Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20681 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 18/07/2017, dep.31/08/2017),  n. 20681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14315-2016 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42

INT 5, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO DI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO FIASCO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ELIPSO FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI

88, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE, che la

rappresenta e difende in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.L.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il

29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Elipso Finance in data 31/7/2015 ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del notaio P.B., in qualità di delegata dal G.E. presso il Tribunale di Velletri, emesso in data 4/3/2015, e nell’ambito della procedura esecutiva n. RGE 295/2006.

In particolare lamentava la misura eccessiva delle somme riconosciute all’ausiliario del giudice, non essendo conforme a quanto disposto dal D.M. n. 313 del 1999.

L’opposta nel costituirsi in giudizio evidenziava che aveva già in precedenza, e precisamente in data 16/3/2015, inoltrato una richiesta di pagamento alla società opponente, la quale in data 26/3/2016, a seguito anche della ricezione di copia del provvedimento impugnato, aveva provveduto al pagamento di quanto liquidato.

Eccepiva pertanto l’inammissibilità dell’opposizione, sia perchè avverso il decreto vi era stata acquiescenza da parte della debitrice, sia in quanto l’opposizione doveva ritenersi tardivamente proposta.

Nel merito sosteneva la legittimità della liquidazione in quanto avvenuta in conformità dei criteri di legge, tenuto conto della varie attività svolte.

Il Tribunale di Velletri nella persona del giudice monocratico designato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 29/4/2016 accoglieva il ricorso, e riduceva l’onorario dovuto alla professionista delegata nella somma di Euro 3.907,00 oltre oneri accessori.

In particolare dopo avere disatteso l’eccezione di intervenuta acquiescenza al provvedimento, atteso che la società opponente aveva fatto fronte ad un’obbligazione scaturente a un provvedimento munito di provvisoria esecutività, riteneva altresì infondata l’eccezione di decadenza dall’opposizione. Infatti, rilevava che il novellato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, oltre a non prevedere più l’obbligo di comunicazione del decreto di liquidazione, dalla quale decorreva sulla base della precedente formulazione della norma, il termine di venti giorni per l’opposizione, non contiene più nemmeno il riferimento a tale termine.

Pertanto stante l’inapplicabilità del termine di trenta giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c., come invece suggerito dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 7/11/2012 n. 3442, ed in assenza di indicazioni di segno diverso nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, doveva ritenersi che l’opposizione in esame fosse svincolata da un preciso termine decadenziale, potendo quindi essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..

Nel merito, rilevava che non appariva comprensibile a quali attività corrispondesse la voce della parcella “Altre attività delegate”, ed essendosi fatto ricorso per la liquidazione delle attività di cui all’art. 2, comma 2 del suddetto DM ad un’aliquota massima, a fronte di una procedura esecutiva molto semplice. Per l’effetto riteneva non dovute le somme richieste per “Altre attività delegate” e riduceva i compensi per le attività di cui all’art. 2, comma 2 alla minor somma di Euro 1.275,00.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.B. sulla base di tre motivi.

Elipso Finance ha resistito con controricorso.

Preliminarmente reputa il Collegio che debba disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato D.L.G., litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e quindi anche in questa sede, cui non risulta essere stato notificato il ricorso. A tal fine deve essere concesso termine per la notifica ex art. 331 c.p.c., con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

 

Ordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.L.G. entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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