Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20676 del 08/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20676 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 734-2018 proposto da:
19E11’1’SO-W BANK S.p.a., in persona del responsabile del settore
contenzioso dott. Delfino Mirandola, elettivamente domiciliata presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata. dell’avvocato GENNARO
ARCUCCI che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al
ricorso;
– ricorrentecontro
LATERTIN

s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore

dott. Denis Cungeli, Attivamente domiciliata presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO SCI II RON I in Bari Via Mazzitelli 130
che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al
controncorso;
– resistente-

c

Data pubblicazione: 08/08/2018

avverso sentenza n. 5269/2017 del TRIBUNALE di 13 ARI, depositata
il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARMI
RITENUTO IN FATTO

per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza
21.11.2017 con la quale il Tribunale di Bari, rigettando l’eccezione della
medesima — che aveva eccepito la competenza arbitrale in relazione
alla domanda di nullità, di annullabilità e di risoluzione proposta dalla
s.r.l. Later.Fin in ordine ad un contratto di intermediazione finanziaria
e alla successiva operazione di I RS — ha confermato la sussistenza della
propria competenza sull’assunto che, malgrado il tenore letterale della
clausola arbitrarle figurate nel contratto anzidetto («Ogni contestazione
o controversia fra le parti comunque derivante dal presente Accordo
e/o da ciascun contratto verrà deferita ad un collegio di 3 arbitri … »),
«è evidente che l’attrice non ha esercitato in via esclusiva un’azione di
natura strettamente contrattuale, avendo ripetutamente dedotto
nell’atto introduttivo l’illiceità della condotta tenuta dalla Banca, tra
l’altro sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi … ossia
una violazione tipicamente riconducibile alla responsabilità
precontrattuale», traendo da ciò il conclusivo asserto che «attesa la
natura cumulativa (contrattuale ed extracontrattuale) dell’azione
proposta dall’attrice tale da non poter essere ricompresa nella
previsione di arbitrato pattuita tra le parti, deve ritenersi che l’odierna
domanda non possa soggiacere alla deroga convenzionale alla
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria».

Cons. Est. Marulli

RG 734/18 Deutsche Bank-Later.Fin
2

1. Con il ricorso in atti la s.p.a. Deutsche Bank ha instato questa Corte

2. Al mezzo così proposto ha replicato l’intimata, eccependo in
pregiudizialità la nullità della procura rilasciata dal legale rappresentante
della banca ai fini del presente giudizio, essendo stata sottoscritta dal
medesimo in forma digitale senza osservare tuttavia le modalità
regolamentari previste a tal fine, atteso che tutti gli allegati al ricorso —

non in formato CADES, quando solo quest’ultimo formato — che
produce l’estensione “.p7m” al contrario del primo che produce
l’estensione “.pdf” — «garantisce l’impossibilità di modificare il
documento».
3. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente
dell’art. 380-ter, comma 1, cod. proc. civ.
Memoria della ricorrente ex art. 380, comma 2, cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Premesso che secondo quanto deciso dalle SS.U11. con sentenza di
prossima pubblicazione la questione pregiudiziale sollevata
dall’intimata appare oramai superata in ragione dell’equivalenza di
entrambe le firme digitali di tipo Ci\ d NS e di tipo PAdES, scrutinando
nel merito il ricorso va rilevato che, con il primo motivo, la banca
ricorrente lamenta la contrarieta dell’impugnata decisione al principio
secondo cui, in ossequio al più generale dettato dell’art. 10 cod. proc.
civ., la competenza si determina in base alla domanda e che nella
specie la pretesa violazione degli obblighi informativi era stata
declinata dalla LaterTin «al fine di ottenere la dichiarazione di
invalidità c/o risoluzione per inadempimento contrattuale e mai al fine
di far valere una presunta responsabilità precontrattuale e/o
extracontrattuale»; con il secondo la banca deduce la violazione degli
artt. 1362 e 1367 cod. civ. e dell’art. 808 cod. proc. civ. risultando
RG 734/18 Deutsche Bank-later.Fin

Cons. Est. Marulli
3

e così pure la procura — erano formati e firmati in formato PADES e

l’impugnata decisione contraria al principio secondo cui «nel dubbio la
convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza
arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o
dal rapporto a cui la convenzione si riferisce»; con il terzo motivo la
banca eccepisce la violazione dell’art. 819-ter cod. proc. civ., poiché

dell’azione proposta dalla Later.11in «dovrà necessariamente essere
dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Bari limitatamente alle
domande di natura contrattuale formulate nel libello introduttivo».
3. Il ricorso é fondato e va affermata la competenza arbitrale.
4. E un canonico postulato del diritto vivente che la competenza si
determini, giusta la previsione recata dall’art. 10 cod. proc. civ., che
quantunque intesa a regolare il solo profilo di essa afferente al valore, è
tuttavia espressione di un principio di portata generale (Cass., Sez. VII, 26/03/2014, n. 7182) in base alla domanda, di modo che, dovendo
procedersi alla determinazione di essa solo in forza dell’originaria
prospettazione contenuta nella causa petendi posta a fondamento della
domanda attorea (Cass., Sez. VI-III, 22/10/2015 n. 21457), con
esclusione perciò di ogni inferenza delle contestazioni svolte dal
convenuto, la verifica riguardo alla sua sussistenza in capo al giudice
adito va condotta alla stregua del predetto principio, tenendo altresì
conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione
a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice
la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito
al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui
questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass.,
Sez. VI-III, 29/08/2017, n. 20508).

Cons. Est. Marulli

RG 734/18 Deutsche Bank-Later.Fin
4

nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere la natura cumulativa

5. Ora, delibando la specie in discorso alla luce del delineato quadro di
riferimento, l’errore in cui è caduto il decidente nell’atto di sindacare la
propria competenza in rapporto alla dedotta eccezione di
compromesso è di manifesta evidenza. Una volta, infatti, considerato
il positivo dettato della norma compromissoria, il Tribunale di Bari,

rammentati, non avrebbe potuto pervenire ad affermare, come fatto, la
propria competenza, ma in adesione segnatamente al principio
enunciato dall’art. 10 cod. proc. civ. avrebbe dovuto riconoscere la
sussistenza della competenza arbitrale ed avrebbe dovuto perciò
spogliarsi della cognizione in favore degli arbitri.
6. E, questo per due ordini di ragioni. Intanto perché scorrendo le carte
processuali che la Corte, essendo qui giudice del fatto processuale, è
legittimata ad esaminare, è munito di riscontro testuale e
argomentativo inequivoco il fatto che l’attrice abbia inteso azionare
l’incardinato giudizio avanti al Tribunale al fine di vedere dichiarata la
nullità ovvero l’annullabilità e da ultimo la risoluzione del contratto
quadro e del susseguente IRS stipulati con la banca il 28.5.2003, così
radicando una molteplicità di domande che nel contratto rinvenivano
la propria giustificazione causale e che del contratto intendevano far
valere i vizi o l’irregolare sua esecuzione.
Né in contrario è spendibile l’argomento fatto proprio dal decidente
(violazione degli obblighi informativi in fase di trattativa), giacché
l’obiezione, stando alla rappresentazione che delle proprie doglianze
Offre la resistente, non sembra esattamente rispettosa della realtà
processuale, dal momento che eppur vero che è a più riprese costei ha
dedotto la violazione degli obblighi informativi e comportamentali
gravanti sugli intermediari, ma al decidente è sfuggito che tale pretesa
Cons. Est. Marulli

RG 734/18 Deutsche Bank-Later.Fin
5

ove avesse declinato il proprio giudizio nel rispetto dei principi sopra

violazione è stata dedotta con riferimento al contratto di IRS stipulato
a seguito dell’accordo quadro, di modo che specificando la clausola
compromissoria contenuta in quest’ultimo che «ogni contestazione o
controversia fra le parti comunque derivante dal presente Accordo c/o
da ciascun contratto verrà deferito ad un collegio di 3 arbitri … », la

7. Ove poi ciò fosse avvenuto, ostativa al deliberato del Tribunale si
rivela la seconda ragione cui si è fatto cenno, poiché, fermo in
principio che il decidente avrebbe dovuto astenersi dall’interpretare la
domanda, non essendo essa, nel suo vario articolarsi, affetta da alcuna
ambiguità che potesse giustificarne la riqualificazione, assorbente nel
dirimere il conflitto nel senso della competenza arbitrale è il criterio di
chiusura dettato dall’art. 808-q/tater cod. proc. civ. («nel dubbio, la
convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza
arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o
dal rapporto cui la convenzione si riferisce»), onde, quand’anche vi
fosse stato un margine di dubbio sulla natura contrattuale della
controversia — è il dubbio non era di certo giustificato dal concreto
tenore delle domande attrici — la decisione sul punto non avrebbe
potuto deflettere da questo criterio e doverosa sarebbe stato perciò
riconoscere la preminenza della volontà compromissoria delle parti.
8. Accogliendosi, perciò, il ricorso, va affermata nella specie la
competenza arbitrale.
9. Alla liquidazione delle spese del presente regolamento provvederà il
giudice ir-lquem.
PQM
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri anche ai fini
della liquidazione delle spese del presente procedimento.
Cons. Est. Marulli

RG 734/18 Deutsche Bank-Later.Fin
6

competenza arbitrale non avrebbe dovuto essere messa in dubbio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile

il giorno 17.4.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA