Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20677 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18770/2018 proposto da:

O.J., domiciliato in Roma, piazza Cavour 30, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e

difeso dall’avv. Lia Minacapilli del Foro di Enna, in forza di

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Caltanissetta e Questura Caltanissetta;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositata il

22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22/5/2018 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha respinto il ricorso presentato da O.J. (alias J.) (alias J.), cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione nei suoi confronti emesso dal Prefetto di Caltanissetta il 17/4/2018 e notificato in pari data.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che fosse irrilevante la pendenza del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta avverso la decisione negativa di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in difetto di provvedimento di sospensiva, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 13 del 2017, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13;

ha escluso la violazione del diritto alla traduzione stanti le difficoltà di reperimento di un interprete di lingua dialettale edo e della traduzione in lingua inglese, lingua ufficiale della Nigeria, conosciuta e preferita dal ricorrente; ha affermato che il decreto prefettizio di espulsione non doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento della L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 7, in ragione della natura vincolata e del contraddittorio differito; ha ravvisato adeguata motivazione del provvedimento; ha escluso la sussistenza di spazi di applicazione del principio di non respingimento a causa della decisione negativa sulla richiesta di protezione internazionale.

2. Avverso la predetta ordinanza del 22/5/2018, comunicata in pari data, ha proposto ricorso O.J. (alias J.) (alias J.), con atto notificato del 20/6/2018, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in ragione della mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua edo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008: il Giudice aveva errato nell’escludere l’effetto sospensivo determinato dalla proposizione dell’opposizione per l’intero arco del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 13 del 2017, con l’introduzione dell’art. 35 bis.

La difesa aveva depositato la scheda SICID del processo, a dimostrazione che si verteva in procedimento pre-riforma, dimostrata dalla pendenza del giudizio di appello.

La Prefettura non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità non è stato notificato alla Prefettura e alla Questura di Caltanissetta, neppure, come indicato in epigrafe di ricorso, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio d’opposizione al decreto prefettizio d’espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. 23 novembre 1981, n. 689, art. 23) a pena d’inammissibilità nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato.

Nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Prefetto e la notificazione sia stata effettuata presso l’Avvocatura, benchè questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (ma non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’ufficio del Prefetto intimato (Sez. U, n. 118 del 07/11/2000, Rv. 541417-01; Sez. 1, n. 28852 del 29/12/2005; Sez. 1 n. 28848 del 29/12/2005; Sez. 1 n. 7251 del 29/5/2001; Sez. 1 n. 4757 del 3/4/2002).

1.2. Tuttavia nella fattispecie il ricorso non è stato affatto depositato dopo la sua notificazione, diversamente da quanto indicato a pagina 5,ove si danno per allegate “n. 7 copie del ricorso complete di relata di notifica” (peraltro non eseguita), come verificato questo Collegio attraverso l’esame diretto del fascicolo.

Il ricorso non è quindi stato notificato in violazione della regola fissata dall’art. 369 c.p.c., comma 1 e a quanto risulta ex actis la notificazione del ricorso non è stata neppure richiesta dal ricorrente, che si è limitato a trasmettere a mezzo posta alla Cancelleria della Corte di Cassazione il ricorso non notificato.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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