Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20680 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25453-2010 proposto da: i

L.M.A., C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

erede di V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRADISCA 7, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BARLETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE MIGLIORELLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI e CLEMENTINA

PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.M.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1696/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2009, R.G. N. 1745/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino negò a L.M.A., in qualità di erede di V.A., il diritto all’integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in regime internazionale già percepita dal suo dante causa sin dal mese di (OMISSIS), così come le negò il diritto all’integrazione al minimo della pensione di reversibilità.

Con sentenza del 26/2/09 – 22/10/09, la Corte d’appello di Roma, accogliendo parzialmente l’impugnazione della L., ha dichiarato il diritto della medesima alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità relativamente al periodo (OMISSIS), condannando l’Inps a corrisponderle la somma di Euro 2707,97, oltre interessi dal 121 giorno dalla presentazione della domanda amministrativa.

La Corte territoriale ha sostanzialmente confermato la decisione del primo giudice in merito al fatto che al dante causa della ricorrente andava applicata la disciplina vigente all’epoca della domanda, cioè quella del 1996, e non quella più favorevole dell’epoca di insorgenza del diritto, allorquando non era richiesto, ai fini dell’integrazione al minimo, il requisito dello svolgimento di settimane di lavoro effettivo In Italia. Spettava, invece, all’appellante il trattamento integrativo per il periodo anteriore all’1/10/2000, data in cui l’Inps aveva provveduto, per effetto di nuove disposizioni in materia, ad integrarle il minimo della pensione di reversibilità, atteso che l’ente previdenziale non aveva specificamente contestato la sussistenza, in capo alla L., titolare di pensione sociale, dei necessari requisiti di legge per l’accesso al beneficio.

Per la cessazione della sentenza ricorre L.M.A. con un solo motivo. Resiste con controricorso l’Inps che propone, a sua volta, ricorso Incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale la L. censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990 (di modifica della L. n. 153 del 1969, art. 8, comma 2) e della L. n. 438 del 1992, in combinato disposto con l’art. 11 disp. gen., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo il proprio assunto difensivo, anche la pensione di vecchiaia andava integrata al minimo con decorrenza dal (OMISSIS), sussistendo i requisiti della Convenzione italo-australiana di sicurezza sociale.

Sostiene la ricorrente che il suo dante causa aveva maturato il diritto all’integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a partire dal 1 (OMISSIS), data di decorrenza della stessa sulla base della Convenzione italo-australiana, per cui bisognava far riferimento, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, alla legge vigente a quell’epoca e non a quella in vigore al momento della proposizione della domanda del 16 gennaio 1996, trattandosi di rapporto di durata che aveva avuto origine nel momento in cui si erano concretizzate le condizioni previste dalla legge per la sua insorgenza. In pratica, secondo tale assunto difensivo, la nuova legge, erroneamente applicata nella fattispecie dai giudici di merito, non avrebbe potuto incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale. Infatti, continua la ricorrente, il predetto accordo italo-australiano non prevedeva, ai fini dell’accesso al trattamento minimo, il requisito dell’effettivo svolgimento di un periodo lavorativo minimo in Italia; inoltre, era incontroverso che il suo dante causa non era mai stato titolare della prestazione estera di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 8, commi 2 e 3, per cui la posizione reddituale da esaminare poteva essere solo quella di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 6.

2. Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte in tema di rapporti di durata e di successione di leggi ha già avuto modo di precisare quanto segue: “Il principio della irretroattività della legge che costituisce un principio generale del nostro ordinamento, ancorchè non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, In modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. n. 3231 del 1987, Cass. n. 4462 del 1999, Cass. n. 2433 del 2000, nonchè Cass. Sez. Lav. n. 14073 del 28.9.2002).

3. Orbene, il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata che ha origine nel momento in cui vengono ad esistenza le condizioni previste dalla legge per la sua insorgenza e che si protrae nel tempo, fino a quando si verifichino altre condizioni di fatto fissate dal legislatore per la sua estinzione. Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di leggi, secondo i principi sopra richiamati, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore. In altri termini la nuova legge, se non può escludere il diritto alla prestazione previdenziale già sorto sotto il vigore della legge abrogata, ben può regolare diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, costituendo l’erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto generatore del diritto.

4. A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, risulta essersi correttamente attenuta la Corte territoriale, sicchè le censure mosse dalla ricorrente principale alla sentenza impugnata non sono meritevoli di accoglimento.

Invero, i giudici del gravame hanno condiviso il ragionamento del primo giudice in ordine al fatto che non era dovuta l’integrazione al minimo sul trattamento pensionistico liquidato al dante causa V. Antonio in quanto quest’ultimo non aveva svolto in Italia alcuna settimana di lavoro effettivo, avendo effettuato nel paese d’origine solo il servizio militare, con maturazione dei relativi contributi figurativi, per cui, essendo stata presentata la domanda di pensione di vecchiaia solo in data (OMISSIS), erano applicabili le modifiche apportate alla L. n. 153 del 1969, art. 8, comma 2, dalla L. n. 407 del 1990 e successivamente dalla L. n. 438 del 1992. Quindi, la Corte d’appello ha rilevato che il V. non poteva avvalersi dei più favorevoli requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di proposizione della domanda di totalizzazione dei diversi periodi di iscrizione nelle gestioni pensionistiche italiana ed australiana, in quanto la tutela delle posizioni previdenziali nei confronti delle modifiche legislative poteva riguardare solo ed esclusivamente prestazioni in atto e non prestazioni ancora da erogare.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Inps si duole del riconoscimento del diritto della controparte alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità osservando che oggetto della richiesta della ricorrente L. non era direttamente la integrazione al minimo della pensione di reversibilità, ma piuttosto la riliquidazione del predetto trattamento, da calcolarsi applicando la relativa aliquota (60%) non già sulla pensione diretta a calcolo, bensì sulla pensione diretta integrata al minimo. Al riguardo la difesa dell’istituto richiama la domanda della L. nella parte in cui la medesima rilevava che il ragionamento svolto per il suo dante causa assorbiva logicamente la sua posizione, essendo evidente che il riconoscimento postumo del diritto del marito le consentiva di vedersi ricostituita la pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo dal (OMISSIS), data, quest’ultima, a partire dalla quale l’Inps aveva provveduto all’integrazione. In sostanza, secondo l’Inps, la controparte non aveva allegato di essere in possesso dei requisiti, tra i quali quelli reddituali, che le avrebbero consentito di fruire della autonoma integrazione al minimo della pensione di reversibilità, ma aveva piuttosto sostenuto che l’aumento della pensione diretta del dante causa avrebbe, di per sè solo ed automaticamente, comportato pure l’incremento della pensione di reversibilità. Quindi, la L., secondo tale assunto difensivo, non aveva chiesto la integrazione al minimo della pensione di reversibilità, ma che questa le venisse calcolata sulla pensione diretta integrata al minimo. Inoltre, l’istituto asserisce che aveva correttamente provveduto a riliquidare il trattamento di reversibilità della L. solo a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo fra l’Italia e l’Australia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2000. In conclusione l’Inps sostiene che la domanda della L., così intesa, avrebbe dovuto essere rigettata, posto che la Corte d’appello aveva già reputato che la pensione del dante causa V.A. non doveva essere integrata al minimo.

6. Il motivo è infondato.

Invero, la Corte di merito, dopo aver qualificato il lamentato mancato riconoscimento del diritto all’integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità come diritto autonomo che spettava al titolare della pensione di reversibilità, ha chiaramente spiegato che la relativa domanda era da accogliere, In quanto l’istituto non aveva dedotto alcunchè in ordine al mancato riconoscimento del trattamento integrativo per il periodo anteriore all’1.10.2000, data dalla quale aveva poi provveduto all’integrazione, nè aveva specificamente contestato la sussistenza, in capo alla L., titolare di pensione sociale, dei necessari requisiti di legge.

Orbene, la difesa dell’odierno ricorrente in via incidentale non censura in maniera specifica la motivazione della Corte di merito incentrata sulla rilevata assenza di qualsiasi deduzione, da parte dell’Inps, in ordine al mancato riconoscimento del trattamento integrativo anteriore all’1.10.2000 e sulla riscontrata mancanza di contestazione dei requisiti di legge necessari per la prestazione invocata dalla controparte. Ne consegue che la presente doglianza non scalfisce la validità della “ratio decidendi” sulla quale è basata l’impugnata sentenza nella parte favorevole alla L., risolvendosi la stessa censura in una semplice critica alla qualificazione giuridica della domanda prospettata dalla L., senza tener conto, tuttavia, della rilevata mancanza di deduzione e di contestazione di cui sopra, messa bene in risalto dalla Corte di merito con motivazione congrua ed esente da rilievi di legittimità.

7. Pertanto, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati.

La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA