Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20679 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16792-2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 21,

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIA AMATO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.c.p.A., UBIS S.c.p.A.

(nella sua qualità di successore a titolo universale di UCBP –

Unicredit Business Partner S.p.A, soggetto, quest’ultimo, a sua

volta, successore a titolo universale di Capitalia Informatica

s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè

UNICREDIT S.P.A., (anche quale successore a titolo universale del

BANCO DI SICILIA S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che le rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO

per la UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.c.p.A. – UBIS

S.c.p.A e unitamente all’Avvocato FABRIZIO DAVERIO per la UNICREDIT

S.P.A.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 572/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/04/2014 R.G.N. 879/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DORIANA CONSERVA per delega verbale Avvocato

FABRIZIO DAVERIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S., dipendente dal 17 marzo 1971 al 31 dicembre 2004 del Banco di Sicilia s.p.a., transitato dal 1 gennaio 2005, per cessione del ramo d’azienda, al servizio di Capitalia Informatica s.p.a., iscritto al Fondo integrativo del Banco di Sicilia (di seguito BdS) sino al 31 dicembre 2006 e dal 1 gennaio 2006 al Fondo pensione per il personale della Banca di Roma (di seguito BdR), chiedeva, per quanto in questa sede rileva, la condanna di Unicredit Business Partner s.p.a. a provvedere al versamento, sul Fondo BdR, della contribuzione straordinaria una tantum, nella misura del 2 per cento della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, in applicazione del punto 3 dell’accordo sindacale del 2 dicembre 2005 (sottoscritto da Capitalia Informatica s.p.a. e dalle delegazioni sindacali DIRCREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA).

2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e il gravame svolto da Unicredit Business Integrated Solution s.c.p.a. – UBIS s.c.p.a. (successore a titolo universale di UCPB-Unicredit Business Partner s.p.a., a sua volta successore a titolo universale di Capitalia Informatica s.p.a.) ed Unicredit s.p.a. (successore a titolo universale del Banco di Sicilia) è stato accolto dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 7 aprile 2014.

3. La Corte territoriale, premesso che l’accordo del dicembre 2005 disciplinava, in attesa della definizione del processo di riforma della previdenza complementare degli ex dipendenti del Banco di Sicilia transitati alle dipendenze di Capitalia Informatica s.p.a., le modalità di adesione di parte di tali soggetti al Fondo pensione BdR e le conseguenze economiche legate a tale opzione volontaristica, ha ritenuto infondato il preteso diritto al riconoscimento della contribuzione straordinaria una tantum in difetto del contestuale verificarsi della duplice condizione fissata dalle parti contraenti: la richiesta di adesione al Fondo BdR presentata dal lavoratore entro il 31 dicembre 2005 e la mancata conclusione, sine die, del processo di riforma delle forme pensionistiche complementari riservate al Banco di Sicilia, nei confronti dei dipendenti iscritti ai rispettivi fondi.

4. Nella specie il processo di riforma si era definitivamente perfezionato a seguito della sottoscrizione dell’accordo del 26 aprile 2006 e, ad avviso della Corte territoriale, tale processo di riforma non era stato assoggettato ad alcun termine finale, mentre il discrimine temporale del 31 dicembre 2005 rilevava esclusivamente per l’applicazione, anche in favore di quei dipendenti che avessero già optato per l’adesione al fondo BdR, delle norme disciplinanti il Regolamento di quiescenza del personale del Banco di Sicilia in materia di cessazione dal servizio.

5. Gli elementi convergenti verso tale interpretazione andavano ravvisati, per la Corte territoriale, nella collocazione sistematica del detto riferimento temporale (in calce al capo 4); nel chiaro tenore delle espressioni utilizzate al capo 3 (“in caso di mancata definizione del processo di riforma delle forme pensionistiche complimenteri”); nella diversa natura della voce patrimoniale “contribuzione ordinaria”, riconosciuta in favore di tutti i dipendenti aderenti al nuovo Fondo, indipendentemente dalla data di adesione, costituente la dotazione contributiva iniziale degli iscritti al Fondo BdR relativamente agli anni 2001/2006, rispetto al contributo straordinario, attribuibile una tantum a quei soli dipendenti che avessero optato per il Fondo entro il 31 dicembre 2005; infine, nel tenore della precedente previsione convenzionale (lett. o dell’accordo 30 dicembre 2004) che, del pari, non ancorava ad un termine finale il processo di riforma della previdenza aziendale.

6. Avverso tale sentenza ricorre M.S. con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, Unicredit Business Integrated Solutions s.c.p.a. – UBIS s.p.a. e UNICREDIT s.p.a., ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riferimento ai verbali sindacali del 18 marzo 2013, 30 dicembre 2014, 16 marzo 2005 e 2 dicembre 2005, il ricorrente censura la sentenza per avere omesso di valutare, nell’interpretazione dell’accordo del 2 dicembre 2005 recante la previsione della contribuzione straordinaria del 2 per cento, la volontà e comune intenzione delle parti; di interpretare le clausole dell’accordo del 2005 le une per mezzo delle altre e alla luce del tenore dei precedenti accordi e di individuare la data del 31 dicembre 2005 come discrimine temporale per il completamento del processo di riforma delle sistema pensionistico, con la conseguenza che, non verificata detta condizione, con il tempestivo esercizio dell’opzione era maturato il diritto alla contribuzione straordinaria una tantum.

8. Il ricorso è da rigettare.

9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss..

10. Con riferimento agli specifici criteri ermeneutici, si è anche precisato che nell’accertare l’effettiva volontà delle parti, a norma dell’art. 1362 c.c., il giudice deve considerare anzitutto il significato letterale delle parole adoperate e, quando tale significato appaia univoco secondo le regole del linguaggio corrente, non gli è consentito il ricorso ad altri mezzi sussidiari d’interpretazione e che l’individuazione di tale effettiva volontà dei contraenti, che va desunta dal contesto dell’atto, è attribuita esclusivamente al giudice del merito, il convincimento del quale non è sindacabile in sede di legittimità, se sostenuto dall’osservanza di criteri logici e dei canoni legali di ermeneutica (v., fra le tante, Cass. n. 14194 del 2018 e i precedenti ivi richiamati).

11. Le censure svolte con il ricorso all’esame sono fondate essenzialmente sull’affermazione della previsione pattizia del termine essenziale per la definizione del sistema di riforma della previdenza del Banco di Sicilia in contrapposizione con il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata – analiticamente esposto nei paragrafi che precedono e improntato al rispetto dei canoni interpretativi – che ha ravvisato nella definizione del processo di riforma della previdenza aziendale la condizione essenziale e ostativa alla contribuzione straordinaria pretesa dall’attuale ricorrente.

12. La diversa lettura dell’accordo del 2 dicembre 2005, nel senso della pattuizione convenzionale di una contribuzione straordinaria al vano decorso del termine del 31 dicembre 2005 (in concorso con l’esercizio dell’opzione del lavoratore entro la medesima scadenza), e le argomentazioni con le quali si pretende di individuare l’effettiva volontà delle parti contraenti attraverso la denunciata devianza dai canoni interpretativi legali si risolvono nella inammissibile richiesta di un riesame del merito.

13. Peraltro con il richiamo assai indeterminato a verbali e accordi sindacali in un contesto temporale tra il 2013 e il 2005 non solo non si chiarisce se siano entrati a far parte del thema decidendum, ma neanche si indica se e quando siano stati prodotti nelle fasi di merito nè se ne forniscono indicazioni per eventualmente reperirli nei fascicoli di parte.

14. Segue coerente la condanna alla spese, liquidate come in dispositivo.

15. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000.00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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