Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20678 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14436-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO

BOER, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2263/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2014 R.G.N. 6068/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A.M. con ricorso al Tribunale di Roma esponeva che era stata iscritta al Fondo elettrici; che alla data del 31/7/1996 aveva optato, ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 6, per la continuazione dell’attività lavorativa, poi cessata definitivamente al 31/12/1998 e che, per il periodo dall’inizio della prosecuzione dell’attività di lavoro (cioè dall’1/8/1996), aveva diritto sia all’applicazione della rivalutazione della retribuzione pensionabile calcolata alla data dell’opzione, sia alla maggiorazione ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 6.

Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i due importi avessero funzioni diverse.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste la B. che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps eccepisce violazione della L. n. 407 del 1990, art. 6; del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1 e 13; del D.Lgs. n. 562 del 1996, artt. 1 e 13.

L’Istituto lamenta che la decisione si poneva in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 15052/2009 riguardante, proprio, un assicurato del Fondo elettrici che aveva effettuato l’opzione per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Secondo l’Inps la ricorrente aveva diritto solo alla maggiorazione di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 6. Sottolinea, infatti, che la B., fin dall’esercizio dell’opzione godeva della massima anzianità contributiva e che, pertanto, non vi era spazio per l’ulteriore beneficio della rivalutazione di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, prevista solo per chi non avesse raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva.

4. Il ricorso va accolto.

5. Va in primo luogo rilevato che la B. in data 31/7/1996, in possesso di un’anzianità contributiva massima presso il Fondo Elettrici (fissata in 35 anni ex L. n. 1079 del 1971 per i dipendenti Enel e successivamente elevata a 40 anni dal D.Lgs. n. 562 del 1996), ha optato ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 6, per la continuazione dell’attività lavorativa che ha proseguito fino al 31/12/1998.

Gli effetti, sul piano giuridico – economico, dell’esercizio dell’opzione consistevano, secondo la testuale previsione della L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 6 nel “..diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 7 in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera”; questa maggiorazione (continua la disposizione citata) “si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa”.

6. Il D.Lgs. n. 562 del 1996, successivamente intervenuto, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private, nell’innalzare a 40 anni (rispetto ai precedenti 35) l’anzianità contributiva massima, conteneva, poi (art. 3, comma 3), una disposizione specificamente riferita alle conseguenze dell’opzione esercitata ai sensi della L. n. 407 del 1990, art. 6 che vengono dal legislatore diversamente regolate (rispetto al passato), in quanto dall’aver esercitato la suddetta opzione derivano gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3, le cui disposizioni sono espressamente richiamate e confermate.

7. La suddetta disposizione riconosce gli incrementi percentuali di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992 fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile (40 anni) introdotta dallo stesso D.Lgs. n. 562 citato.

La norma dunque risulta espressamente limitata a favore di coloro che non hanno raggiunto l’anzianità massima contributiva, ora fissata in 40 anni dalla stessa, pertanto, non può desumersi il diritto della B. di ottenere la rivalutazione di cui alla citata norma atteso che la ricorrente aveva già raggiunto, fin dal momento di esercizio dell’opzione, l’anzianità contributiva massima di 40 anni potendo, pertanto, ad essa essere attribuito soltanto il diritto di ottenere la maggiorazione di importo pari ai supplementi.

8. La normativa specifica dettata per i dipendenti di imprese elettriche non costituisce, pertanto, fondamento della pretesa della B. atteso che la condizione della stessa, così come ben rilevato dall’Inps, è sempre stata caratterizzata dal possesso della massima anzianità contributiva di 35 anni o di 40, come successivamente aumentato.

9. Deve inoltre essere richiamato anche quanto esposto da questa Corte nella sentenza n. 15052/2009, dalla quale sono enucleabili principi validi anche nella presente fattispecie pur in presenza di alcune diversità della specifica situazione di fatto, in cui si è affermato: “Viceversa i meccanismi di incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro apprestati nelle disposizioni di legge che danno regola alla situazione controversa, presuppongono che debba prendersi a riferimento, per il calcolo della pensione, la retribuzione maturata di esercizio dell’opzione quando, infatti, il legislatore consente il prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell’esercizio di opzioni per le quali appresta (come per quelle previste dalla L. n. 407 del 1990, art. 6 – utilizzata dall’odierno ricorrente – ovvero per quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 3) benefici consistenti in una maggiorazione del trattamento pensionistico assimilabile al supplemento di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 7, ovvero in un incremento della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione del trattamento medesimo, i contributi maturati nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa successivo all’opzione vanno a “finanziare” tali benefici, che vengono erogati utilizzando, appunto, il relativo maggiore apporto (altrimenti non avrebbero copertura), mentre non muta l’importo della retribuzione pensionabile, che resta quello del tempo in cui, senza l’esercizio dell’opzione, sarebbe cessato automaticamente il rapporto di lavoro come effetto del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia da parte dell’assicurato. Altrimenti ragionando si avrebbe che i ripetuti incentivi garantiti dalla legge agli iscritti che esercitino l’opzione pur avendo già raggiunto la massima anzianità contributiva utile nella gestione previdenziale di appartenenza, andrebbero ad incrementare un trattamento pensionistico calcolato con le stesse modalità previste per i lavoratori in normale attività di servizio (nel caso degli iscritti al Fondo elettrici, prendendo a riferimento la retribuzione dell’ultimo semestre lavorativo soggetto a contribuzione e…) con non giustificabile vantaggio dei primi rispetto ai secondi”.

10. La soluzione qui adottata non si pone in contrasto con precedenti di questa Corte, ma anzi è in continuità con i principi affermati nella già citata sentenza del 2009, nonchè nelle successive sentenze n. 24596/2011, n. 18474/2014, fatte salve diversità derivanti dalla situazione contributiva delle parti ricorrenti o da singole questioni sottoposte all’esame della Corte.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda della B..

12. La particolare complessità della materia oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della B.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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