Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20681 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20288-2010 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, ALESSANDRO RICCIO e CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIALLORETO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2010, R.G. N. 1112/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIALLORETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello dell’Aquila, confermando la sentenza dei Tribunale di Chieti, ha riconosciuto a C.A. l’assegno di invalidità con decorrenza dal gennaio 2005 (L. n. 222 del 1984, art. 1). La Corte ha affermato che le censure formulate dall’appellante Inps esprimevano un mero dissenso limitandosi ad una contestazione insufficiente a consentire di pervenire a diverse conclusioni.

Ricorre l’Inps con 4 motivi. Resiste il C. che ha depositato anche memoria ex art 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Istituto denuncia violazione del D.P.R. n 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 12. Rileva che il C. aveva proposto la domanda amministrativa in data 14 marzo 2006 di conseguenza il riconoscimento dell’assegno di invalidità con decorrenza dal gennaio 2005 era chiaramente errato.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza. Osserva che il ricorrente aveva presentato all’Inps domanda per il riconoscimento della pensione di Inabilità e in subordine dell’assegno ordinarlo di Invalidità e che inspiegabilmente la corte d’appello aveva riconosciuto al ricorrente l’assegno di cui alla L. n. 222 del 1984 dal (OMISSIS) emettendo pertanto una statuizione che non trovava corrispondenza nella domanda.

Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1. Rileva che la sentenza da un lato menzionava la L. n. 222 del 1984, art. 1 e dall’altro però affermava che si contro verteva in tema di assegno di Invalidità civile. Osserva che le due prestazioni avevano presupposti del tutto diversi richiedendo l’assegno di invalidità la valutazione dell’incidenza sulla capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione. Riporta le osservazioni effettuate avverso la CTU svolta in primo grado ed osserva che la patologia oncologica da cui era affetto il ricorrente pur consentendo la concessione del invalidità civile non autorizzava anche la cocessione dell’assegno di invalidità di cui non sussistevano i presupposti atteso che il ricorrente non presentava postumi chirurgici rilevanti nè tanto meno erano avvenuti eventi collaterali ininfluenti sulla potenzialità lavorativa.

La corte ha omesso totalmente di esaminare l’eccezione sollevata dall’Inps circa la valutazione delle patologie sulla potenzialità lavorativa dell’assicurato e dunque non aveva in alcun modo motivato circa l’incidenza della malattia sulla capacità lavorativa.

I primi due motivi relativi alla decorrenza sono fondati. Devono essere rigettati gli altri.

Va, in primo luogo, rilevato con riferimento al terzo motivo, che dalla sentenza emerge con chiarezza che la prestazione pensionistica richiesta dal C., oggetto del giudizio e concessa dal Tribunale e poi dalla Corte, è l’assegno di invalidità L. n 222 del 1984, ex art. 1. La menzione dell’invalidità “civile” appare un mero errore materiale che non determina, tuttavia, incertezze circa la richiesta effettiva e la prestazione pensionistica concessa.

Ciò premesso va rilevato, con riferimento alla decorrenza, che l’INPS ha riferito che pacificamente risultava da tutti gli atti sia del ricorrente, sia dell’Inps, sia dalla CTU che la domanda amministrativa era stata presentata dal C. in data 14/3/2006 con la conseguenza che la prestazione pensionistica avrebbe dovuto decorrere dal primo giorno del mese successivo e che la diversa decorrenza riconosciuta dal Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, non trovava alcuna giustificazione, nè motivazione.

Circa il difetto di autosufficienza del ricorso in cassazione, denunciato dal controricorrente per non aver l’Inps riportato il motivo d’appello con cui si denunciava l’erronea decorrenza riconosciuta dal Tribunale, deve rilevarsi che l’Inps ha riportato il proprio atto di appello (v pag 6 del ricorso) dal quale si evince la totale contestazione sia del riconoscimento della prestazione In assenza dei requisiti sanitari, sia il riconoscimento di detta prestazione in data addirittura anteriore alla domanda amministrativa. Il problema della decorrenza risultava, pertanto, già sottoposto all’esame della Corte d’appello.

Infine, risulta del tutto Inammissibile il quarto motivo.

L’Istituto lamenta la mancata valutazione delle patologie, le potenzialità lavorative dell’assicurato ed osserva che la Corte d’appello presupponeva erroneamente che oggetto del ricorso fosse l’invalidità civile.

L’Inps, tuttavia, formula censure del tutto generiche senza riportare quantomeno le parti salienti della CTU e le sue conclusioni al fine di dare fondatezza alle sue affermazioni e che cioè ogni indagine del perito aveva avuto ad oggetto l’assegno di invalidità civile e non già l’effettiva prestazione richiesta impedendo, pertanto, di chiarire se il CTU aveva effettuato un’indagine volta ad accertare o meno l’invalidità ex L. n. 222 del 1984. L’Istituto non trascrive neppure i rilievi che aveva formulato in appello avverso le conclusioni del Tribunale che aveva aderito a quelle del CTU.

Per le considerazioni che precedono in accoglimento dei primi due motivi la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito dichiarando che la prestazione pensionistica riconosciuta al C. decorre dall'(OMISSIS).

Le spese dei giudizi di merito, così come liquidate dai giudici di merito, devono essere compensate per la metà ponendo a carico dell’Inps la restante metà con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate stante la reciproca soccombenza.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara che la prestazione pensionistica decorre dall'(OMISSIS).

Compensa per la metà le spese dei giudizi di primo e secondo grado nella misura già liquidata condannando l’INPS al pagamento della restante metà con distrazione a favore dell’avv. Giuseppe Gialloreto dichiaratosi antistatario; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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