Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20675 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13870/2018 R.G. proposto da

S.F., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo de Maio, con

domicilio eletto in Roma alla Via Fea n. 4, presso lo studio

dell’avv. Adelelmo Colesanti n. 4.

– RICORRENTE-

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco p.t..

– INTIMATO-

e

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco p.t..

– INTIMATO-

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t..

– INTIMATA-

avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 11157/2017, depositata

in data 13.11.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dal S. avverso la sentenza del Giudice di pace con cui era stata respinta l’opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata dal ricorrente avverso un estratto di ruolo e le ivi richiamate cartelle di pagamento, relative a sanzioni irrogate per violazione del codice della strada.

Il Giudice di merito ha rilevato che l’impugnazione non indicava specificamente le parti della sentenza che il S. aveva inteso appellare, non conteneva l’esposizione dei motivi di dissenso nè uno schema di sentenza alternativa, con le modifiche alla ricostruzione in fatto e in diritto che la parte aveva inteso ottenere.

Ha inoltre dichiarato la tardività della domanda, riqualificata come opposizione agli atti esecutivi, rilevando che le cartelle erano state validamente notificate e che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 20 gg. dal ricevimento di copia dell’estratto di ruolo.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da S.F. sulla base di un unico motivo di ricorso.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e la violazione dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che l’appello non poteva esser dichiarato inammissibile poichè il ricorrente aveva chiaramente sviluppato le argomentazioni volte a sostenere l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento, eseguite ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ed aveva specificamente contestato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, istando per la riforma dell’intera decisione impugnata, non essendo necessaria l’elaborazione di uno schema di decisione alternativa a quella oggetto dell’impugnazione.

Lamenta inoltre il ricorrente che il tribunale abbia erroneamente dichiarato la validità delle notifiche delle cartelle sebbene effettuate in luogo diverso da quello di residenza del ricorrente, come risultante dalle certificazioni anagrafiche depositate in giudizio. Inoltre, in mancanza di atti interruttivi validamente notificati, la pretesa doveva ritenersi estinta per l’intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni.

2. Il motivo è fondato.

Premesso che, tenuto conto della data di notifica dell’impugnazione, l’appello ricadeva nella previsione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, deve ritenersi che il tribunale abbia erroneamente giudicato inammissibile l’impugnazione in assenza di un atto di appello “redatto in maniera organica e strutturata come nella fattispecie previsto a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 342 c.p.c., ritenendo che il S. dovesse: a) indicare specificamente le parti della sentenza che aveva inteso impugnare; b) esporre i motivi di dissenso mediante l’indicazione degli errori e le omissioni in cui era incorso il giudice di pace; c) predisporre un progetto alternativo di decisione, individuando le modifiche alla ricostruzione in fatto o in diritto da apportare al provvedimento di primo grado.

La pronuncia si è, difatti, discostata dall’insegnamento di questa Corte secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).

Non erano quindi necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l’espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice o la predisposizione di un progetto di decisione alternativo, ma inoltre, come si evince dall’esame dell’atto di appello, il S. aveva chiaramente esplicitato le ragioni per le quali la notifiche della cartelle non potevano ritenersi validamente perfezionate, indicando le norme violate e sollecitando una completa riforma della decisione di rigetto dell’opposizione.

L’impugnazione, pur non strutturata, possedeva – quindi – tutti i requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c., e non poteva essere dichiarata inammissibile.

Le ulteriori ragioni di doglianza, relative alla denunciata violazione di legge, sono inammissibili per difetto di interesse poichè, avendo il tribunale ritenuto inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., le ulteriori statuizioni, pertinenti all’ammissibilità dell’opposizione svolta in primo grado, erano dirette al solo fine di rafforzare la motivazione ed appaiono comunque rese in carenza di potestas iudicandi – non costituendo espressione di un’autonoma ratio decidendi suscettibile di acquisire definitività e di cui la parte abbia motivo di dolersi (Cass. 24469/2013; Cass. 30393/2017; Cass. 3229/2012).

Segue – quindi – l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del tribunale di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa ad altro giudice del tribunale di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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