Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20676 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 20/07/2017, dep.31/08/2017),  n. 20676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7480-2016 proposto da:

C.N.B., C.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE CARSO n. 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SABATELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato SANTO DE PREZZO;

– ricorrenti –

contro

L.C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 370/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE

Sezione distaccata di Taranto, depositata il 4/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che

C.N.B. e C.L. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi avverso la sentenza n. 370/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE – Sezione distaccata di Taranto, depositata il 4/11/2015;

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile l’appello proposto, sul rilievo che gli appellanti, pur avendo individuato le parti della sentenza impugnata da modificare, non avrebbero specificato come dovrebbero essere modificate, “riproponendo lo stesso iter del primo grado anche dal punto di vista logico ricostruttivo, sia soprattutto perchè” non avrebbero individuato “il nesso causale tra l’errore denunciato e la decisione impugnata”;

il Primo Presidente, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 8845 del 15 aprile 2017 della Terza Sezione Civile, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal testo dell’art. 342 c.p.c. – di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 154 – (e dell’omologo art. 434 c.p.c., per il rito del lavoro) ed in particolare se essa imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;

appare, pertanto, necessario rinviare la decisione del presente ricorso all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla richiamata questione.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 8845 del 15 aprile 2017.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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