Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20679 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.K. SIGMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 3/06/08, depositata il 02/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 80/01/08, depositata il 2 luglio 2008, la CTR della Liguria ha confermato la decisione con la quale la CTP di La Spezia, in parziale accoglimento del ricorso della MK Sigma S.r.l.

avverso il mancato riconoscimento del credito d’imposta L. n. 88 del 2000, ex art. 7 per gli anni 2001-2002, ha annullato il recupero dell’imposta relativo all’anno 2001, ritenendo che il diniego costituiva “un vero e proprio atto di accertamento”, precluso dall’intervenuto condono tombale.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione e l’intimata non ha presentato difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia “violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando il seguente quesito: se la intervenuta adesione di un contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 impedisca o meno all’Amministrazione Finanziaria di verificare la spettanza, o meno di un credito d’imposta vantato dal contribuente medesimo ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7 e relativo all’anno d’imposta 2001 coinvolto nel predetto condono. Il motivo appare manifestamente fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato (Cass. n. 375/2009, SU n. 14828/2008), in modo condivisibile, che il condono fiscale elide, bensì, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio; conclusione – conforme a quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 340/2005, che non è impedita dalla disposizione secondo cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate..” disposizione che deve essere interpretata nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica; non nel senso che questa sottragga all’ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, nè presentate memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso deve esser accolto, la sentenza deve esser cassata con rinvio alla CTR della Liguria, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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