Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20682 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20682 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 1324-2011 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO in
persona

del

Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO
GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO
ARCANGELO, che lo rappresenta e difende giusta delega
2014

a margine;
– ricorrente –

1640

contro
ATER AZIENDA TERRITORIALE L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI
MATERA;
– intimato –

Data pubblicazione: 01/10/2014

Nonché da:
ATER AZIENDA TERRITORIALE L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI
MATERA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA
GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato

delega a margine;
– controricorrente incidentale contro
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO
GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO
ARCANGELO, che lo rappresenta e difende giusta delega
a margine;

controrícorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 13/2010 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PETRONE che
ha chiesto il rigetto in subordine accoglimento
incidentale;

PETRONE MARCO, che lo rappresenta e difende giusta

udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

incidentale.

Svolgimento del processo

La società Azienda territoriale per l’Edilizia

Commissione Tributaria Provinciale di Matera la
cartella di pagamento dei contributi obbligatori
dovuti al Consorzio di Bonifica di Bradano e
Metaponto, in relazione all’anno 2006, per la
bonifica ed il miglioramento fondiario degli
immobili di proprietà della ricorrente
ricompresi nel perimetro di bonifica, deducendo
l’inesistenza del presupposto impositivo per il
mancato conseguimento di un beneficio diretto e
specifico derivante dall’inclusione dei beni nel
comprensorio di bonifica indicato nel piano di
classifica.
La Commissione Tributaria provinciale di Matera

Residenziale di Matera impugnò davanti alla

rigettò il ricorso con sentenza successivamente
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Basilicata.
Il Giudice di Appello motivava nel merito
sull’assunto che il Consorzio fondava il suo
potere impositivo esclusivamente nell’inclusione

1

r

dei

terreni

nel

comprensorio

di

bonifica e che il presupposto dell’obbligazione
tributaria non poteva risiedeva unicamente nella
qualità di proprietario dell’immobile incluso
nel comprensorio di bonifica, a prescindere

beneficio effettivo derivante dall’opera di
bonifica per la proprietà della ricorrente.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Basilicata ha proposto ricorso
per cassazione il Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto con due motivi e la società
ATER ha resistito con controricorso e ricorso
incidentale condizionato affidato a due motivi
in ordine al quale il ricorrente ha depositato
controricorso. Le parti hanno depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cc e dei principi sull’onere
della prova ex art. 360 nr.3 cpc in quanto il
giudice di appello ha ritenuto come presupposto
del potere impositivo la configurabilità di un
2

dalla esecuzione delle opere e dal vantaggio e

vantaggio effettivo

e

non

solo

potenziale derivante dall’inclusione
dell’immobile nel perimetro del Consorzio di
bonifica onerando così il Consorzio dall’onere
probatorio in ordine al beneficio fondiario

bonifica svolte in favore degli immobili di
controparte.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta illogica e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in ordine al beneficio fondiario ed
alla sua qualificazione ex art. 860 cc, art.
2697 cc, 115 e 116 cpc nonché 10 e 11 R.D.215
del 13 febbraio 1933 e 116 cpc in riferimento
all’art. 360 n.5 cpc, in quanto il giudice di
appello non ha valutato gli atti ed i documenti
provenienti dallo stesso Consorzio e prodotti in
giudizio dal ricorrente, tra cui la relazione

derivante dalle opere e dalle attività di

tecnica dell’Ing. Biagio D’Ercole depositata in
primo grado, a dimostrazione del beneficio
goduto dalla contribuente derivante
dall’inclusione nel Piano di Classifica nonché
dalle opere di bonifica effettuate e dalla loro
corretta manutenzione gestione e funzionamento.
Il ricorso proposto è fondato e deve quindi
3

A-,

essere accolto in

ordine al primo

motivo assorbito il secondo.
Il primo motivo attiene infatti a questione già
affrontata e risolta da questa Corte con unanime
giurisprudenza secondo la quale la adozione del

Consorzio dall’onere della prova della esistenza
dei concreti benefici derivati a ciascun fondo
dalle opere di bonifica (cfr. Corte cass. 5 sez.
29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n.
4605;

SU

n.

30.10.2008

26009;

id.

5

sez.

21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n. 11722)
riversandosi sul contribuente la prova della
inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa,
ovvero la estinzione o modificazione del diritto
di credito vantato dal Consorzio. La indicata
interpretazione della regola di riparto ha
ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni
rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009,
26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle
SSUU 14.5.2010 n. 1 1722 che hanno circoscritto
la presunzione di persistenza del diritto del
Consorzio, avente titolo nel provvedimento di
perimetrazione, alla ipotesi in cui il
consorziato non contesti specificamente la
legittimità del Piano di classificazione e
4

cd. “perimetro di contribuenza” esonera il

riparto

o

la

inesattezza

del

suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo
meno il presupposto che determina la presunzione
di legittimità della pretesa contributiva viene
conseguentemente meno anche la giustificazione

gravare sul consorziato la prova della
difformità della pretesa rispetto all'”an” od al
“quantum” dovuto in base ai criteri stabiliti
dagli atti amministrativi presupposti: ne
consegue che nella ipotesi in questione ritorna
in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex
art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far
valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a
fornire la prova dei fatti costitutivi della
pretesa. Poiché nella fattispecie concreta
sottoposta all’esame di questa Corte non
risultano denunciati vizi di legittimità del
Piano di classificazione o del provvedimento di
perimetrazione ma la censura si risolve in
generiche contestazioni circa l’assenza di
benefici derivanti dalle opere di urbanizzazione
per cui deriverebbe la mancata realizzazione del
presupposto impositivo (e cioè il nesso di
derivazione causale dalle opere di bonifica del
concreto e diretto vantaggio per il fondo di

5

dell’inversione dell’onere probatorio che fa

proprietà

del

contribuente)

ne

consegue che, non essendo stata contestata dalla
consorziata la corrispondenza tra atto
presupposto (Piano di classificazione e riparto)
ed atto consequenziale (atto impositivo),

della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio,
fondata sul presupposto impositivo del
conseguimento o della conseguibilità del
vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come
valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico
fornire ulteriori elementi probatori del
credito. In tal caso infatti l’onere della prova
contraria si trasferisce sul consorziato il
quale, ove contesti la inesistenza dei fatti
costitutivi del diritto di credito (come nella
specie, per assenza di un concreto vantaggio
conseguito dal fondo per mancato funzionamento
degli impianti di bonifica) è tenuto ad
assolvere compiutamente all’onere di
allegazione, formulando la contestazione in modo
specifico, nonché all’onere di indicare ed
esperire i relativi mezzi di prova (Cass. sez.V
nr.9100 del 7/3/2012).
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in ordine al primo motivo, assorbito il secondo.
6

persiste la attuale presunzione di legittimità

Con

due

motivi

di

ricorso

incidentale

condizionato l’ATER ha censurato la sentenza
nella parte in cui non ha verificato l’esistenza

gli immobili di proprietà dell’Ater per i quali
il Consorzio ha richiesto il pagamento dei
contributi ed, in particolare, non ha ritenuto
che l’onere della prova del beneficio goduto
dagli immobili ricadesse a carico dell’Ente
impositore. Inoltre secondo l’Ater ai sensi
dell’art.14 legge 5/1/1994 nr. 36 gli immobili
soggetti al versamento della tariffa dovuta per
il servizio di pubblica fognatura erano esentati
dal pagamento dei contributi.
Il ricorso incidentale è infondato e deve essere
respinto per quanto già sopra esplicitato in
ordine all’obbligo di contribuzione degli
immobili inseriti nell’ambito del perimetro di
bonifica / anche a prescindere dall’esistenza
della prova di un beneficio concreto ed
effettivo a favore dei proprietari.
Per quanto sopra il ricorso principale deve
essere accolto in ordine al primo motivo,
7

effettiva di benefici diretti ed immediati per

assorbito il secondo e rigettato il ricorso
incidentale condizionato. La sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio ad altra sezione

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale
assorbito il secondo e rigetta il ricorso
incidentale condizionato, cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
della Basilicata anche per le spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 6/5/2014

della CTR anche per le spese.

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