Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20682 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14834-2010 proposto da:

F.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MOLVENO 121, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LOMBARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIELLA VULTAGGIO e MICHELE

LOMBARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2204/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/01/2010, R.G. N. 1131/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale GIUSEPPINA

GIANNICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 18.1.2010, la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani che aveva rigettato la domanda di F.T. volta al ripristino dell’assegno ordinario d’invalidità.

Contro questa decisione ricorre l’assistito con un motivo di censura. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale rigettato la domanda limitandosi a recepire le conclusioni del CTU e senza accertare specificamente se la sua capacità lavorativa residua fosse tale da consentirgli il lavoro usurante di coltivatore diretto.

Il motivo è inammissibile. Circa la censura di violazione di legge, è sufficiente ricordare che il vizio in questione deve consistere In un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non ha nulla a che fare con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013).

Circa la censura di vizio di motivazione, vale invece ribadire che, al fine di infirmare sotto il profilo della insufficienza argomentativa la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte indichi specificamente non solo le circostanze trascurate dall’elaborato peritale (Cass. n. 21632 del 2013), ma altresì i passaggi salienti e non condivisi della relazione (Cass. n. 16368 del 2014), e rilevare che nulla di tutto ciò è dato rinvenire nel motivo di ricorso, che pro tanto non appare rispettoso del canone di specificità e autosufficienza per come fissato dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2016.

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