Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20680 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22627/2018 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier 44,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Mangazzo e rappresentata e

difesa dall’avvocato Gabriele Amodio in forza di procura su foglio a

parte allegato all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura Utg di Caserta, Questura di

Caserta;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il

25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza 25/5/2018 il Giudice di pace di Caserta ha respinto il ricorso presentato da S.T., cittadino indiano, avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Caserta del 26/4/2018, notificato in pari data.

Il Giudice ha osservato che il S. era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto in data 7/8/2017 e non rinnovato; che la proposta della ditta C.C.M. si riferiva ad un contratto di durata sino al dicembre del 2017; che al momento del decreto di espulsione il S. era privo di fissa dimora.

2. Avverso la predetta ordinanza del 25/5/2018, comunicata in data 28/5/2018, ha proposto ricorso S.T. con atto notificato il 27/7/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonchè difetto e omessa motivazione e nullità del decreto prefettizio per omessa traduzione nella lingua madre del destinatario o in quella veicolare.

Il ricorrente non aveva mai dichiarato di comprendere la lingua italiana e non aveva mai indicato di preferire la lingua inglese in cui il provvedimento di espulsione era stato tradotto; dagli atti di causa non emergeva che il ricorrente comprendesse una delle due lingue menzionate (italiano e inglese).

L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1, n. 2953 del 31/01/2019, Rv. 652623-01).

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto il presunto vizio con il ricorso di merito, nè dice di averlo fatto, investendo il Giudice di pace della cognizione circa la questione di fatto della conoscenza da parte sua della lingua italiana e di quella inglese nella quale il provvedimento espulsivo era stato tradotto.

Non è quindi ravvisabile il vizio di omesso esame di un fatto storico non sottoposto al Giudice e quindi non oggetto di contraddittorio nel merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla Direttiva Europea 2008/115/CE e alla L. n. 241 del 1990, art. 3, difetto di motivazione e nullità della decisione per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c..

2.1. In primo luogo il ricorrente osserva che la Direttiva citata prevede la partenza volontaria quale modalità generale di attuazione delle decisioni di rimpatrio e consente di derogarvi solo a fronte di un rischio di fuga, o in caso di presentazione di domande di soggiorno manifestamente infondate o fraudolente, ovvero in caso di pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento il ricorrente non era privo di fissa dimora, ma era stabilmente domiciliato presso C.C.M. in (OMISSIS), come da comunicazione del 5/4/2017 alla Polizia Municipale.

2.2. La predetta prima parte della censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di espulsione del cittadino straniero, l’omessa informazione in ordine alla possibilità di avvalersi di un termine per la partenza volontaria ai fini dell’esecuzione del provvedimento espulsivo, può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento (nelle ipotesi predeterminate dalla legge) emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro ordinamento. Ne consegue l’insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria e esecuzione coattiva dell’espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida, in una sede, peraltro, anticipata, date le rigide scansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudizio d’impugnazione del decreto espulsivo (Sez. 6-1, n. 13240 del 28/05/2018, Rv. 648962-01; Sez. 6-1, n. 15185 del 11/09/2012, Rv. 624028-01; Sez. 6-1, n. 10243 del 20/06/2012, Rv. 623264-01).

2.3. Il ricorrente sostiene inoltre di aver chiesto in data 10/7/2017 al Ministero dell’Interno la verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di essere ancora dipendente della ditta C. presso cui era reperibile ed era stato reperito in occasione delle notifiche.

Il provvedimento impugnato era del tutto carente di motivazione in punto insussistenza delle condizioni per il rilascio di permesso di soggiorno, essendo il ricorrente in attesa del richiesto nulla osta, i cui ritardi non potevano essergli addebitati ed al cui proposito il Giudice di pace non poteva sostituirsi alla P.A. competente ad esaminare la richiesta.

2.4. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), prevede l’espulsione dello straniero da parte del Prefetto nel caso in cui egli si sia trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione della L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1, comma 3.

Nella fattispecie, a quanto risulta dal ricorso e dallo stesso provvedimento impugnato, il S. aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed era in attesa del provvedimento dell’Amministrazione, il che esclude la sussistenza della fattispecie descritta nella norma richiamata.

In particolare il ricorrente sostiene di aver presentato “richiesta di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Modulo VB”; il Giudice di pace non parla espressamente di istanza di conversione, ma più genericamente di “istanza presentata dal ricorrente al Ministero dell’Interno richiamata nel ricorso”, che peraltro si riferisce proprio al predetto tipo di richiesta.

2.5. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 24, in tema di lavoro stagionale, dopo aver stabilito al comma 7, che il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi ed aver riconosciuto al comma 9 al lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, il diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, nel comma 10, tratta dell’istituto in questione.

La disposizione del comma 10, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del Testo Unico.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia e si fonda non solo sul D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24 comma 4, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l’obbligo di rientro in patria al termine di questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull’immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l’immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria; tuttavia, l’interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l’opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l’immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anzichè dal primo (Consiglio di Stato, sez. III, 15/10/2013, n. 5002; sez. III, 21/02/2012, n. 939).

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato – Sez. III, 20-03-2013, n. 1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010, n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 e n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 06-06-2012, n. 5151), si è orientata a ritenere che del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 24, citato comma 4, debba essere interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificatamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell’art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

Tra l’altro, anche l’Autorità amministrativa si è adeguata al tale orientamento giurisprudenziale (Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno prot. n. 35/0006100 – 6732 del 5/11/2013, in tema di “Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 24, comma 4. Chiarimenti”).

2.5. La giurisprudenza, in tema del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), ha assegnato rilevanza anche alla richiesta tardiva di rinnovo del permesso di soggiorno: ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno anche oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta unicamente se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato (Sez. 6-1, n. 12713 del 20/06/2016, Rv. 640099-01; Sez. 1, 04/07/2008, n. 18518).

E’ vero poi che al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue che la pendenza di tale ultimo giudizio non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti (Sez. 6-1, n. 14610 del 13/07/2015, Rv. 635964-01).

Nella specie, tuttavia, la Pubblica Amministrazione non si era affatto pronunciata sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, del tutto equiparabile ai fini della norma richiamata alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno e il Giudice ordinario non poteva sostituirsi ad essa nella valutazione di sua competenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente propone eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, in relazione agli artt. 111 e 24 Cost..

L’immediata efficacia esecutiva del decreto di espulsione, nonostante la sottoposizione a impugnazione, contrastava con il diritto di partecipare all’udienza e comprenderne lo svolgimento, assicurato dell’art. 13, comma 8, dovendosi riconoscere anche allo straniero il pieno esercizio del diritto di difesa.

La questione sarebbe rilevante perchè lo straniero non aveva partecipato all’udienza di comparizione presumibilmente per la già avvenuta esecuzione dell’espulsione o per il timore di incorrere nella sanzione penale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

La censura è inammissibile, perchè riguarda l’esecuzione e non la legittimità del decreto espulsivo; dunque si tratta questione da far valere in sede di esecuzione coattiva dell’espulsione.

4. Il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo con la cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Giudice di Pace di Caserta, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione respinto il primo e dichiarato inammissibile il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Caserta, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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