Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20674 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1874-2014 proposto da:

FUSSBALL CLUB SUEDTIROL S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA

DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI BRINA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERHARD

BRANDSTATTER;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ALTO ADIGE SUEDTIROL S.P.A., EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 75/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/03/2013 r.g.n. 212/2010.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15.3.13, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva assoggettato a contribuzione previdenziale le somme corrisposte a titolo di trasferta ad alcuni dipendenti, sul presupposto che gli stessi fossero trasfertisti, in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 51, comma 6 (TUIR).

Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

La società ricorrente, con atto del 16.7.15 ha rinunciato al ricorso per cassazione, notificando l’atto alla controparte ritualmente.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto. Le spese vanno compensate, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

PQM

dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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