Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20674 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.31/08/2017),  n. 20674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13252-2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO LIUZZO SCORPO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, e per essa DOBANK SPA, denominazione assunta da

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale mandataria, in persona

del Presidente del Consiglio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PONTESILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA LIBORIA MARIA

BONINCONTRO;

– controricorrenti –

nonchè contro

IRFIS FINANZIARIA per lo SVILUPPO della SICILIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’istanza di rinvio, avanzata dal procuratore della parte ricorrente in data 6 giugno 2017, al fine di “depositare in Cancelleria – secondo le modalità di rito vigenti- l’atto di rinuncia in forma cartacea ed in originale (…)”, non possa essere accolta, non essendo stato prospettato alcun impedimento al regolare tempestivo deposito dell’atto di rinuncia;

ritenuto che, in mancanza di regolare deposito di questo atto, il processo non possa essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

rilevato che il controricorso risulta sottoscritto con firma digitale, essendo privo di sottoscrizione del procuratore speciale anche l’originale depositato in forma cartacea;

ritenuta la necessità che sulla questione dell’ammissibilità del controricorso, qualora sia depositato ai sensi dell’art. 370 c.p.c., in forma cartacea che attesti la firma digitale, si pronunci il collegio composto dal Presidente Titolare e dai Coordinatori delle Sottosezioni ai sensi del punto 41.2 ultimo periodo delle tabelle di organizzazione della Corte di Cassazione per il triennio 2014-2016, come modificato dal Decreto del Primo Presidente del 5 luglio 2016, n. 102 e del punto 44.2 della di proposta tabellare 2017 – 2018.

PQM

 

DISPONE il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso ai fini della rimessione al collegio di cui in motivazione, con trasmissione del fascicolo al Presidente della sezione sesta civile per la nomina del relatore e la ulteriore trattazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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