Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20676 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23175-2011 proposto da:

C.T., C.F. (OMISSIS), N.F. C.F. (OMISSIS),

S.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

VICINANZA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO BORRI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI AREZZO, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

PROVINCIA DI AREZZO C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BRIZZOLARI, rappresentata e difesa dall’avvocato CINZIA

BALDO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.T. C.F. (OMISSIS), N.F. C.F. (OMISSIS),

S.M.G. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1126/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2010 R.G.N. 1221/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO per delega Avvocato BALDO

CINZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

inammissibilità e in subordine rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno i ottobre 2010) accoglie l’appello della Provincia di Arezzo avverso la sentenza n. 314/2008 del Tribunale di Arezzo e, in parziale modifica di tale sentenza: 1) dichiara il diritto degli appellati C.T., N.F. e S.M.G. a partecipare alle progressioni economiche orizzontali dell’anno (OMISSIS) e cioè a quelle dell'(OMISSIS) per l’eventuale attribuzione della progressione D2 e a quelle dell'(OMISSIS) per l’eventuale attribuzione della progressione D3; 2) dichiara che, nella suddetta eventuale progressione economica, deve essere riassorbita l’indennità di amministrazione precedentemente percepita alle dipendente del Ministero dell’Economia; 3) compensa, tra le parti, metà delle spese del doppio grado restando la restante metà a carico della Provincia, comunque soccombente, anche se in parte, rispetto alla originaria domanda.

La Corte d’appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in primo luogo si deve registrare che la Provincia di Arezzo – mutando linea difensiva rispetto al primo grado – in questo grado riconosce esplicitamente il diritto degli attuali appellati a partecipare alle progressioni economiche in discussione, facendo solo questione del tipo di articolazione e del riassorbimento della indennità di funzione;

b) nel lavoro pubblico, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore, ma può avere solo il limitato effetto dell’attribuzione delle differenze retribtitive;

c) pertanto, questo è l’effetto da attribuire anche alla sentenza n. 1683/2006 della stessa Corte di appello ormai passata in giudicato al riguardo, senza che se ne possa trarre la conseguenza secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori di preposto alle SICA (Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego e il Collocamento In Agricoltura) possa valere come corretto inquadramento nella ex 8^ qualifica funzionale e conseguentemente nella posizione D3;

d) deve pertanto affermarsi l’esattezza del primo inquadramento nella posizione D1 e, conseguentemente, essere dichiarato il diritto dei dipendenti a partecipare alle suindicate progressioni economiche e non quello a partecipare alle progressioni economiche per l’accesso dalla posizione D3 alla D4 (dell'(OMISSIS)) e alla D5 (dell'(OMISSIS)), modificandosi, sul punto, la sentenza appellata;

e) “nulla questio” sulla riassorbibilità della indennità dl funzione, In conformità con la condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia.

2.- Il ricorso di C.T., N.F. e S.M.G. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, la Provincia di Arezzo, che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi, espressamente proposti soltanto avverso il capo della sentenza che ha negato lo sviluppo delle progressioni economiche, come rivendicato a partire da D3, sulla contestazione del conseguente presupposto della correttezza dell’inquadramento iniziale nella posizione D1.

I ricorrenti, inoltre, specificano di non intendere di ricorrere avverso il capo della sentenza che ha affermato la necessità del riassorbimento, visto che tale statuizione risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità “medio tempore” consolidatasi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e di alcune norme del CCNL 31 marzo 1999 Regioni e Autonomie locali e dei relativi allegati.

Si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione la circostanza che il passaggio tra D1 e D3 rappresenta soltanto una progressione economica nell’ambito della medesima categoria D (come affermato da Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2279).

Peraltro, l’allegato A, richiamato dall’art. 3, comma 7, del CCNL cit. fissava nella posizione economica D3 il trattamento tabellare iniziale per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come Integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla 8^ qualifica funzionale, come accade per gli attuali ricorrenti principali, i quali giudizialmente hanno ottenuto, nei confronti del Ministero del Lavoro (ente di provenienza), il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ascrivibili alla ex 8^ qualifica funzionale.

Nell’indicata situazione, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 – diversamente da quanto affermato dalla Corte fiorentina – non può svolgere alcuna funzione, visto che il trattamento di cui si discute, per la contrattazione collettiva, è meramente economico è non tocca l’inquadramento giuridico.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’effetto impeditivo – presunto dalla Corte territoriale – esercitato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in ordine al riconoscimento, come iniziale, della posizione D3 ai fini della progressione in D4 e D5, nonostante la suddetta normativa contrattuale.

In particolare si lamenta la mancata specifica motivazione del rigetto della tesi dei lavoratori relativa all’applicabilità, nel propri confronti, del regime contrattuale derogatorio, indicato nel precedente motivo.

Si sostiene, in altri termini, che la Corte fiorentina avrebbe, da un lato, preso in considerazione Il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto dello svolgimento di mansioni superiori ascrivibili alla ex 8^ qualifica funzionale presso il Ministero, ma, d’altra parte, avrebbe omesso di esaminare la rilevanza della contrattazione al fine del riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni apicali svolte.

2 – Sintesi del ricorso incidentale.

2.- Si contesta la sola statuizione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha compensato, tra le parti, metà delle spese del doppio grado, lasciando la restante metà a carico della Provincia, considerata comunque soccombente, anche se in parte, rispetto alla originaria domanda.

Si sostiene che, seppure la Provincia è rimasta soccombente sulla domanda di riconoscimento del diritto dei lavoratori a partecipare alle progressioni orizzontali, sulle altre domande (in appello) è risultata vittoriosa, pertanto la compensazione avrebbe dovuto operarsi – peraltro Integralmente – solo per il primo grado e non per il giudizio di appello nel quale gli odierni ricorrenti sono rimasti totalmente soccombenti.

3- Esame del ricorso principale.

3 – L’esame congiunto dei due motivi del ricorso principale – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta al loro rigetto, per le ragioni dl seguito esposte.

4.- Per una migliore chiarezza espositiva si precisa che, come risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti:

1) i ricorrenti, con decorrenza 26 novembre 1999 accertata da giudicato, sono transitati alla Provincia di Arezzo dal Ministero del Lavoro, ove erano inquadrati nella 7^ qualifica funzionale (corrispondente alla posizione D1);

2) hanno rivendicato, in primo luogo, il diritto ad avere come primo inquadramento presso la Provincia la posizione economica D3, perchè in base all’art. 3, comma 7, del CCNL 31 marzo 1999 Regioni e Autonomie locali gli ex 8^ qualifica funzionale di quel Comparto, avevano il primo inquadramento in D3, mentre il loro primo inquadramento è stato in D1;

3) i ricorrenti in primo grado hanno anche rivendicato il diritto a partecipare alle progressioni economiche dell’anno (OMISSIS) dell’Area D del suddette; CCNL e la Provincia di Arezzo – mutando linea difensiva rispetto al primo grado – in appello ha riconosciuto esplicitamente tale diritto degli attuali ricorrenti principali, facendo solo questione del tipo di articolazione e del riassorbimento della indennità di funzione;

4) nella sentenza di primo grado è stato affermato che, per effetto alla sentenza n. 1683/2006 della Corte di appello di Firenze ormai passata in giudicato, dovesse riconoscersi agli attuali ricorrenti principali l’inquadramento nella ex 8^ qualifica funzionale e conseguentemente nella posizione D3, sulla base dello svolgimento delle mansioni superiori di preposti alle SICA (Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura);

5) conseguentemente, il primo giudice ha dichiarato il diritto dei dipendenti a partecipare alle progressioni economiche per l’accesso dalla posizione D3 alla D4 (dell'(OMISSIS)) e alla D5 (dell'(OMISSIS));

6) la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che il suddetto giudicato debba essere interpretato in conformità con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e che, pertanto, esso non possa influire sull’esattezza del primo inquadramento in D1, corrispondente alla ex 7^ qualifica funzionale di appartenenza ed ha quindi dichiarato il diritto dei dipendenti a partecipare alle progressioni economiche orizzontali dell'(OMISSIS) per l’eventuale attribuzione della progressione D2 e dell'(OMISSIS) per l’eventuale attribuzione della progressione D3.

5.- Deve essere premesso che è Indubbio che il passaggio, a seguito di selezione, tra le diverse posizioni economiche di una delle quattro aree in cui è stato articolato il sistema classificatorio del lavoro pubblico, a partire dal CCNL 1998-2001 del Comparto Ministeri – cui si sono uniformati i contratti degli altri Compatii, come il CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie locali 1998-2001 che viene in considerazione nella specie – costituisce una mera progressione economica all’interno della stessa area (vedi, per tutte: Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2279).

6.- Va, però, sottolineato che – diversamente da quel che sostengono i ricorrenti – per il presente giudizio non rileva la suddetta fattispecie, in quanto le censure sono incentrate sulla correttezza o meno dell’attribuzione del primo inquadramento nel Comparto Regioni ed Autonomie locali a dipendenti statali transitati alle dipendenze delle Regioni ed degli Enti Locali, per effetto del conferimento delle funzioni e del compiti in materia di mercato del lavoro a tali Enti e le relative conseguenze, anche in termini dl diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali dell’area di attribuzione (nella specie: area D).

Viene, pertanto, In considerazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia dei trattamenti economici e degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicchè le scelte della contrattazione collettiva in materia di Inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, in linea generale, sottratte al sindacato giurisdizionale e il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (vedi: Cass. 2 settembre 2010, n. 19007). Infatti, tale principio è applicabile a eventuali disparità che nascano da autonome scelte del datore di lavoro, mentre non viene In considerazione se le disparità derivano da pattuizioni dell’autonomia negoziale delle Parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e Istituzionalizzato, di regola sufficiente a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (vedi, per tutte, “mutatis mutandis”: Cass. n. 1037/14; Cass. n. 6842/14; Cass. n. 14331/14 e, in precedenza, Cass. n. 16504/08; Cass. n. 5726/09; Cass. n. 6027/09; Cass. n. 12336/09; Cass. n. 4962/12; Cass. n. 4971/12).

Corollario del suddetto principio è l’inapplicabilità nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale dell’art. 2103 c.c., nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell’inquadramento alle mansioni svolte, visto che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo periodo (nel testo applicabile “ratione temporis” nella specie) l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non può avere effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

A ciò va aggiunta la non incidenza, di per sè, sulla validità delle scelte operate dalle Parti collettive nel senso di attribuire primario rilievo, per l’operativita di alcune clausole contrattuali, alle risorse economiche rese in concreto disponibili dalla finanza pubblica (vedi, per tutte: Cass. 23 marzo 2016, n. 5772).

7.- Questa è la cornice in cui va Inquadrata la presente fattispecie, che presenta delle analogie rispetto ad altre esaminate da questa Corte, con l’affermazione di principi che il Collegio condivide (vedi, per tutte. Cass. 16 giugno 2005, n. 12956; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2456).

Nell’attuale giudizio, tuttavia, non si discute della determinazione del trattamento economico da attribuire ai dipendenti statali transitati alle dipendenze alle dipendenze elle Regioni e degli Enti locali – quali sono gli attuali ricorrenti – quanto piuttosto della correttezza o meno del loro primo inquadramento nella posizione D1, anzichè nella D3 rivendicata, con tutto ciò che ne consegue.

Ebbene, non può non affermarsi l’esattezza della decisione della Corte fiorentina di cui si tratta, nel senso di ritenere corretto come primo inquadramento quello nella posizione D1.

E’, infatti, pacifico che:

a) presso il Ministero di provenienza i ricorrenti erano inquadrati nella ex 7^ qualifica funzionale;

b) anche dall’allegato A del CCNL invocato dal ricorrenti (cui rinvia il comma 7 dell’art. 3 del CCNL) risulta che, pure per i lavoratori già dipendenti delle Regioni e degli Enti locali alla data di stipulazione del contratto stesso, il trattamento tabellare iniziale poteva essere fissato nella posizione economica D3 soltanto per coloro che potevano essere ascritti alla 8 qualifica funzionale. Situazione che non riguarda gli attuali ricorrenti.

8.- Nè può valere in contrario la sentenza passata In giudicato richiamata.

Infatti, tale sentenza che si è limitata ad accertare giudizialmente l’avvenuto svolgimento presso il Ministero del Lavoro (ente di provenienza) da parte dei ricorrenti di mansioni superiori a quelle di inquadramento, come tali ascrivibili alla ex 8^ qualifica funzionale.

Ma, come correttamente affermato dalla Corte territoriale – sulla base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 – tale sentenza non ha certamente attribuito la suddetta superiore qualifica, nè avrebbe potuto farlo.

Pertanto, essendo rimasta immutata la qualifica originaria, i dipendenti non potevano che essere inquadrati inizialmente nella posizione D1.

9.- Anzi, in teoria, avendo il CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie locali 1998-2001, stabilito la decorrenza della applicabilità ai dipendenti dello Stato delle disposizioni sul trattamento normativo ed economico dettate dalla contrattazione di tale Comparto, nella data di effettiva messa a disposizione delle relative risorse finanziarie (essendo il passaggio di personale regolato ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 7), in assenza di prova sull’avvenuto verificarsi di tale ultima evenienza in tempo utile non sarebbe stato possibile affermare il diritto dei dipendenti a partecipare alle progressioni economiche orizzontali dell’anno (OMISSIS) (vedi: Cass. 4 febbraio 2014, n. 2456).

Peraltro, come sottolineato dalla Corte territoriale, la Provincia di Arezzo – mutando linea difensiva rispetto al primo grado – in appello ha riconosciuto esplicitamente il diritto degli attuali appellati a partecipare alle suddette progressioni economiche, limitandosi a porre in discussione soltanto il tipo di articolazione e il riassorbimento della Indennità di funzione.

A tale immotivato mutamento delle argomentazioni difensive non poteva che conseguire l’affermazione della sussistenza del diritto a partecipare alle progressioni economiche orizzontali dell’anno (OMISSIS) e cioè a quelle dell'(OMISSIS) per l’eventuale attribuzione della progressione D2 e a quelle dell'(OMISSIS) per l’eventuale attribuzione della progressione D3.

10.- Di qui il rigetto del ricorso principale.

4 – Esame del ricorso incidentale.

11. Anche il ricorso incidentale non è da accogliere.

12.- In base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito e quindi esula dal suddetto sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, anche la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell’ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. 4 giugno 2007, n. 12963; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; Cass. 16 giugno 2011, n. 13229);

b) il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi l’esito favorevole eventualmente conseguito in qualche grado o fase del giudizio (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406 cit.).

12.1.- Nella specie la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, ha:

a) da un lato ha indicato i motivi della disposta compensazione della metà delle spese di lite del doppio grado di merito, in conformità con il regime introdotto dalla L. n. 263 del 2005 in vigore dal 10 marzo 2006, da applicare ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, come quello di cui si tratta;

b) d’altra parte, ha esplicitato le ragioni che l’hanno portata ad affermare la soccombenza parziale – valutata con riguardo alla originaria domanda e, quindi, correttamente in ragione dell’esito finale della lite – della Provincia di Arezzo e quindi a porre a carico della Provincia stessa la restante metà delle spese processuali, sempre relative al due gradi di merito del giudizio.

12.2.- In tale situazione le censure della ricorrente incidentale risultano inammissibilmente dirette a contestare le ben motivate valutazioni effettuate dalla Corte fiorentina, nell’esercizio del proprio potere di discrezionale, in ordine alla valutazione della ricorrenza di una situazione di soccombenza reciproca e della conseguente opportunità di compensare in parte le spese dl lite con le suindicate modalità.

5 – Conclusioni.

13.- In sintesi, sia il ricorso principale sia il ricorso Incidentale devono essere respinti. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese processuali del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta ricorso principale e quello incidentale. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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