Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20675 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 15/06/2017, dep.31/08/2017),  n. 20675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 4862-2017,

sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 15 febbraio

2017, nel procedimento vertente tra:

C.A. da una parte ed EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE

dall’altra ed iscritto al n. 1427/2016 RG di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

Lette le conclusioni scritte del PNI, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Pepe Alessandro che chiede che la Corte di

Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Giudice

di pace di Roma, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 19 dicembre 2014, si è dichiarato incompetente per materia, individuando come competente il Tribunale di Roma, in ordine alla domanda di opposizione al preavviso di fermo amministrativo del veicolo proposta da C.A. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a e di Roma Capitale (opposizione proposta in relazione al fermo intimato per violazioni del codice della strada);

– il Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti riassumevano la causa, con ordinanza in data 15.2.2017 ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo che competente per materia a decidere sulle opposizioni a preavviso di fermo amministrativo, qualora la misura cautelare sia emessa a garanzia del credito dell’amministrazione derivante dalla violazione di norme del codice della strada, sia il giudice di pace (in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 3 e 7), e cita in tal senso Cass. n. 15143 del 2016, secondo la quale “L’opposizione a preavviso di fermo amministrativo il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dal D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, commi 3 e 7”;

– il Procuratore Generale ha concluso adesivamente alle conclusioni del giudice rimettente, per la declaratoria di competenza per materia del Giudice di pace di Roma a decidere sulla opposizione a preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di controversia rientrante nei limiti di valore della competenza di questi (la pretesa è portata da una cartella esattoriale per complessivi Euro 1.564,25) ed anche nella competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di controversia avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;

successivamente, l’Avvocato generale si è riservato per l’Ufficio di formulare nuove conclusioni, ove richiesto, essendo stata rimessa alle Sezioni Unite la questione, fissata per la discussione all’udienza del 6.6.2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1) la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del Giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento;

2) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle stesse Sezioni Unite.

Appare pertanto opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione delle ridette questioni da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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