Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2068 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16558/2005 proposto da:

CLORIANA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

Sig.ra M.L. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BNL SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PES ANDREA con procura

speciale del Notaio Dott. MARIO LIGUORI in Roma il 6 Settembre 2005

Repertorio N. 142419;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

Sezione Distaccata di SASSARI, emessa il 13 febbraio 2004; depositata

il 29/04/2004; R.G.N. 302/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato MARINA FLOCCO (per delega Avvocato GIUSEPPE

CAMPANELLI);

udito l’Avvocato ATTILIO TERZINO (per delega Avvocato LUCIO DE

ANGELIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 28.1.1999 la Cloriana s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la Banca Nazionale del Lavoro per chiederne la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 213.468.000 deducendo che la stessa Banca, venendo meno ad ogni dovere di etica, diligenza e buona fede, aveva determinato, mediante la condotta persecutoria, imprudente e temeraria dei suoi preposti (concretatasi in atti e comportamenti dettagliatamente elencati e descritti in citazione) il dissesto della società protestata e divenuta insolvente e il fallimento di altra società collegata (la Turinvesta s.r.l.) nonchè la rovina e il discredito dei soci che nell’ultimo decennio erano rimasti esclusi da qualsiasi opportunità operativa ed estromessi dal sistema creditizio.

L’attrice deduceva inoltre che la BNL aveva violato il disposto degli artt. 1337 e segg. c.c. in tema di responsabilità precontrattuale, per essere scorrettamente receduta dalle trattative dopo averla indotta a fare affidamento sulla conclusione del contratto.

Nel costituirsi in giudizio la BNL chiedeva il rigetto dell’avversa domanda contestandone sotto ogni aspetto la fondatezza.

Con sentenza del 2.7.2001 il giudice unico del Tribunale adito rigettava la domanda condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Cloriana s.r.l. con atto di citazione del 27.10.2001.

Resisteva la Banca appellata.

La Corte d’Appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Cloriana srl e dichiarava interamente compensate le spese.

Proponeva ricorso per cassazione la Cloriana s.r.l.- Resisteva con controricorso la BNL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 per: violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 e art. 77 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha considerato irrituale il deposito dei documenti della Cloriana allegati alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e conseguentemente dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Cloriana s.r.l. tramite il suo procuratore generale alle liti M.F.”.

Con la prima censura parte ricorrente sostiene che i documenti sono liberamente producibili anche per la prima volta nel giudizio d’appello in quanto prove “non costituende”, al di là di ogni effetto preclusivo dei termini previsti per la produzione degli stessi dall’art. 184 c.p.c.. Ritiene perciò la stessa parte che il deposito dei documenti allegati alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. fosse ammissibile e sia stato illegittimamente definito irrituale dalla Corte d’Appello di Sassari.

La tesi è infondata in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi. Nè, nel caso in esame, la produzione dei detti documenti è giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione (Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202).

Con la seconda censura parte ricorrente critica la Corte d’Appello di Sassari per aver ritenuto che con la procura generale alle liti la Cloriana avesse inteso conferire al M. solo una rappresentanza processuale della società disgiunta da un potere di rappresentanza sostanziale, mentre tale conclusione è a suo avviso esclusa dal contenuto dei documenti depositati in secondo grado. Aggiunge quindi la Cloriana che anche ove la Corte d’Appello non avesse voluto tener conto della documentazione prodotta in fase di gravame la medesima Corte avrebbe violato (o falsamente applicato) l’art. 77 c.p.c. per non aver tenuto conto del fatto che il conferimento del potere rappresentativo della Cloriana, sia sostanziale che processuale era stato già conferito dalla società al M. nella procura generali alle liti del Notaio Castelli del 16 gennaio 1998. La tesi è infondata.

Deve in primo luogo rilevarsi che ove venga dedotto un vizio di incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso – le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito.(Cass., 31 maggio 2006, n. 12984).

Parte ricorrente non si è attenuta a questo criterio e non ha riprodotto integralmente la procura così impedendone l’interpretazione sistematica.

D’altra parte si deve poi osservare che in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto dello stesso si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. E detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. (Cass., 20 gennaio 2003, n. 732).

L’impugnata sentenza ha motivato sinteticamente ma in modo congruo l’interpretazione proposta della procura ed il motivo deve essere pertanto rigettato.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per: omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

Sostiene parte ricorrente che anche la procura conferita dalla BNL sarebbe inficiata dalla stessa invalidità di quella a suo tempo ad essa conferita e che la Corte d’appello ha adottato “due pesi e due misure” e non ha supportato con corretta argomentazione logico giuridica la propria decisione di escludere la validità dell’una e riconoscere la validità dell’altra. Ossia, mentre la Corte ha qualificato la procura generale alle liti del M. come mero atto di rappresentanza processuale, senza effettuare alcuna ulteriore indagine, la procura generale alle liti conferita dalla BNL all’Avv. Pes viene qualificata come procura perfettamente valida ai fini processuali che abilita lo stesso ex art. 83 c.p.c. a rappresentare in giudizio l’Istituto di credito.

La tesi è infondata.

Come afferma l’impugnata sentenza la BNL deve infatti considerarsi ritualmente costituita sia in primo grado che in appello a ministero dell’Avv. Andrea Pes in virtù della procura generale alle liti che abilita quest’ultimo ex art. 83 c.p.c. a rappresentare in giudizio l’istituto di credito.

La Corte ha quindi applicato a M.F. la disciplina dell’art. 77 c.p.c. ed all’Avv. Pes la disciplina dell’art. 83 c.p.c.. In altri termini la procura della Cloriana è stata ritenuta dalla Corte di merito non idonea a conferire a M. il poter di agire in giudizio, in carenza di analogo potere di rappresentanza sostanziale della società.

Essendo quindi l’Avv. Andrea Pes il legale rappresentante della BNL (ed avendone la rappresentanza sostanziale) deve ritenersi che quest’ultima ha direttamente conferito a lui la qualifica di procuratore legale, oltre che di mandatario generale alle liti, mentre M. ha ricevuto dalla Cloriana solo la nomina di procuratore generale alle liti e non l’attribuzione di poteri rappresentativi di natura sostanziale.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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