Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20673 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 31/07/2019), n.20673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 256-2018 proposto da:

R.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARZIALE

47, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IELLAMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCA PORTA;

– ricorrente –

contro

R.D., R.D., nella qualità di eredi di

R.V.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO COLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2519/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza pubblicata l’11/03/2010 il tribunale di Reggio Emilia – previo espletamento di c.t.u. – ha condannato R.D.V. a ripristinare lo stato dei luoghi in relazione alla precedente costruzione da parte dello stesso di un fabbricato con cortili, giardino e parcheggio invasivi di una striscia di terreno di proprietà della sorella R.E.P. in Villa Minozzo, località Coccarello.

2. Con sentenza pubblicata il 23/10/2017 la corte d’appello di Bologna ha accolto l’appello di R.D.V., dichiarando acquisita in capo allo stesso la proprietà della striscia di terreno occupata e del diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale dal confine.

3. A sostegno della decisione la corte territoriale, per quanto qui rileva, ha richiamato avere il tribunale ritenuto che R.D.V. avesse chiesto autorizzazione alla sorella per la realizzazione dell’edificazione, ciò che secondo i primi giudici implicherebbe non aver egli “dimostrato l’animus (rem) sibi habendi”. “Non dello stesso avviso” si è dichiarata la corte locale (p. 4 della sentenza), che ha richiamato che “l’edificazione di una casa su un terreno di proprietà altrui e ricevuto in detenzione manifesta inequivocabilmente la volontà di comportarsi come proprietario” (p. 5); ha poi affermato “a nulla rilev(are) che il convenuto in sede di interrogatorio formale abbia dichiarato che avesse preso in affitto i terreni e la stalla, poichè l’attività materiale del costruire esplica esternamente la volontà di esercitare un potere di fatto con animus (rem) sibi habendi” (p. 5); ha quindi ritenuto maturato il tempo utile per l’usucapione (p. 6).

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.P.E. su tre motivi. Hanno resistito con controricorso R.D. e D. quali eredi di R.D.V..

5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i motivi di ricorso si denuncia:

– omesso esame del fatto decisivo del consenso prestato da R.P.E. all’edificazione (primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– omesso esame del fatto decisivo delle dichiarazioni in sede di interrogatorio formale concernenti la ricevuta autorizzazione a costruire (secondo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– violazione dell’art. 132 c.p.c., per l’inconciliabilità tra affermazioni della sentenza impugnata in ordine alla interversione del possesso ex art. 1141 c.c. (terzo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

2. I motivi – che per la stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente – sono nel loro complesso manifestamente fondati.

3. La manifesta fondatezza dei motivi emerge dal rilievo (che esime dall’esame ulteriore di essi) che l’impugnata sentenza effettivamente: a) da un lato, contiene l’affermazione per cui, se non sussiste il consenso anche tacito dei proprietari, la costruzione di un edificio su fondo altrui dal detentore costituisce interversione del possesso ex art. 1141 c.c., comma 2 (Cass. n. 1296 del 2010 e altra cit. nella sentenza impugnata);

b) d’altro lato, contiene l’affermazione dell’irrilevanza tout court della detenzione (si intende, in ogni circostanza, anche se in presenza di consenso del proprietario all’edificazione), “poichè l’attività materiale del costruire esplica esternamente la volontà di esercitare un potere di fatto con animus (remi sibi habendi” (p. 5).

4. In tal senso, effettivamente viene omesso l’esame del fatto storico del consenso del proprietario, pur menzionato come considerato dal giudice di primo grado (p. 4). A un tempo, si formulano due affermazioni inconciliabili in relazione alla disciplina dell’interversione del possesso (cfr. i richiami supra), pur presupposta come nota.

5. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla corte d’appello di Bologna in diversa sezione, che – previa verifica del sussistere o del non sussistere di una detenzione o altra situazione di potere di fatto sulla base degli accertamenti già svolti riesaminerà i profili giuridici della controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Bologna, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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