Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20679 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2916-2010 proposto da:

L.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SICILIA 235, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO e LELIO MARITATO, giusta delega in

calce alla copia del ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 802/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2009, R.G. N. 4615/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato A.S.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Benevento rigettò la domanda con la quale L.D. aveva richiesto all’Inps la restituzione dei contributi pagati per B.A. – il cui nominativo era stato cancellato dall’elenco di braccianti agricoli, essendo risultato fittizio il relativo rapporto di lavoro agricolo – dopo aver rilevato che la domanda era prescritta ed infondata.

Con sentenza del 9.2.2009 – 10.4.2009, la Corte d’appello di Napoli, alla quale è ricorso il L., ha confermato la decisione del primo giudice osservando quanto segue: – La data di deposito della domanda amministrativa, risultante dal timbro sbiadito dello SCAU apposto in calce alla stessa, non era leggibile, per cui non poteva avere valore probatorio dell’epoca precisa ai fini della verifica della prescrizione. In ogni caso, nulla dimostrava che il versamento di Lire 779.341 del (OMISSIS) si riferisse ai contributi che sarebbero stati corrisposti per la B., mancando qualunque riferimento, nonchè la prova che quest’ultima fosse stata l’unica lavoratrice agricola alle sue dipendenze. Infine, di nessun ausilio sarebbero state le prove richieste in primo grado e non ammesse, aventi ad oggetto l’esibizione del fascicolo dell’azienda agricola dell’appellante e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione della somma.

Per la cassazione della sentenza ricorre L.D. con un solo motivo.

Per l’Inps c’è delega al difensore che è presente in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed articolato in più punti, il ricorrente sostiene, anzitutto, che alcuna importanza poteva avere l’apparente mancanza di una firma in calce al timbro dello SCAU di deposito della domanda amministrativa, atteso che al riguardo nessuna norma di legge prevede l’adempimento di una tale formalità; inoltre, il ricorrente aggiunge che il suddetto timbro originale era assolutamente visibile e percepibile nella sua interezza, per cui si evinceva che la data di deposito era quella del 9.12.1994, con la conseguenza che la notifica in data 5.11.2004 del ricorso di primo grado era avvenuta entro il termine di prescrizione decennale. Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata disamina della documentazione esistente in atti fin dal primo grado di giudizio dalla quale si evinceva che i contributi da lui versati per la bracciante agricola B.A. si riferivano proprio a quest’ultima ed al terzo trimestre dell’anno 1991. Infine, il ricorrente si duole della mancata ammissione della richiesta di acquisizione del fascicolo dell’azienda agricola di L.D. che, a suo giudizio, avrebbe consentito di dirimere ogni dubbio in ordine all’esistenza ed all’entità del preteso recupero contributivo nei confronti dell’Inps, senza trascurare di lamentarsi del mancato esercizio, da parte dei giudici d’appello, dei poteri istruttori d’ufficio pur in presenza di significativi elementi d’indagine.

Il ricorso è infondato.

Invero, la Corte d’appello è pervenuta al convincimento di rigettare l’impugnazione del L. dopo aver adeguatamente svolto accertamenti di fatto sia in ordine alla verifica del documento che conteneva quello che avrebbe dovuto rappresentare il termine iniziale della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, sia in merito alla riconducibilità o meno del versamento della somma di Lire 779.341 ai contributi corrisposti per la B., sia con riguardo alla circostanza dell’esistenza o meno di altri lavoratori agricoli alle dipendenze del L. nello stesso periodo oggetto di causa. All’esito di tali accertamenti i giudici d’appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, hanno escluso che dal documento depositato presso lo SCAU fosse evincibile con sicurezza, ai fini della verifica della prescrizione, la data dell’avvenuto deposito della domanda, essendosi in presenza di un timbro molto sbiadito, così come hanno condiviso il ragionamento del primo giudice sulla mancanza di prova in merito alla riferibilità della predetta somma a quella versata per i contributi agricoli della B. ed in ordine al fatto che quest’ultima fosse stata nello stesso periodo l’unica dipendente del L..

Orbene, rispetto a tali motivi di rigetto della domanda di recupero contributivo l’odierno ricorrente formula sostanzialmente censure che mirano a riproporre un nuovo esame del fatto che non è consentito in cassazione allorquando, come nella fattispecie, la motivazione impugnata è esente da rilievi di legittimità.

Invero, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Quanto alla lamentata mancata ammissione dell’istanza di acquisizione del fascicolo dell’azienda agricola di L.D. si osserva che tale doglianza è infondata in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione di punti decisivi della controversia. Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005) che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l’obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l’ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n. 559).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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