Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20679 del 08/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20679 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21118-2(.)17 R.G. proposto da
CONTEDII, DI RICCO MARIA & C. S.A.S. C.F./P.1.00438280778,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO MARI()
SCI ANDI ASCI;

– ricorrente contro
1XBIO S

– intimata avverso la sentenza n. 396/2(117 del TRII3LN AIE di 1,1C(. -:0,
depositata il(15/07/2(117;

cV

U

Data pubblicazione: 08/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORI CCM O;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Al A’,SSANDRO PEPU, che ha chiesto

rigetti il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di
legge.

Ric. 2017 n. 21118 sez. M2 ud. 15-05-2018
-2-

che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile o, in subordine,

Rilevato che :
la Contedil di Ricco Maria & C. s.a.s. ha proposto
regolamento di competenza avverso la sentenza n.
396/2017 del Tribunale di Lecco.
Tale decisione disattendeva l’eccezione di incompetenza

Contedil, decidendo la causa nel merito.
Il ricorso per regolamento è fondato su una serie di censure
tutte relative alla corretta identificazione della competenza
territoriale (che andava ascritta, secondo la prospettazione
della medesima Contedil, al Tribunale di Bologna).
Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il
rigetto del proposto regolamento di competenza con le
conseguenze di legge.
Considerato che :
1.-

E’ preliminare e dirimente l’esame della richiesta

formulata dal P.G. di declaratoria di inammissibilità del
proposto regolamento.
Quest’ultimo è, nella sostanza, fondato tutto sulla
riproposizione -in questa sede – delle questioni, disattese
dal Tribunale di Lecco, inerenti la natura imprenditoriale
delle parti in causa e l’applicazione degli artt. 1341 e 1342
c.c., al fine dell’individuazione del Tribunale di Bologna quale
foro di esclusiva competenza per la decisione della

territoriale del Tribunale adito, sollevata dalla medesima

controversia inter partes consistente in opposizione a D.I.
(per violazione del divieto di frazionabilità del credito) svolta
dall’odierna ricorrente.
Orbene il proposto regolamento non si confronta, in ipotesi,
col concreto interesse alla proposizione del mezzo in

Lecco ritenuto, ancor oggi, incompetente.
Infatti tale Tribunale ha sì rigettat4a succitata sollevata
eccezione di incompetenza, ma ha accolto l’opposizione a
D.I. svolta dalla odierna ricorrente Contedil, revocando
l’opposta ingiunzione e condannando la controparte
ingiungente alla refusione delle spese di lite.
Contedil, vittoriosa nel merito, non ha -quindi- alcun
interesse ad impugnare la decisione ad essa favorevole.
La natura di mezzo di impugnazione del proposto
regolamento presuppone , infatti, in ogni caso un interesse
della parte, che nella concreta fattispecie non sussiste.
Al di là di un risalente precedente di questa stessa Corte ( di
cui a Cass. n. 3275/1975), il più recente orientamento forte di quanto affermato da autorevole dottrina- ha
affermato che ” qualora la sentenza di primo grado, che abbio, \
affermato la competenza ed accolto integralmente la
domanda, venga impugnata con appello dalla parte
soccombente, deve escludersi che la parte vittoriosa, quale
mezzo al fine di una definitiva soluzione della questione di
4

ragione dell’esito della controversia innanzi al Tribunale di

competenza riproposta dall’avversario in Sede di gravame,
possa esperire ricorso per regolamento di competenza,
configurando tale regolamento un mezzo d’impugnazione
che presuppone l’interesse dell’istante e che non può essere
proposto in via preventiva ” ( Cass. civ., Ord. 27 settembre

A maggior ragione nella fattispecie in esame deve
riaffermarsi il principio per cui non è ammissibile per
carenza di interesse la proposizione del regolamento di
competenza, all’esito di giudizio risolto nel merito in favore
della parte che abbia svolto disattesa eccezione di
incompetenza.
Peraltro parte ricorrente non adduce neppure la circostanza
di un eventuale appello della controparte che potrebbe in via
del tutto ipotetica ostare alla riapertura della proposizione
del regolamento di competenza nella fattispecie ad opera
della parte già opponete al D.L.
2.-

Per le considerazioni innanzi esposte va dichiarata

l’inammissibilità del ricorso.
3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

5

1985, n. 454 ).

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
2017.

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA