Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20677 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20677 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 12208-2017 proposto da:
JAMICELI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIAN A n.66, presso lo studio dell’avvocato PII ‘FRO
PATERNO’ RADDUSA, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato DANI11.1′.

– ricorrente contro
CARUSO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso BUCO 1,1,ATO FRANCKSCA studio legale
AMERICO-PASTORE-All’A A.0, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO VILONA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 517/2017 della CORTE D’APPI1,1,0 di
CATANIA, depositata il 24/03/2017;

L._

Data pubblicazione: 08/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORI CCI 11 0.

Ric. 2017 n. 12208 sez. M2 – ud. 15-05-2018
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata da Jamiceli Riccardo la sentenza n.
517/2017 della Corte di Appello di Catania con ricorso
fondato su un articolato motivo e resistito con

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale ha dichiarato la
nullità dell’ordinanza del Tribunale di quella Città, di cui in
atti ed innanzi ad essa impugnata, con cui l’odierno
controricorrente veniva condannato al pagamento della
somma di C 12.069,92 per prestazioni professionali
espletate , quale legale, dal ricorrente.
Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e
falsa applicazione degli artt. 115, 139, 140 e 143 c.p.c.,
eccependo la “nullità della sentenza per motivazione
inesistente, apparente, ilogica e contraddittoria su un punto
decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 3 e 4
c.p.c.”.
1.1-

L’impugnata sentenza ha statuito la nullità della

notifica del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio ,
rimettendo, ex art. 354 c.p.c., gli atti al primo Giudice,

controricorso della parte intimata .

ritenendo che l’odierno ricorrente era

a conoscenza della

circostanza che l’appellante- odierno contro ricorrente “abitava, ormai dal 2010, nel Comune di Racalmuto,
contrada Comete”.
La decisione gravata, fondata su motivata e congrua

Il motivo, nel suo complesso, non può essere accolto.

Al

riguardo deve evidenziarsi e ribadirsi che “è nulla la

notifica ex art. 140 c.p.c. effettuata nel luogo di residenza
del destinatario, come risultante dai registri anagrafici,
qualora questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne
conosca l’effettiva residenza o domicilio” ( Cass. n.ri
3590/2005 ; 11369/2006).
Pertanto la decisione della Corte distrettuale risulta
conforme all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di
legittimità.
Nulla viene decis«nnente addotto dalla parte ricorrente al
fine di confutare, in punto di diritto, l’esattezza della
decisione gravata.
Al riguardo va ribadito il principio per cui ” in materia di
procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di
violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360,
n. 3 c.p.c., giusto il disposto di cui all’art. 366, co. I . n. 4
c.p.c., deve essere , a pena di inammissibilità, dedotto

4

valutazione, risulta corretta ed immune dai denunciati vizi.

mediante la specifica indicazione delle affermazioni di
diritto contenute nella sentenza gravata che
motivatamente si assumono in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle
stesse” ( Cass. n. 1317/2004).

l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere
“specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni contenute nella sentenza
gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).
Il motivo, dunque, non può essere accolto.
2.- Il ricorso deve, pertanto , essere rigettato.
3.-

Le spese seguono la soccombenza e si determinano

come in dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte

5

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del controricorrente delle spese del giudizio,
determinate in C 2.900,00, oltre C 200,00 per esborsi,
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.

2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
15 maggio 2018.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del

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