Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20678 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21910/2018 proposto da:

I.D.W., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Andrea Maestri in forza di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura della Provincia di Ravenna;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno,in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 30/2018 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 19/6/2018 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha respinto il ricorso presentato da I.D.W., cittadino nigeriano, avvero il decreto di espulsione nei suoi confronti emesso dal Prefetto di Caltanissetta il 22/5/2018 e notificato in pari data.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse irrilevante la proposizione dell’impugnazione giurisdizionale del provvedimento negativo della Commissione Territoriale in relazione alla proposta richiesta di protezione internazionale, perchè l’efficacia e sospensiva del ricorso era esclusa nel caso di cui al punto b) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e cioè nel caso di impugnazione del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione.

2. Avverso la predetta ordinanza del 19/6/2018, comunicata in pari data, ha proposto ricorso I.D.W., con atto notificato il 9/7/2018, svolgendo due motivi.

L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato il 13/8/2018, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, all’art. 33 della Convenzione di Ginevra.

Il ricorrente invoca la sospensione dell’efficacia esecutiva dovuta alla pendenza del procedimento di opposizione da lui proposta avverso il provvedimento negativo in tema di richiesta di protezione internazionale dinanzi al Tribunale di Catanzaro e il principio del non respingimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Il motivo è inammissibile poichè non affronta e tantomeno censura la specifica motivazione addotta dal Giudice di pace che si è basato sul fatto che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone aveva considerato inammissibile la domanda reiterata proposta dall’ I., con provvedimento notificato in data 12/12/2017 soggetto al regime introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017.

L’art. 35 bis predetto, comma 3, dispone che la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne in alcune ipotesi, fra cui quella indicata alla lett. b), in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In tal caso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e all’art. 33 della Convenzione di Ginevra tenuto conto dell’illogicità del provvedimento e della mancata valutazione della situazione di fatto del richiedente asilo.

La censura è totalmente generica e priva di un reale contenuto critico nei confronti del provvedimento impugnato poichè si limita a citare fonti normative, senza rappresentare le ragioni che le renderebbero concretamente rilevanti in relazione alla fattispecie a giudizio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione controricorrente, liquidate come in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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