Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20677 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.31/08/2017), n. 20677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13456-2016 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO, 14,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SABATELIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SANTO DE PREZZO;
– ricorrente –
contro
N.A., N.G., S.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SCARIAM 4, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO CAROTA CASAVOLA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 342/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– che il Tribunale di Brindisi con sentenza 341/06 dichiarò la risoluzione di un preliminare di vendita di una azienda agricola per inadempimento del convenuto C.P. (promissario acquirente), condannandolo all’immediato rilascio in favore degli attori N.F. e S.C. (promittenti venditori) e rigettando la riconvenzionale di esecuzione specifica avanzata dal C. ai sensi dell’art. 2932 c.c.;
– che la Corte di Appello di Lecce con sentenza 64/08, in accoglimento dell’appello del C., rigettò anche la domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare proposta dagli attori-appellati rilevando per guanto ancora interessa- che i provvedimenti restitutori non potevano essere emessi in assenza di domanda degli attori;
– che questa Corte Suprema con sentenza n. 12687/2014 ha accolto il secondo motivo di ricorso della S. e di G. e N.A. (figli di F., deceduto) ed ha cassato con rinvio la predetta decisione perchè, senza motivazione aveva ritenuto non proposta la domanda di rilascio del bene, già accolta in primo grado, e quindi aveva omesso di valutarne la rilevanza;
– che la Corte d’Appello di Lecce, pronunciando in sede di rinvio,con sentenza 7.4.2016 ha condannato il C. all’immediato rilascio dell’azienda in favore dei N. – S. ritenendo che la relativa domanda risultava implicitamente riformulata in appello;
rilevato che contro tale pronuncia il C. ricorre per cassazione con due motivi;
rilevato che al ricorso resistono i N. – S. con controricorso e che il relatore ha proposto il rigetto per manifesta infondatezza.
rilevato che col ricorso si deduce:
1.1 violazione dell’art. 394 c.p.c. per essersi il giudice di rinvio discostato dai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento: a dire del ricorrente, unico compito del giudice di rinvio era quello di stabilire se la domanda di restituzione (accessoria a quella di risoluzione del preliminare) abbia esaurito la sua giuridica esistenza, restando preclusa ogni altra questione attesi i precisi limiti del giudizio di rinvio; si sostiene quindi che andasse rilevata l’inammissibilità della domanda restitutoria mancando il rapporto di accessorietà con quella di risoluzione, rigettata;
1.2 violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare che il giudicato sul rigetto della domanda di risoluzione del preliminare aveva comportato l’automatica estinzione della domanda restitutoria;
2 ritenuto che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017