Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20680 del 09/08/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 20680 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 09/08/2018

SENTENZA
sul ricorso 16949-2016 proposto da:
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato
e difeso dall’avvocato VITTORIO CHIERRONI;
– ricorrente –

contro
PROVINCIA DI MASSA CARRARA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA 1665,
presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDREA BIAGINI;

nonchè contro
COMUNE DI AULLA, REGIONE TOSCANA;

– intimati avverso la sentenza n. 145/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 3/05/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/02/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Vittorio Chierroni e Fulvio Romanelli per delega orale
dell’avvocato Andrea Biagini.

RITENUTO IN FATTO
Il Consorzio 1 Toscana Nord, quale ente tenuto alla manutenzione dei
fiumi Aulella e Taverone, entrambi con bacino idrografico nei Comuni
della Lunigiana, ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
art. 143, contro la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Aulla e la
Regione Toscana per ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 83 del
18 ottobre 2014 adottata dal Sindaco di Aulla (e di tutti gli atti
connessi, presupposti e conseguenti), con la quale, sulla scorta del
verbale di sopralluogo effettuato in data 1° ottobre 2014 lungo i
predetti corsi d’acqua – nel quale veniva accertata una situazione di

Ric. 2016 n. 16949 sez. SU

ud. 13-02-2018

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– controricorrente –

pericolo (in quanto in più punti dell’alveo dei fiumi erano presenti
notevoli accumuli di sedimenti, oltre ad una notevole quantità di
vegetazione di vario tipo, che erano di ostacolo al corretto deflusso
delle acque – gli veniva ordinato di avviare, nel più breve tempo
possibile, i necessari interventi di manutenzione per garantire la

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
a)

per la emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile ed

urgente non occorreva il rispetto delle regole procedimentali poste a
presidio della parte privata ai sensi della legge n. 241 del 1990,
essendo queste incompatibili con l’attualità dello stato di pericolo e
l’urgenza di provvedere, trattandosi peraltro di garanzie poste a
presidio del corretto esercizio della funzione amministrativa;
b) le ordinanze contingibili ed urgenti erano poste a tutela della
pubblica incolumità, per cui si prescindeva dall’accertamento delle
eventuali responsabilità, oltre a presupporre situazioni non tipizzate
dalla legge di pericolo effettivo, in ragione del quale si giustificava la
deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, con
conseguente infondatezza anche delle censure concernenti il presunto
difetto di istruttoria;
c) nel merito, spettava al Consorzio l’esecuzione degli interventi di
ordinaria manutenzione e ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
della Toscana n. 79 del 2012 si trattava di opere di ordinaria
manutenzione, in quanto attraverso l’eliminazione di accumuli di
sedimenti si provvedeva alla gestione e alla prevenzione del loro
degrado; né mutava natura l’intervento da eseguire in attività di
straordinaria amministrazione in considerazione della circostanza
della mancata o della insufficiente attività continuativa di ordinaria
manutenzione dell’alveo e delle sponde dei fiumi.

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messa in sicurezza dei predetti corsi d’acqua.

La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata
impugnata con ricorso proposto dal Consorzio 1 Toscana Nord,
articolato in cinque motivi.
La Provincia di Massa Carrara ha resistito con controricorso, mentre
non hanno svolto difese il Comune di Aulla e la Regione Toscana.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente disattesa la deduzione di inammissibilità del
controricorso per genericità delle difese, formulata dal Consorzio nella
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., giacchè il requisito,
previsto dall’art. 366, n. 4, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso
per cassazione, richiamato dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso,
deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata
dall’art. 167 c.p.c., per il primo grado, e dall’art. 359 c.p.c., per
l’appello, e pertanto non occorrono formule sacramentali e la
indicazione delle proprie difese in relazione ai motivi di censura, che
non pregiudica l’ammissibilità dell’atto, se il suo complessivo
contenuto rende evidente che si tratti di resistenza alle altrui tesi.
Passando al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente
denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della
legge n. 241 del 1990, prevedendo la norma un obbligo generale
volto ad assicurare la partecipazione del soggetto interessato al
procedimento amministrativo, che ammette soltanto deroghe
specifiche, strettamente collegate a singole, concrete e specifiche
ragioni di urgenza che ne rendono impossibile l’attuazione.
Il motivo è privo di pregio.
Tanto le Sezioni Unite di questa Corte, quanto la giurisprudenza
amministrativa hanno ritenuto che la prima parte dell’art. 21 octies,

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Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

comma 2, della legge n. 241 del 1990 prevede che il provvedimento
non sia annullabile quando ricorrano necessariamente i seguenti
elementi: a) la violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti; b) la natura vincolata del provvedimento; c) l’essere
“palese” che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere

un vizio procedimentale tipico (art. 7 legge n. 241 cit.: violazione
dell’obbligo di avvio del procedimento) e prevede che il
provvedimento, non più necessariamente vincolato, non sia
annullabile “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”.
Sicché l’annullabilità di un provvedimento amministrativo per la
violazione denunciata dal Consorzio, ossia dell’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento, prescritto dall’art. 7 della
medesima legge, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura
vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del
procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell’intervento dei
soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro
contenuto;
b)

quanto

ai

provvedimenti

di

natura

vincolata,

non

subordinatamente alla prova da parte dell’Amministrazione che il
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di
intervento di detti interessati (Cass. Sez. Un. n. 5445 del 2012 e n.
14878 del 2009; Cons. St. nn. 2253, 1119 e 1040 del 2011).
Inoltre, e più specificamente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
da tempo ritiene che non sussista l’obbligo di avviso di avvio del
procedimento quando l’ordinanza contingibile ed urgente non
possa tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a pena
di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la
legge

preordina

l’istituto

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in

questione

e la

conseguente

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diverso da quello in concreto adottato. La seconda parte è relativa a

compromissione di valori fondamentali, quali quello della tutela
della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica (Cons. St. 14 aprile
1997 n. 354; Cons. St. 29 ottobre 2008 n. 2442; Cons. di St. 25
maggio 2012 n. 3077; Cons. St. 27 ottobre 2014 n. 5308).
Le disposizioni sulla partecipazione di cui all’art. 7 e ss., I. n. 241 del

essere derogate, in quanto incompatibili con l’urgenza di provvedere,
anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che
si sarebbe aggravata con il trascorrere del tempo. La comunicazione
di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del
Sindaco non può che essere di pregiudizio per l’urgenza di
provvedere.
E’ pur vero che la giurisprudenza richiede che comunque ricorrano le
concrete esigenze per l’adozione del provvedimento, dovendo
trattarsi, in particolare, di un pericolo qualificato, in quanto riferito
specificamente a situazioni per le quali sia impossibile utilizzare i
normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, che deve fondarsi
su prove concrete e non su mere presunzioni, ma dette circostanze
sono state espressamente esaminate dal provvedimento impugnato,
laddove ha ravvisato nello stesso verbale di sopralluogo i presupposti
per l’adozione dell’ordinanza in questione.
Né prima di detto adempimento l’Amministrazione poteva ritenersi a
conoscenza delle stato di degrado dell’alveo dei fiumi per la mancata
o insufficiente attività continuativa di ordinaria manutenzione delle
sponde dei corsi d’acqua, accertata proprio all’esito della verifica
dell’attività di bonifica.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 7 e 21 octies della legge n. 241 del
1990, nonché dell’art. 2697 c.c., non rientrando l’ordinanza adottata
dal Sindaco del Comune di Aulla nell’ambito degli atti vincolati, per
cui era necessaria una approfondita istruttoria che si assume non

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1990 – in materia di ordinanze contingibili e urgenti – infatti possono

espletata. In altri termini, ad avviso del ricorrente mancherebbe la
prova della circostanza che ‘il provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello adottato’.
La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.
L’art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli

contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste
possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non
altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire
o eliminare gravi pericoli che minacciano primari interessi della
cittadinanza (ex multis e da ultimo, Cons. St. 22 marzo 2016 n.
1189; Cons. St. 23 settembre 2015 n. 4466).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il potere sindacale di
emettere ordinanze contingibili e urgenti presuppone
necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo
effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria
adeguata e da una congrua motivazione (Cons. St. 23 settembre
2015 n. 4466; Cons. St. 29 maggio 2015 n. 2697; Cons. St. 2 marzo
2015 n. 988; Cons. St. 25 maggio 2012 n. 3077; Cons. St. 20
febbraio 2012 n. 904; Cons. St. 5 settembre 2005, n. 4525); e ciò in
quanto solo in presenza di tali situazioni si giustifica la deviazione dal
principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare
alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di
chiusura, di detta tipologia provvedimentale. Tali provvedimenti
possono peraltro essere adottati dal sindaco solamente quando si
tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste,
costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali
sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento
giuridico: tali requisiti non ricorrono, di conseguenza, quando le p.a.

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Enti Locali) attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze

possono adottare i rimedi di carattere ordinario (Cons. St. 20 febbraio
2012 n. 904).
È stato ancora e ulteriormente precisato che le ordinanze sindacali
che non si collocano in uno schema normativo già tracciato dalla
legge devono essere basate su esigenze di intervento effettivamente

problemi rilevati nell’analisi della situazione di fatto (T.a.r. Lombardia
10 novembre 2011 n. 1553; Cons. St. 8 febbraio 2005 n. 323).
Dati questi principi generali, ormai assodati nel panorama
giurisprudenziale, la visione avvalorata dall’accertamento compiuto in
seguito all’accesso ai luoghi in cui scorre l’alveo dei fiumi, verifica
dalla quale veniva rilevata la presenza di “notevoli accumuli di
sedimenti (ciotoli, ghiaia, ecc.), oltre ad una notevole quantità di
vegetazione di vario tipo”, ha fatto desumere al Tribunale la presenza
di una situazione di necessità e di urgenza idonea a legittimare
l’intervento sindacale secondo le linee rese dalla norma di riferimento.
A ben vedere si deduce che l’istituto indagato è il risultato di un
accertamento fattuale che registra la urgenza dell’intervento del
sindaco nella inconsistenza degli altri strumenti utilizzabili. In altri
termini, l’istituto costituisce la concreta applicazione del principio di
proporzionalità amministrativa che facultizza l’intervento applicato in
presenza di una situazione di necessità accertata, con immediate
ricadute sul procedimento da seguire che soffre di alcune restrizioni,
senza però mai essere eliminato per le ragioni ad esso sottese.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel ripercorre la dinamica
dei fatti ha registrato la presenza di un doppio accesso al sito
predetto, cui ha fatto seguito l’adozione del provvedimento in
questione finalizzato ad assicurare il regolare decorso dei corsi
d’acqua, a fronte di possibili copiose precipitazioni, dando indicazioni
al Consorzio di effettuare un intervento immediato. Provvedimento
adottato nella forma dell’ordinanza ex art 54 tuel.

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contingibili e urgenti, e devono comunque essere proporzionate ai

Situazione a cui si salda il postulato per cui “la previsione dell’art. 21
octies della L. n.241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento,
anche quando adottato in violazione delle norme sul procedimento (il
che non è nella fattispecie in esame), quando il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso”.

penale del sindaco in assenza di un intervento tempestivo e congruo.
Sotto altro profilo, inoltre, sempre con riferimento alla asserita
necessità di istruttoria, la censura non coglie concretamente nel
segno, perché il Tribunale ha avuto cura di chiarire che l’ordinanza
sindacale non aveva indicato nel dettaglio le opere da realizzare per
eliminare la situazione di pericolo conclamato, che rappresentava
ostacolo al corretto deflusso delle acque, ma si era limitata ad
ordinare un intervento tempestivo e congruo, a prescindere dal tipo di
opere, il cui accertamento è stato rimesso alla discrezionalità propria
del Consorzio, purchè volto ad eliminare il rischio di straripamento dei
fiumi e siffatta statuizione non ha formato oggetto di una specifica
critica se non nei termini di un error in procedendo, come verrà di
seguito precisato, con riferimento alla terza censura.
Con il terzo mezzo il ricorrente, infatti, denuncia la violazione
e/o la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost. per
non avere il Tribunale superiore delle acque tenuto conto della
circostanza – pure dedotta con il ricorso – che un’ “opera effettuata
su uno specifico tratto possa aggravare la situazione di rischio a
valle”. Prosegue il ricorrente deducendo di avere rappresentato fin
dalle prime difese che nel fiume Taverone erano presenti, in un tratto
immediatamente contiguo a quello oggetto del provvedimento
impugnato, alcuni importanti accumuli di materiale sovralluvionato
movimentato in alveo da operatori di una ditta incaricata dalla
Provincia di Massa-Carrara per la messa in opera di una protezione
spondale in destra idraulica, fatti che il Sindaco ha ritenuto

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Realtà reputata corretta anche alla luce della prevista responsabilità

assolutamente di non considerare; inoltre l’ordinanza sindacale non
chiarirebbe affatto come gli interventi in essa previsti potrebbero da
soli essere idonei ad eliminare tutte le problematiche di sicurezza
idraulica inerenti le aree in questione. Aggiunge, infine, che la
motivazione della pronuncia al riguardo è meramente apparente per

non del tutto conferenti.
Anche il terzo motivo come sopra riportato si prospetta privo di
pregio.
Invero la sentenza impugnata dopo avere qualificato gli interventi
disposti dall’ordinanza sindacale come di ordinaria amministrazione ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale della Toscana 27.12.2012 n. 79,
in quanto non davano luogo a rispristino o ricostruzione per il
miglioramento dell’esistente ovvero per il miglioramento del reticolo
di gestione, esclusa la rilevanza del profilo di contestazione connesso
alle risorse finanziarie, ha chiarito la portata del medesimo
provvedimento sindacale. Il Sindaco di Aulla avrebbe “sì ordinato
l’esecuzione di interventi, contingibili ed urgenti, immediatamente (ed
astrattamente) idonei ad eliminare il pericolo derivante dalla
situazione di degrado dell’alveo e delle sponde dei ricordati fiumi”,
senza però individuare le opere da eseguire o le modalità per
selezionare l’esecutore della medesime, che dunque rimanevano
nell’ambito della discrezionalità propria del Consorzio.
La giurisprudenza ha più volte precisato che l’art. 54 del D.Igs. n. 267
del 2000 ha determinato un allargamento delle ordinanze contingibili
ed urgenti che possono essere emesse non solo per motivi di
sicurezza pubblica, ma anche e soprattutto al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini,
ritenendo perfettamente legittimo un intervento sindacale che ordini
l’esecuzione di attività od opere che prevengano il degrado di un
bene. In questo senso, gli stessi magistrati di Palazzo Spada hanno

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essere richiamati principi giurisprudenziali assolutamente generali e

puntualizzato che l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e
urgente attribuito al sindaco presuppone la necessità di provvedere
con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e
imprevedibili (indipendentemente dal mero dato temporale, atteso
che la situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che

senza cagionare il fatto temuto: cfr. Cons. St. 4 febbraio 1998 n.
125; in tal senso anche Cass. Sez. Un. 17 gennaio 2002 n. 490), cui
non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati
dall’ordinamento.
Né può essere lamentata la violazione del limite temporale, dovendo
avere le “ordinanze contingibili ed urgenti” una durata determinata
(un termine certo e ragionevole), in quanto provvedimenti atti a
fronteggiare situazioni temporanee di carattere eccezionale,
trattandosi di attività di ordinaria amministrazione.
Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia la violazione e/o la
falsa applicazione dell’art. 176 D.P.R. n. 207 del 2010, dell’art. 14,
comma 1, della legge Regione Toscana n. 91 del 1998, degli artt. 4,
22, 23, 24, 25 e 27 della legge Regione Toscana n. 79 del 2012. In
particolare, il Consorzio lamenta che siano state ritenute di ordinaria
amministrazione tutte le opere previste nell’ordinanza de qua, sia gli
interventi volti alla rimozione della vegetazione presente in alveo e/o
sponde, sia quelli di rimozione del materiale lapideo, con
l’eliminazione degli accumuli e dei sedimenti, che avevano
compromesso la funzionalità idraulica, addebitabile non già alla
mancata esecuzione dei lavori di ordinaria amministrazione, ma
piuttosto agli straordinari eventi alluvionali che avevano interessato
l’area, come tali riconducibili alla straordinaria manutenzione.
Aggiunge il ricorrente – sempre quanto alla qualificazione degli
interventi – che del tutto erronea sarebbe anche l’affermazione della
infondatezza delle censure circa le risorse finanziarie, trattandosi di

Ric. 2016 n. 16949 sez. SU – ud. 13-02-2018

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l’evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo,

ente pubblico, le cui risorse hanno precisi vincoli di destinazione
legislativamente stabiliti.
La censura è inammissibile prima che infondata.
Va premesso che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
avverso le decisioni del tribunale superiore delle acque

per effetto della specifica previsione dei limiti posti al giudizio di
legittimità dal R.D. n. 1775 del 1933, può essere sperimentato con
riguardo ai vizi di motivazione, conformemente alla natura del mezzo,
non già per far valere omissioni, insufficienze e contraddittorietà
riconducibili al vecchio schema dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ,
ma solo per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di
nullità della sentenza per difetto di conformità al modello di cui all’art.
132, n. 4, c.p.c., come nel caso in cui la motivazione sia del tutto
omessa ovvero sia soltanto apparente per intrinseca inidoneità a
consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.
Nella specie il Tribunale Superiore ha esposto le ragioni della
ravvisata natura ordinaria dell’intervento e, quindi, il vizio di
motivazione – nel quale in realtà si sostanzia la censura – è da
escludere, in quanto ha affermato che il provvedimento impugnato, in
conformità alla costante giurisprudenza, anche amministrativa (cfr
Cons. St. n. 3295 del 2004), prevedeva opere di ordinaria
amministrazione volte alla conservazione degli argini e ad assicurarne
la funzionalità, conservandone l’aspetto e le caratteristiche strutturali
e lasciando inalterata la tipologia e la morfologia, diversamente dagli
interventi di manutenzione straordinaria con i quali si intendono
opere e modifiche necessarie per rimuovere o sostituire parti anche
strutturali dei corsi di acqua ovvero comportino modifiche del
decorso.
Orbene, rispetto a tali risultanze, generica e apodittica risulta la
doglianza con la quale il ricorrente sostiene che si tratterebbe

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pubbliche in grado di appello, che sono sottratte al ricorso ordinario

comunque di un piano di intervento straordinario per essere lo stato
dei luoghi riferibile non già a difetto di manutenzione (ordinaria), ma
piuttosto agli straordinari eventi alluvionali che avevano interessato la
zona in questione, che equivale ad affermare la programmazione
esclusivamente aprioristica e tipizzata delle opere da eseguirsi in

esigenze di volta in volta da accertarsi, anche in relazione alla
previsione degli agenti atmosferici.
Eguali considerazioni valgono con riguardo al profilo delle risorse
finanziarie.
Con il quinto ed ultimo motivo il Consorzio denuncia la
violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 176 D.P.R. n. 207 del
2010, dell’art. 14, comma 1, della legge Regione Toscana n. 91 del
1998, degli artt. 22, 23, 24, 25 e 27 della legge Regione Toscana n.
79 del 2012, dell’art. 54 del D.Igs. n. 267 del 2000. In particolare, il
Consorzio lamenta che ad avviso del Tribunale superiore delle acque
pubbliche la discrezionalità riservata al Consorzio nell’individuare gli
interventi e le opere da eseguire per eliminare la situazione di
pericolo consentirebbe di superare le specifiche competenze e
procedure determinate dal legislatore per fare fronte agli interventi di
somma urgenza idraulica, mentre il Consorzio difetterebbe proprio di
alcuna competenza in materia di “somma urgenza idraulica”,
riservata dall’art. 14 della legge Regione Toscana n. 91 del 1998 alle
Province e alla Regione.
Anche l’ultimo motivo è inammissibile, perché esso ripropone censure
da ritenersi “coperte” dalla accertata inammissibilità del terzo el
quarto motivo, sicchè sfuggono dal sindacato esercitabile da queste
Sezioni Unite, sotto i profili prospettati dal ricorrente, risolvendosi in
critiche alle indagini effettuate dal giudice di merito.

Ric. 2016 n. 16949 sez. SU – ud. 13-02-2018

-13-

manutenzione ordinaria, senza tenere conto, perciò, delle specifiche

Al riguardo, è sufficiente sottolineare che , a fronte dell’affermazione
del Tribunale superiore – secondo la quale “la mancata o insufficiente
attività continuativa di ordinaria manutenzione dell’alveo e delle
sponde dei fiumi Aulella e Taverone, non può trasformare gli
interventi da eseguire in attività di straordinaria manutenzione”

dell’intervento ordinato dal Sindaco di Aulla e, quindi, rende
irrilevante la valutazione circa la evidenziata necessità di accedere a
procedure pubbliche per l’affidamento dei lavori onde eliminare la
situazione di pericolo, che comunque attiene al diverso profilo
dell’attivazione delle procedure amministrative.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e in favore della
sola Provincia, per non avere gli altri intimati svolto difese, seguono
la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
ed è respinto per infondatezza, sussistono le condizioni per dare atto
– ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Consorzio 1 Toscana Nord alla rifusione delle spese
processuali, che liquida in favore della Provincia di Massa Carrara in

Ric. 2016 n. 16949 sez. SU – ud. 13-02-2018

-14-

corrisponde a ribadire la riferibilità alla competenza del Consorzio

complessivi C 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre ad accessori
di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito
della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Consorzio,

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del
13 febbraio 2018.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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