Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20682 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20682 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 366-2017 proposto da:
LUIM

S.R.L.,

BKFE’ S.R.L.,

in

persona dei

rispettivi

legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TORRISI, rappresentate e difese dall’avvocato FRANCESCO
CAPOLUPO;
– ricorrenti contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA;

Data pubblicazione: 09/08/2018

- intimata per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
2588/2010 del TRIBUNALE di COSENZA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/02/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI;

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude chiedendo che sia
affermata la giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale.

RITENUTO IN FATTO
Con ricorso notificato il 23 dicembre 2016, le società LUIM s.r.l. e
BKFE’ s.r.l. proponevano regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione all’ordinanza del Tribunale di Cosenza, del 16 novembre
2016, con la quale il giudice adito riteneva di sottoporre alle parti la
questione della sussistenza della giurisdizione avuto riguardo alla
circostanza secondo cui, pacifico che il rapporto fra le parti era sorto
all’esito della conclusione di procedura ad evidenza pubblica in favore
della LUIM e regolamentata con convenzione del 1996, appariva
dubbia la riconducibilità ad una portata meramente privatistica degli
‘atti aggiunti’ del 1998 e del 2005, ove oggetto prevalente era
costituito dalla concessione di beni e servizi.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il
quale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice
amministrativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del regolamento ancorchè
la causa sia stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo:
questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la proposizione
dell’istanza di cui all’art. 41 c.p.c. non è preclusa dalla circostanza che

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lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

la causa, introitata per la decisione del merito, venga rimessa sul
ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, non potendo trovare
applicazione in tal caso il principio per cui il regolamento di
giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia
stata trattenuta per la decisione di merito, atteso che l’anticipazione a

esso segna l’inizio dell’iter dei poteri decisori del giudice, con apertura
di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella
pubblicazione della sentenza, e nella conseguente impossibilità che
dopo tale momento il regolamento preventivo possa assolvere la sua
funzione di favorire una sollecita definizione del processo; laddove la
fase così apertasi si concluda con una decisione non conforme alla
previsione normativa dell’art. 41 c.p.c., viene meno la stretta
correlazione fra il trattenimento in decisione e la decisione stessa e,
quindi, la ragione di quella anticipazione, onde in tale ipotesi il
momento preclusivo del regolamento preventivo deve individuarsi nel
termine della ulteriore udienza di discussione fissata a seguito
dell’esaurimento della fase istruttoria riapertasi (Cass. Sez. Un. 15
dicembre 1997 n. 12654; di recente confermata da Cass. Sez. Un. 11
aprile 2017 n. 9283).
Passando al fondo del regolamento, si osserva che la questione
introdotta dalle ricorrenti ha origine nella delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Università della Calabria del 2 maggio 1995, in
base alla quale era stata espletata apposita gara di evidenza pubblica
per l’utilizzazione di spazi ad uso libreria, procedura che si era
conclusa con contratto di concessione stipulato il 7 maggio 1996 tra
l’Amministrazione e la LUIM s.r.I.. Successivamente il contratto aveva
subito varie modifiche: in particolare con contratto dell’Il gennaio
2005 la LUIM si impegnava a restituire all’Università taluni locali
precedentemente concessi in uso, mentre ne venivano concessi altri
per l’allestimento di una libreria e un book caffè, prevedendosi che

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tale momento della preclusione trova ragion d’essere nel fatto che

potesse avvalersi anche di società terze. In forza dell’accordo del
2005, la LUIM stipulava contratto di locazione di parte di questi ultimi
locali con la BKFE’ s.r.l. perché vi svolgesse l’attività di book cafè.
Sorte controversie fra tutte le parti su reciproche inadempienze,
veniva adito dalla medesima LUIM e dalla BKFE’ il Tribunale di

sottoscritto nel 2005, mentre l’Università spiegava riconvenzionale
per sentire accertare l’inadempimento della LUIM, accertata la
carenza di legittimazione della BKFE’.
La tesi delle parte rimettenti non appare fondata.
Le ricorrenti sostengono che essendo l’oggetto del giudizio pendente
nella sostanza costituito dall’inadempimento di quanto pattuito tra le
parti, trattandosi di atto concluso all’esito di una procedura ad
evidenza pubblica regolamentata da convenzione contratto del 1996,
per la concessione di beni e servizi, cui erano state apportate nel
corso del rapporto delle modifiche/integrazioni nel 1998 e nel 2005,
non si dibatterebbe di alcun esercizio di potere autoritativo da parte
della pubblica amministrazione in questa sede, anche alla luce del
petitum sostanziale – azione di adempimento del contratto e
contrapposta istanza di risoluzione dello stesso -, con esonero da
ogni sindacato sull’esercizio del potere o sull’utilità pubblica del
rapporto concessorio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di concessioni
amministrative l’art. 133, comma 1, lett. e) del codice del processo
amministrativo (approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104)
nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e di
servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni
o altri corrispettivi, non implica affatto un regime di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, fatta eccezione per queste
ultime ipotesi, che comunque non configura neanche una

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Cosenza per sentire accertare i diritti derivanti dal contratto

giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. In altri termini, per
consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, spettano, in
base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione
ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano
contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un

restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano
l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del
canone, dell’indennità o di altri corrispettivi (Cass. 12 ottobre 2011 n.
20939).
Si è, inoltre, chiarito che la norma della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, art. 5 (ora art. 133, comma 1, lett. e) del codice del processo
amministrativo) deve essere interpretata nel senso che la
competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in
assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità
pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell’autorità
stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il
contenuto dell’atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi
dell’Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il
rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (Cass. Sez. Un.
2 febbraio 2011 n. 2518; Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2013 n. 301).
Con la conseguenza che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla
asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio
(nei sensi suddetti, tra le tante, pronunzie Cass. Sez. un. 31 marzo
2005 n. 6744; Cass. Sez. Un. 26 giugno 2003 n. 10157; Cass. Sez.
Un. 6 giugno 2002 n. 8227; Cass. Sez. Un. 11 giugno 2001 n. 7861).
Le controversie circa la durata del rapporto di concessione, o la stessa
esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione sono
pertanto devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta
giurisdizione del Giudice amministrativo ha natura esclusiva,

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potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre

estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento
postuli l’identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Residua infine la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del
menzionato art. 5, comma 2, quando si discuta soltanto sul compenso
del concessionario, senza dirette implicazioni sul rendiconto di

Nella specie poiché viene in rilievo la complessa articolazione delle
domande di adempimento delle ricorrenti, cui l’Amministrazione
contrappone riconvenzionale di risoluzione, che coinvolgono
necessariamente un accertamento sul tenore dell’originario atto
concessorio (del 1996), nonché dei suoi completamenti ovvero
integrazioni del 1998 e del 2005, che accedono, quali patti aggiunti, a
quello, deve concludersi che la giurisdizione sulla controversia de qua
appartenga al giudice amministrativo, trattandosi di questioni che non
sono suscettibili di giudizio meramente incidentale.
In conclusione, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale
amministrativo regionale, territorialmente competente, in
ottemperanza del principio della translatio iudicii, di cui all’art. 59
della I. n. 69/2009.
Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza
di difese da parte dell’Università.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, afferma la giurisdizione del
giudice amministrativo, individuato nel tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente, dinanzi al quale rimette le
parti per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
13 febbraio 2018.

tesoreria e sul contenuto della concessione”.

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