Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20678 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20678 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18934-2017 R.G. proposto da
DI i LUCA DI ROSI n’0 TU:PII:TI SCI IINOSA MARIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA:ORSO n.74, presso lo
studio dell’avvocato RICCARDO 1,LNONE, che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
MARLSC A CARI

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTI i SANTO n.52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
BACCARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 08/08/2018

DE LUCA TUPPUTI SCI IINOSA LUIGI, DE LUCA TUPPUTI
SCI-IINOSA OTTAVIO, DI MARTINO MARIA FRANCESCA, DI
MARTINO SIMONA, DI MARTINO LUDOVICA;
– intimati –

di NAPOLI, del 21/06/2017 emessa sul procedimento iscritto al
n°14837/2012 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCIII0;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso, con cassazione della ordinanza
gravata.

Ric. 2017 n. 18934 sez. M2 – ud. 15-05-2018
-2-

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUN AI )1

Rilevato che :
è stata proposto dalla ricorrente De Luca di Roseto Tipputi
Schifosa ricorso ex art. 47 , ult. co . c.p.c. avverso
l’ordinanza ex art. 295 c.p.c. emessa il 21 giugno 2017 dal
Tribunale di Napoli .

14837/2012 sul presupposto che lo stesso era pregiudicato
da altro giudizio civile pendente innanzi alla Corte di Appello
di Napoli , rubricato al n. R.G. 2083/2014 e relativo quest’ultimo- ad un maggior compendio immobiliare,
oggetto del giudizio di divisione innanzi a quella Corte,
compendio del quale faceva parte l’immobile denominato
“Baraccone” , del quale si chiedeva il trasferimento nel
giudizio avanti al suddetto Tribunale.
Parte ricorrente lamenta la nullità del provvedimento per
inesistenza dei presupposti e per omessa motivazione.
Resiste al proposto ricorso l’intimato Maresca sostenendo la
fondatezza delta accordata sospensione ex art. 295 c.p.c..
Il RG. ha rassegnato le conclusioni di cui in atti chiedendo
l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’oridinanza
gravata.
Considerato che :
1.- Il ricorso è fondato.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., cui ha fatto
ricorso la gravata ordinanza del Tribunale, non può essere
3

Con tale provvedimento veniva sospeso il giudizio n. R.G.

applicata quando la l’ipotetica causa pregiudicante , come
nell’ipotesi in esame, penda in grado di appello.
può correttamente trovare

In tale ipotesi, infatti,

applicazione solo la sospensione ex art. 337, co. 2 c.p.c..
Al riguardo non può che richiamarsi il noto orientamento di

rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato
definito con sentenza non passata in giudicato, la
sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta
soltanto ai sensi dell’art. 337, co. 2 c.p.c., sicchè, ove il
giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il
relativo provvedimento è illegittimo” ( Cass. civ. n.
13823/2016).
Per di più il provvedimento impugnato, atteso il suo testo e
l’estrema stringatezza in cui consiste la sua parte
pretesamente motiva (“….l’accertamento della causa sopra
indicata deve ritenersi pregiudiziale….”) , deve ritenersi del
tutto immotivato.
Al riguardi> va condivisa l’affermazione del P.G. per cui nella
specie è del tutto mancata l’esposizione delle ragioni
giustificatrici ” visto il tenore del provvedimento che/4i è
limitato a denegare di procedere senza dare in alcun modo
conto dell’esercizio della potestà giurisdizionale”.
2.- Il ricorso , quindi e conformemente alle richieste del
P.G., va accolto con le pronunce consequenziali.
4

questa Corte secondo cui “quando tra due giudizi esista un

Il ricorso va , quindi e conformemente alle richieste del
P.G., accolto con le pronunce consequenziali.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso , cassa l’impugnato provvedimento di

Tribunale di Napoli.
Spese al merito.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
15 maggio 2018.

sospensione e rimette le parti, a termini di legge, innanzi al

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