Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20674 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 31/07/2019), n.20674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1293-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO FANZINI;

– ricorrente –

contro

P.M., P.D., P.L. nella qualità

di Procuratrice speciale di PI.LE. e

F.F.L., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE

DELLA CASA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1811/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 04/04/2014 il tribunale di Ravenna ha accolto la domanda di Pi.Le. e F.L.F. di condanna di M.G. alla demolizione di un manufatto a uso servizio di un hotel in Cervia, del muro di confine, delle sovrastanti finestre e della pluviale, prospicienti la proprietà degli attori, con condanna al pagamento di Euro 66.000 a titolo di risarcimento del danno.

2. Con sentenza depositata il 03/08/2017 la corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello di M.G. nei confronti di P.L. – quale procuratrice speciale di Pi.Le. e F.L.F. – nonchè di P.D. e M. quali donatarie degli immobili.

3. A sostegno della decisione, per quanto qui rileva, la corte d’appello ha indicato le ragioni (diversa quota di posa con aumento di cubature, aumento dell’altezza; in base sia ai verbali della polizia municipale di Cervia sia alla relazione di c.t.u.) per le quali “le opere realizzate dall’appellante nell’anno 2003 costituiscano una nuova costruzione, con conseguente necessità di rispettare” le vigenti distanze legali, “senza che il convenuto possa validamente opporre l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di costruire a una distanza inferiore” (p. 6, ma v. anche p. 5). La corte d’appello ha anche condiviso la liquidazione equitativa del danno effettuata dal tribunale, in misura di Euro 500 mensili in relazione al tempo trascorso dall’edificazione del manufatto (11 anni), per totali Euro 66.000.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G. su due motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso P.L. – quale procuratrice speciale di Pi.Le. e F.L.F. – nonchè P.D. e M.. Anche le controricorrenti hanno depositato memoria. 5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va rilevato che con memoria depositata in data 08/05/2018 la difesa dei controricorrenti ha comunicato il decesso di Pi.Le. in data 16/04/2018, dopo la sua costituzione, e ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo. In argomento, va rilevato che la morte della parte, nel caso di specie dopo la costituzione, non determina interruzione del giudizio di cassazione, non essendo applicabile tale istituto al procedimento di legittimità retto dall’impulso d’ufficio (v. ad es. Cass. n. 24635 del 03/12/2015).

2. Il primo motivo di ricorso, per violazione di norme di diritto indicate negli artt. 871 c.c. e ss., altre disposizioni anche regionali in tema di edilizia, è inammissibile.

2.1. Il motivo infatti, nel sostenere che in pianta il manufatto sarebbe rimasto uguale, salva una sopraelevazione la quale soltanto in astratto dovrebbe formare oggetto di rimozione, salvo a non essere “essenziale” in concreto, non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata che dà conto di come si tratti di un organismo edilizio del tutto nuovo, pertanto nel suo complesso tenuto al rispetto delle distanze.

2.2. In tal senso, il motivo si riduce alla negazione dell’accertamento in fatto svolto dai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità, a fronte dell’assenza di indicazione di effettive violazioni di norme di diritto sul piano interpretativo o applicativo.

2.3. Con la memoria la parte ricorrente sostiene che la censura non sarebbe di merito; essa, data la situazione pacifica della costruzione, si limiterebbe a far valere la non applicabilità della norma al caso concreto. In argomento, va premesso in diritto che la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (v. ad es. Cass. n. 6035 del 13/03/2018). Nel caso di specie, nel motivo si deduce: – che il manufatto originario non sarebbe stato trasformato; che le dimensioni in pianta sarebbero rimaste identiche; – che sarebbe stata rinnovata la copertura con una modesta sopraelevazione; – che l’estensione dell’obbligo delle distanze alla parte sottostante alla sopraelevazione sarebbe eccessiva; – che la sopraelevazione non sarebbe comunque essenziale e quindi dovrebbe essere legittima; – che, al limite, la sola sopraelevazione dovrebbe essere oggetto di rimozione.

2.4. Con la sentenza impugnata, invece, si dà atto come originariamente la costruzione non esistesse, venendo poi realizzata una tettoia e, dopo una concessione in sanatoria, il locale di servizio realizzato nel 2003, per il quale veniva intimata demolizione dal comune; successivamente veniva innalzata l’altezza del manufatto, come da domanda di condono del 2004 (v. sentenza impugnata pp. 3-5). E’ dunque evidente come la valutazione di nuovo organismo edilizio sia riferita a uno stato di fatto che non è fermo e indiscusso, ma oggetto di diverse ricostruzioni tra giudice del merito e parte ricorrente. Non trattasi dunque di contestazione di mera erronea sussunzione, ma di censura sostanzialmente di merito, inammissibile. 3. Con la seconda censura si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., verificatasi in primo grado e non riconosciuta in appello, oltre che violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. Si deduce che il tribunale avrebbe valutato il danno in riferimento ai criteri utilizzati per le immissioni, in maniera sproporzionata, così ponendo in essere un’ultrapetizione a fronte della domanda di danni per violazioni edilizie e liquidando un danno correlato a intollerabilità nel caso di specie insussistente.

3.1. Il motivo è parzialmente infondato, per insussistenza dell’ultrapetizione denunciata, e parzialmente inammissibile in quanto tendente a sollecitare una rivalutazione in fatto preclusa in sede di legittimità.

3.2. Posto, invero, che appare incensurabile valutazione discrezionale di merito quella di ancorare la liquidazione del danno a parametri quali quelli indicati in sentenza (la corte d’appello ha condiviso la liquidazione equitativa del danno effettuata dal tribunale, in misura di Euro 500 mensili in relazione al tempo trascorso dall’edificazione del manufatto di 11 anni, per totali Euro 66.000), correlati al pregiudizio derivante dall’esistenza del manufatto in rapporto al decorso del tempo, senza alcuna parificazione diretta della fattispecie a quella immissiva ex art. 844 c.c., non sussiste alcuna ultrapetizione, vizio sussistente solo allorquando il giudice attribuisca alla parte un bene della vita ulteriore rispetto a quello domandato, travalicando dai limiti dell’istanza.

3.3. Nel caso di specie tali limiti risultano rispettati con l’attribuzione del chiesto risarcimento, la cui “sproporzione” non risulta lamentata idoneamente quale violazione di legge, essendo del tutto mancanti – nel motivo – censure relative alle ragioni per le quali sussisterebbe la dedotta “sproporzione” in rapporto a precetti normativi.

4. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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