Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20674 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20674 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 6091-2012 proposto da:
PODDA GIOVANNI ANTONIO PDDGNN40D233B354,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,
presso lo studio dell’avvocato PASCAZI PAOLO, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ARENA GREGORIO, ANGELO
CASILE giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrentecormro
ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE;
– intimata avverso la sentenza n. 767/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 26/02/2011;

Data pubblicazione: 09/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2012 n. 06091 sez. ML – ud. 20-05-2013
-2-

Ric. 2012 n. 06091 sez. ML – ud. 20-05-2013
-3-

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1.-Podda Antonio, con ricorso al Giudice del lavoro di Roma
conveniva in giudizio l’ENEA, di cui erano stati dipendenti, per ottenere la
liquidazione, in aggiunta a quanto spettante a titolo di trattamento di fine
rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa
(c.d. polizza n. 52900) stipulata in fra l’ENEA e l’INA, di cui erano beneficiari
i dipendenti dell’Agenzia.
2.- Rigettata la domanda con sentenza n. 22663 del 2005 e proposto
appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 767/11,
rigettava l’impugnazione ponendo in luce che la convenzione ENEA-INA
aveva le caratteristiche del contratto a favore di terzi con la finalità di
assicurare ai dipendenti le somme dovute per il t.f.r. e, allo stesso tempo, ed era
funzionale, altresì, all’interesse proprio dell’Ente all’efficienza della propria
gestione finanziaria.
Con il contratto di assicurazione, l’Agenzia si assicurava le
disponibilità economiche necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla
maturazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti ENEA.
Di contro non esisteva interesse dell’Ente a beneficiare i dipendenti,
all’atto delle percezione del t.f.r., anche emolumenti aggiuntivi rappresentati dal
plusvalore maturato rispetto alle somme versate a titolo di premio ed aggiornate
secondo le percentuali di legge.
3.- Avverso la sentenza resa in grado di appello proponeva ricorso
Podda Antonio.
4.- Non si è costituita l’ENEA.
5.- Parte ricorrente deduce, dopo aver ripercorso lo svolgimento del
giudizio, in fatto e in diritto, i seguenti motivi di ricorso, come di seguito
riportati, in sintesi:
1) violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione agli artt. 1325 e
1411 c.c. ed al R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4, prospettando che, in ragione di una
corretta interpretazione della polizza 52900, alla parte attrice spetterebbe
l’intero montante assicurativo (non essendovi nel contratto di assicurazione
alcuna limitazione di esso al t.f.r. maturato), quantomeno per la quota relativa ai
rendimenti finanziari derivanti dall’investimento dei premi versati;
2) violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2,
esponendosi la mancata acquisizione da parte del giudice di merito del
certificato assicurativo rappresentante la polizza individuale del dipendente
ENEA, conseguenza di un apodittico giudizio di superfluità, senza riferimento
alle esigenze probatorie, in considerazione del fatto che il documento è
nell’esclusiva disponibilità della convenuta;
3) carenza di motivazione, avendo il giudice di merito omesso la
considerazione di fatti e documenti decisivi proposti alla sua attenzione,
basando invece il suo convincimento su dati parziali, quali il solo art. 1 della
convenzione, omettendo l’analisi integrale e coordinata del contratto
assicurativo e degli altri documenti sottoposti, tra cui la fondamentale relazione
redatta dal consulente tecnico di ufficio nominato da diverso Collegio della
Corte d’appello in altra analoga controversia.
6.- La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in
controversia analoga a quella ora in esame, ha ritenuto che “in materia di

Così deciso in Roma il 20 maggio 2013

Il Presidente

indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla legge n. 297 del 1982, non
preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del
rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento
di fine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una
disposizione derogatoria alla disciplina legale. Deve, pertanto, escludersi che
siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l’effetto di
una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorché, in ragione della
struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che
essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del
datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità
economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine
rapporto” (Sezioni Unite, 12.10.09 n. 21553).
I principi così enunciati sono stati ribaditi, in relazione a controversia
analoga a quella in esame, dalla successiva Cass., ordinanza n. 2039 del 2012.
7.- Essendosi il giudice di merito adeguato ai principi di diritto sopra
richiamati, il ricorso sembra manifestamente infondato”.
Il Podda ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie
difese.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni
della relazione che non sono incise dalle deduzioni esposte nella memoria del
Podda. Pertanto rigetta il ricorso. Nulla spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA