Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20675 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20675 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 26928-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrentr contro

CALMANTI CLAUDIA, GIORGETTI FABIO, PIGNIATIELLO PAOLA,
MAZZINI DANIELA, COSSU LARA, PELEGGI VALENTINA, CECCARELLI
1

Data pubblicazione: 09/09/2013

R.G. n. 26928/11
Ud. 7. 6. 13
INPS c. Peleggi + 6

ALVARO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo
studio dell’avvocato CARDONI CESARE, che li rappresenta e difende unitamente

– controricorrenti avverso la sentenza n. 6568/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 15.7.2010,
depositata il 17/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si
riporta alla relazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
44

1.

– Con sentenza n. 304/06 il Tribunale di Viterbo rigettava per intervenuta prescrizione le

domande di Valentina Peleggi, Daniela Mazzini, Lara Cossu, Fabio Giorgetti, Claudia Calmanti,
Paola Pignatiello e Alvaro Ceccarelli intese ad ottenere la condanna dell ‘INPS a pagare loro le
ultime tre mensilità di retribuzione dovute ex art. 2 dlgs. n. 80/92 dal Fondo di garanzia presso
l’istituto medesimo come conseguenza del fallimento della Vega 2 Distribuzione S.r.l., alle cui
dipendenze i predetti avevano lavorato.
1.1. – Con sentenza depositata il 17.11.10 la Corte d’appello di Roma, in riforma della
pronuncia di prime cure, riconosceva il predetto credito in favore dei summenzionati lavoratori.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l ‘INPS affidandosi a due motivi.
2.1. – Resistono con unico controricorso la Peleggi, la Mazzini, la Cossu, il Giorgetti, la
Calmanti, la Pignatiello e il Ceccarelli.

2

all’avvocato CONTICELLI GUIDO, giusta procura in calce al controricorso;

R.G. n. 26928/11
Ud. 7.6.13
INPS c. Peleggi + 6

3. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 47 co. 3 0 d.P.R. n.
639/70 e 4 co. 1° d.lgs. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, per avere l’impugnata sentenza

la propria domanda amministrativa il 23.10.01 e, poi, depositato il ricorso in via giudiziale solo il
4.11.05.
3.1. – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 5 0 d.lgs. n.
80/92 nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata
dall ‘istituto.
4. – Il primo motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento espresso da Cass.
S.0 n. 19992/09.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384,
art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi l’autorità
giudiziaria ai sensi dell’art. 459 c.p.c., e segg..
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini
prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88,
art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno
dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei
suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o
ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i
gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali
termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria”.
3

trascurato la decadenza dall’azione in cui erano incorsi i lavoratori, atteso che avevano proposto

R.G. n. 26928/11
Ud. 7.6.13
INPS c. Peleggi + 6

Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella “Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel comma

decadenza annuale.
Le Sezioni unite di questa S.C., risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi
all’interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda
dell’assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma
5, hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il
conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo
modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti
dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla
data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la
soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di
centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la
presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione
giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del
termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi
sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il
termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda
dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art.
47 (Cass. S. U. 2009/12718).
4.1. — Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, dovendosi dare continuità a quanto già
statuito da questa 5. C., in un caso analogo, con ordinanza n. 12852/2012.
Ai sensi del d.lgs. n. 80/1992, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, nel caso in cui il datore di
lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso
4

terzo del D.P.R. n. 639 del 1970, sicché alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di

R.G. n. 26928/11
Ud. 7.6.13
INPS c. Peleggi + 6

dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di
garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge n. 297 del 1982, dei crediti di lavoro non

comma 1, prevede è istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Nella fattispecie in esame si controverte dei crediti di
cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1.
Tanto premesso, va ricordato come questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando
principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che,
dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non
corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, com’è stato ritenuto dalla
giurisprudenza (tra le tante cfr. Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il
diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la
corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha
natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo
rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la
fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di
lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro,
verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di
procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di
assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo
carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è
conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore
di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di
lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del
distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura
concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed
5

corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto. Detta legge, all’art. 2,

R. G. n. 26928/11
Ud. 7.6.13
INPS c. Peleggi + 6

esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata. Sviluppo coerente è rappresentato dalla
risoluzione data al problema del regime giuridico del debito dell’INPS, quale gestore del Fondo, ai

enunciato dal Cass. SU. 3 ottobre 2002 n. 14220, sopra richiamato, per cui “il credito del
lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del
rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della L. 29 maggio 1982, n. 297,
e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito
dall’Inps per l’insolvenza o l’inadempimento del datore di lavoro. Peraltro la L. n. 297 del 1982,
art. 2, comma 2, prescrive espressamente il che lavoratore può domandare al fondo di garanzia il
TFR ed i relativi crediti accessori”.
In precedenza, Cass. n. 27917 del 2005, anche sopra richiamata, affermava che il diritto
positivo non consentiva di dubitare della natura previdenziale dell’obbligazione posta a carico del
Fondo di garanzia, in ragione delle seguenti considerazioni.
La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell’istituto, dettata
dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2.
Il Fondo di garanzia è istituito presso l’INPS con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in
caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120
c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione
obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda
amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della
misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta
amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo
la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione
forzata. 11 diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma
del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura
concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed
esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata. Appare quindi evidente come la prescrizione
del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c. c., prima del perfezionarsi

6

fini del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo il principio di diritto

RG. n. 26928/11
Ud. 7.6.13
INPS c. Peleggi + 6

della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’INPS (in tal senso la
giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).

riguardo all’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n. 23930); alla
necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione
della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per
evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente
inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell’art. 1310 c.c., non
trattandosi di un’unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa
natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663). Come si è accennato, questa Corte, nella citata sentenza n.
27917 del 2005, deduceva come il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei più
recenti arresti della giurisprudenza della Corte, giustificano l’abbandono degli orientamenti in
precedenza espressi sulla questione, secondo i quali, l’accollo ex lege comporterebbe l’aggiunta del
Fondo al datore di lavoro per l’adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di
tutte le regole delle obbligazioni solidali, e affermava il seguente principio di diritto: “il diritto del
lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del
TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di
credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito
vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione
solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi
dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e
misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la
conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può
essere rivolta all’Inps, e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei
confronti del Fondo di garanzia”.
Dunque, l’obbligazione assunta dal Fondo ha natura previdenziale, sicché non è applicabile al
caso di specie la disciplina delle obbligazioni in solido; la prescrizione del diritto alla prestazione
non può decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c. c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva,
che condiziona la proponibilità della domanda all’INPS, che il termine di prescrizione di un anno

7

La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo è stata affermata dalla Corte con

R.G. n. 26928/11
Ud. 7.6.13
INPS c. Peleggí + 6

non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore
di lavoro.

all’epoca dell’instaurazione del giudizio (la domanda in primo grado veniva proposta con ricorso
del 4.11.05), il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato,
non essendo intervenuti altri atti interruttivi.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si

PROPONE
l’accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo, non avendo i
controricorrenti fornito — né in ricorso né nella memoria depositata ex art. 380 bis co. 2° c.p.c. —
argomenti idonei a superare la giurisprudenza come sopra consolidatasi e condivisa anche in questa
sede.
III – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Ex art. 384 co. 2° c.p.c., non
essendo necessari accertamenti di fatto, si decide la causa nel merito con il rigetto della domanda
dei summenzionati lavoratori.
IV – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
mentre si compensano fra le parti le spese dei gradi di merito considerato che la giurisprudenza si è
consolidata in epoca successiva all’introduzione della presente lite.

P. Q. M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei
lavoratori. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna i predetti lavoratori alle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 50,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.6.13.

Ora, avendo gli odierni controricorrenti presentato domanda all’INPS in data 23.10.01,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA