Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20675 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20675 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8867-2017 proposto da:
SALZILLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANAMA n.86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
RANALLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
.N .S – ISTITUTO N .V.ION

DI MIA 1)1 ■EVIDIN1,_\

SOCIALE, C.F. SO078750587, in persona elel legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in RONIA, VIA CESARE’, BECCARLA 29,

presso la sede dell’AVVOC. \TURA CI’,NTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE
NI_ATANO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,
ANTONINO SGROI;

Data pubblicazione: 08/08/2018

- controrícorren te avverso la sentenza n. 165/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, con sentenza del 6 ottobre 2016, la Corte di Appello di
Perugia confermava la decisione del primo giudice di rigetto
dell’opposizione proposta da Vincenzo Salzillo al precetto notificatogli
dall’INPS per il pagamento della complessiva somma di euro
78.725,05 e fondato su due decreti ingiuntivi;
che la Corte territoriale – premesso che il Salzillo non aveva
impugnato la sentenza nella parte in cui era stata respinta
l’eccezione di prescrizione – osservava come l’eccezione di parziale
estinzione del credito per avvenuto pagamento non poteva essere
proposta per la prima volta in appello non essendo stata la questione
relativa ai parziali pagamenti mai sollevata innanzi al primo giudice;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Salzillo
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’INPS;
che

è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.

proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ. n cui in3iste r ‘accoglimeilLo :corso;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 437, 116 e 345 cod. proc. civ. nonché 2730
cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc.
civ.) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto
inammissibile, perché nuova, l’eccezione di pagamento (parziale),
peraltro ‘senza considerare neppure che i pagamenti parziali erano

Ric. 2017 n. 08867 sez. ML – ud. 07-06-2018
-2-

FERNANDES.

stati ammessi anche dall’INPS il quale aveva anche rideterminato
l’ammontare delle somme richieste al ricorrente;

che il motivo è fondato alla luce del principio più volte affermato da
questa Corte secondo cui l’avvenuto pagamento non costituisce
eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa della quale il
giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque

(Cass. n. 17598 del 14/07/2017; Cass. n. 11051 del 02/07/2012, tra
le varie);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
accolto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche in
ordine alla spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia
alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018
esidente

provata, anche in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso

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