Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20674 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20674 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 18461-2017 proposto da:
ORLANDO G

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

1/A1_,BER1’O 6/I’, presso il proprio studio rappresentato e difeso da
se medesimo;
– ricorrente contro
\Nco DI N \poi i sp,\;
– :Intimata
C017 tra

INPS

ISTITUTO NAZION:\IV DI1J-\ PRI IV1I)I 2N/\
80078750587, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VI A CI
presso

la

rappresentato

\ 29,

sede

dell’ AVVO( 2X11 1 RA

e

difeso dagli avvocati Cl

dell’istituto

medesimo,

Y.\:”I’IN A PUI,1,1,

Data pubblicazione: 08/08/2018

NICOLA VAI

l’,NIANUNI„\ C PANNOLO, MAN UI i

MA SSA ;

JoS

– resistente avverso la sentenza n. 6977/2017 del 1R1BUN A I i di NAP(

,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del

10/07/2018 dal Consigliere Dott.

SCODITT1.

Ric. 2017 n. 18461 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

I .NIZ.12(

clepositata il 15/06/2017;

Rilevato che:
secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di
causa, Banco di Napoli s.p.a. propose innanzi al Giudice di Pace di
Napoli opposizione ad atto di precetto intimato dall’avv. Gennaro
Orlando. Il giudice adito accolse l’opposizione. Avverso detta

15 giugno 2017 il Tribunale di Napoli rigettò l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Gennaro Orlando sulla
base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 11 r.d. 16 marzo 1942, n. 262 e 14 d. I. n. 669 del 1996,
così come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269 del 2003
convertito con legge n. 326 del 2003, nonché degli att. 3, 24, 25, 111
e 117 Cost., 6 Cedu e dell’art. 1 Prot. 1 Cedu, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, sebbene
l’ordinanza di assegnazione fosse antecedente l’entrata in vigore
dell’art. 14 d. I. n. 669 del 1996, così come modificato dall’art. 44,
comma 3, d.l. n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003,
il giudice di appello ha ritenuto applicabile il termine decadenziale di
un anno in contrasto con il divieto di retroattività delle legge di cui
all’art. 11 prel. e che, nulla prevedendo la norma circa i rapporti sorti
anteriormente, opera il principio tempus regit actum. Aggiunge che la
retroattività non può comunque violare l’affidamento e la
ragionevolezza e che, potendosi comunicare l’ordinanza di
assegnazione al terzo in alternativa alla notifica in forma esecutiva, la
missiva del 10 maggio 2004, nella quale si chiedeva il pagamento
della somme assegnate dal giudice dell’esecuzione, era sufficiente per
il rispetto del termine decadenziale. Osserva inoltre che il termine

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sentenza propose appello l’intimante il precetto. Con sentenza di data

decadenziale previsto dall’art. 14 d. I. n. 669 del 1996, così come
modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269 del 2003 convertito con
legge n. 326 del 2003, può trovare applicazione solo nel caso di
ordinanza emessa successivamente all’entrata in vigore della nuova
disposizione, pena la lesione del diritto al legittimo affidamento da

ammesso l’ingerenza del legislatore nei processi pendenti solo in
presenza di motivi imperativi di ordine generale.
Il ricorso è inammissibile. Per quanto concerne il requisito della
sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena di
inammissibilità dall’art. 366, n. 3), c.p.c., nel ricorso, dopo la
sommaria indicazione delle ragioni dell’opposizione a precetto e delle
difese della parte opposta, vi è la pedissequa riproduzione della
sentenza di primo grado, dell’atto di appello, della comparsa
conclusionale di parte appellante e della sentenza di appello. In tal
modo non risulta assolto l’onere processuale di sommaria esposizione
dei fatti di causa. Il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio,
attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto
degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3),
c.p.c., che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure
essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi
(fra le tante da ultimo Cass. 22 febbraio 2016, n. 3385). La
pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti
processuali è infatti, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei
quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è
inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti,
in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta
di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (fra le
tante Cass. 22 novembre 2013, n. 26277).

4

parte dei creditori sancito dalla Cedu, e che la Corte di Strasburgo ha

Il ricorrente nella memoria argomenta nel senso che l’operato
assemblaggio di atti non escluderebbe la ricorrenza del requisito
previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 3), c.p.c.. Il ricorso
per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di
una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non

inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente
riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto
processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di
autosufficienza (Cass. 4 aprile 2018, n. 8245). Ove si espungano dal
ricorso in esame gli atti assemblati residuerebbe solo la sommaria
indicazione delle ragioni dell’opposizione a precetto e delle difese
della parte opposta la quale è del tutto insufficiente ai fini
dell’indicazione della sommaria esposizione dei fatti di causa, non
certo limitabile agli atti introduttivi del giudizio.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di
partecipazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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sommaria, viola l’art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente

Dott. ssa Adelaide Amendola

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