè, in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una reformatio in peius in danno del primo (Cass. n. 14127/2011, Cass. n. 3479/2019);

8. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell’Avv. Vincenzo Riccardi, dichiaratosi antistatario;

8.1. deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perchè l’esenzione prevista in via generale dal richiamato D.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (sulla natura delle Università e sulla disciplina del patrocinio cfr. Cass. S.U. n. 24876/2017).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Vincenzo Riccardi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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